Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2024/2025
ECLI:EU:T:2025:702
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0386_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 luglio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑386/24)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento di fondi – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e che sono oggetto di restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Criterio dell’“appartenenza familiare” – Articolo 27, paragrafo 2, lettera b), e articolo 28, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2013/255/PESC – Diritti della difesa – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Responsabilità extracontrattuale»
1.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di siffatte misure – Limitazioni – Presupposti
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 52, § 1; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517]
(v. punti 32‑34)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Elementi a carico identici a quelli già accolti nella decisione precedente – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517]
(v. punti 35‑39)
3.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517]
(v. punti 47‑53)
4.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua appartenenza alle famiglie Assad o Makhlouf – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517]
(v. punto 54)
5.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte con riferimento a un precedente inserimento in mancanza di modifica delle motivazioni, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Siria
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517]
(v. punti 55, 56, 70, 71)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 1 e 2, e 28, §§ 1 e 2; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2015/1828, art. 15, § 1, a), e 1 bis]
(v. punti 60‑66)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Assenza
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, § 3, e 28, § 3; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2015/1828, art. 15, § 1 ter]
(v. punti 73‑99)
8.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizione al diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte
[Art. 21, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517]
(v. punti 104‑132)
9.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 136‑141)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.