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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 05098/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29132-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 2 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore; Ric. 2021 n. 29132 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -2- -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 28/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE L’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso al Tribunale di Milano ha chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] industrial S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (quest’ultima in liquidazione) al pagamento di diverse parcelle relative ad attività giudiziale e stragiudiziale.

Il Tribunale di Milano in data 11 maggio 2019 ha emesso il decreto n. 10595/2019 con il quale ha ingiunto in solido alle società il pagamento di 25.930,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] industrial S.p.Aa. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo e negando la sussistenza del credito ed assumendo l’assenza di un accordo tra le parti sui compensi, ha affermato l’erronea determinazione dell’onorario anche alla luce del mancato svolgimento della fase istruttoria e decisionale del giudizio, ed ha eccepito di aver già corrisposto la somma di 16.002,00 euro.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale di Milano con ordinanza del 28 maggio 2021 ha accolto l’opposizione ritenendo, con riferimento al ricorso per ispezione giudiziale (patrocinato dallo Scala nell’interesse dell’opponente), fondata l’eccezione di pagamento formulata Ric. 2021 n. 29132 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -3- dalla società opponente.

Il Tribunale ha evidenziato che l’incarico professionale del 15 dicembre 2016 prevedeva che il compenso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato calcolato sulla base del D.M. 55/2014, che non era stata fornita prova di un accordo sui compensi in quanto il preventivo di 39.622,75 euro non era mai stato accettato dalla società opponente e che lo stesso avvocato a seguito del pagamento di 16.002,00 euro aveva rinunciato al pagamento del saldo del preventivo, riservandosi di proporre la relativa richiesta solo in caso di prosecuzione del procedimento, cosa non avvenuta.

Parimenti, ad avviso del giudice di primo grado, per quanto riguardava il procedimento di accertamento tecnico preventivo, le parti non si erano accordate sulla misura dei compensi.

Dunque, applicando il D.M. 55/2014, il Tribunale ha determinato il compenso, facendo applicazione dello scaglione per le cause fino ad € 520.000,00 e dei valori medi tariffari, nella somma di 12.260,00 euro per entrambi i giudizi, di importo inferiore rispetto a quanto già versato dalla cliente.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano propone ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi di ricorso, illustrati da memorie, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] industrial [OSCURATO:SOCIETA] la controricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 28 del d. lgs 150/2011 in Ric. 2021 n. 29132 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -4- relazione all’art. 633 co. 1 n. 2 c.p.c. e all’art. 636 c.p.c. e si censura che il Tribunale non ha motivato le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dal parere di congruità sulla parcella emesso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. e degli artt. 4, 5 e 6 del D.M. 55/2014, e si contesta che il Tribunale ha preso come riferimento un parametro errato, nettamente inferiore a quello reale, al fine della determinazione del valore delle controversie interessate dalla liquidazione dei compensi.

Inoltre, ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha pretermesso sia il principio in forza del quale quando l’avvocato assiste più soggetti il compenso può essere aumentato, sia quello che dispone l’aumento del compenso fino al 30% per le controversie di valore superiore a 520.000,00 euro.

Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. e si contesta che il Tribunale ha errato nel ritenere che tra le parti non fosse intervenuto alcun accordo sul compenso spettante all’avvocato.

Il ricorso deve essere rigettato.

Per quanto attiene al primo motivo, deve rilevarsi che il parere del Consiglio dell’ordine degli avvocati, come già affermato in più occasioni da questa Corte, risulta vincolante nella fase di emissione del decreto ingiuntivo ma non in sede di opposizione.

Infatti, in tale fase, il giudice se ne può discostare (Cass. 9254/2006; Cass. 717/2018; Cass.

Ric. 2021 n. 29132 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -5- 21522/2019) e quindi nell’ordinanza impugnata non si riscontra alcuna violazione di norme di diritto.

Né appare pertinente il richiamo al principio affermato da Cass. Sez.

U- , Sentenza n. 19427 del 08/07/2021, con il quale si è riaffermata la vigenza dell'art. 636 c.p.c., con la necessità quindi per l'avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali di potersi avvalere nel procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., della parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei parametri per i compensi professionali di cui alla l. n. 247 del 2012 e relativi decreti ministeriali attuativi, posto che da tale affermazione non è possibile anche inferire una deroga al richiamato principio della non vincolatività del parere in sede di cognizione piena conseguente ad opposizione.

Quanto alla seconda censura relativa al mancato aumento del compenso alla luce della presenza di più parti, deve ribadirsi che questo aumento ha natura facoltativa, essendo espressione di un potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 8399/2019).

