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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2024/2025

ECLI:EU:T:2025:702
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0386_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 luglio 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑386/24) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento di fondi – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e che sono oggetto di restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Criterio dell’“appartenenza familiare” – Articolo 27, paragrafo 2, lettera b), e articolo 28, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2013/255/PESC – Diritti della difesa – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Responsabilità extracontrattuale»

1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di siffatte misure – Limitazioni – Presupposti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 52, § 1; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517] (v. punti 32‑34)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Elementi a carico identici a quelli già accolti nella decisione precedente – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517] (v. punti 35‑39)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517] (v. punti 47‑53)

4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua appartenenza alle famiglie Assad o Makhlouf – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517] (v. punto 54)

5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte con riferimento a un precedente inserimento in mancanza di modifica delle motivazioni, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Siria [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517] (v. punti 55, 56, 70, 71)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 1 e 2, e 28, §§ 1 e 2; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2015/1828, art. 15, § 1, a), e 1 bis] (v. punti 60‑66)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Assenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, § 3, e 28, § 3; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2015/1828, art. 15, § 1 ter] (v. punti 73‑99)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizione al diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Art. 21, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517] (v. punti 104‑132)

9. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 136‑141) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0386_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 luglio 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑386/24) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento di fondi – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e che sono oggetto di restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Criterio dell’“appartenenza familiare” – Articolo 27, paragrafo 2, lettera b), e articolo 28, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2013/255/PESC – Diritti della difesa – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Responsabilità extracontrattuale» 1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di siffatte misure – Limitazioni – Presupposti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 52, § 1; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517] (v. punti 32‑34) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Elementi a carico identici a quelli già accolti nella decisione precedente – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517] (v. punti 35‑39) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517] (v. punti 47‑53) 4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua appartenenza alle famiglie Assad o Makhlouf – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517] (v. punto 54) 5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte con riferimento a un precedente inserimento in mancanza di modifica delle motivazioni, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Siria [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517] (v. punti 55, 56, 70, 71) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 1 e 2, e 28, §§ 1 e 2; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2015/1828, art. 15, § 1, a), e 1 bis] (v. punti 60‑66) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Assenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, § 3, e 28, § 3; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2015/1828, art. 15, § 1 ter] (v. punti 73‑99) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizione al diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte [Art. 21, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2024/1517] (v. punti 104‑132) 9. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 136‑141) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.