Con riferimento al possibile incremento fino alla percentuale del 30% del valore dell’onorario per le cause di valore superiore a 520.000,00 euro, è vero che l’art. 22 del D.M. impone al giudice di motivare specificamente le ragioni per le quali non ritiene opportuno disporre tale aumento (Cass. 2917/2021), tuttavia nel ricorso, in violazione Ric. 2021 n. 29132 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -6- del principio di specificità ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., non risulta riprodotto il contenuto degli scritti difensivi da cui ricavare il valore della controversia che viene affermato solo genericamente dal ricorrente.

Inoltre, è appena il caso di precisare che, rispetto alla liquidazione operata dal Tribunale, il ricorrente, pur invocando un più elevato scaglione tariffario, non allega né offre alcuna prova del fatto che la medesima liquidazione risulti inferiore ai minimi tariffari previsti, anche a voler prendere per corretto lo scaglione invocato.

Anche il terzo motivo di ricorso appare infondato in quanto, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha considerato la corrispondenza tra le parti escludendo però che questa contenga anche un accordo sul compenso del professionista, ed il ricorrente non offre sufficienti elementi per addivenire ad una diversa valutazione, risolvendosi quindi la censura in una critica all’apprezzamento in fatto delle risultanze probatorie, come operato dal giudice di merito.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte Ric. 2021 n. 29132 sez.

S2 -ud. 08-02-2023 -7- del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29132-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 2 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore; Ric. 2021 n. 29132 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -2- -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 28/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE L’avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso al Tribunale di Milano ha chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] industrial S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (quest’ultima in liquidazione) al pagamento di diverse parcelle relative ad attività giudiziale e stragiudiziale. Il Tribunale di Milano in data 11 maggio 2019 ha emesso il decreto n. 10595/2019 con il quale ha ingiunto in solido alle società il pagamento di 25.930,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] industrial S.p.Aa. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo e negando la sussistenza del credito ed assumendo l’assenza di un accordo tra le parti sui compensi, ha affermato l’erronea determinazione dell’onorario anche alla luce del mancato svolgimento della fase istruttoria e decisionale del giudizio, ed ha eccepito di aver già corrisposto la somma di 16.002,00 euro. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale di Milano con ordinanza del 28 maggio 2021 ha accolto l’opposizione ritenendo, con riferimento al ricorso per ispezione giudiziale (patrocinato dallo Scala nell’interesse dell’opponente), fondata l’eccezione di pagamento formulata Ric. 2021 n. 29132 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -3- dalla società opponente. Il Tribunale ha evidenziato che l’incarico professionale del 15 dicembre 2016 prevedeva che il compenso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato calcolato sulla base del D.M. 55/2014, che non era stata fornita prova di un accordo sui compensi in quanto il preventivo di 39.622,75 euro non era mai stato accettato dalla società opponente e che lo stesso avvocato a seguito del pagamento di 16.002,00 euro aveva rinunciato al pagamento del saldo del preventivo, riservandosi di proporre la relativa richiesta solo in caso di prosecuzione del procedimento, cosa non avvenuta. Parimenti, ad avviso del giudice di primo grado, per quanto riguardava il procedimento di accertamento tecnico preventivo, le parti non si erano accordate sulla misura dei compensi. Dunque, applicando il D.M. 55/2014, il Tribunale ha determinato il compenso, facendo applicazione dello scaglione per le cause fino ad € 520.000,00 e dei valori medi tariffari, nella somma di 12.260,00 euro per entrambi i giudizi, di importo inferiore rispetto a quanto già versato dalla cliente. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano propone ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi di ricorso, illustrati da memorie, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] industrial [OSCURATO:SOCIETA] la controricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 28 del d. lgs 150/2011 in Ric. 2021 n. 29132 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -4- relazione all’art. 633 co. 1 n. 2 c.p.c. e all’art. 636 c.p.c. e si censura che il Tribunale non ha motivato le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dal parere di congruità sulla parcella emesso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. e degli artt. 4, 5 e 6 del D.M. 55/2014, e si contesta che il Tribunale ha preso come riferimento un parametro errato, nettamente inferiore a quello reale, al fine della determinazione del valore delle controversie interessate dalla liquidazione dei compensi. Inoltre, ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha pretermesso sia il principio in forza del quale quando l’avvocato assiste più soggetti il compenso può essere aumentato, sia quello che dispone l’aumento del compenso fino al 30% per le controversie di valore superiore a 520.000,00 euro. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. e si contesta che il Tribunale ha errato nel ritenere che tra le parti non fosse intervenuto alcun accordo sul compenso spettante all’avvocato. Il ricorso deve essere rigettato. Per quanto attiene al primo motivo, deve rilevarsi che il parere del Consiglio dell’ordine degli avvocati, come già affermato in più occasioni da questa Corte, risulta vincolante nella fase di emissione del decreto ingiuntivo ma non in sede di opposizione. Infatti, in tale fase, il giudice se ne può discostare (Cass. 9254/2006; Cass. 717/2018; Cass. Ric. 2021 n. 29132 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -5- 21522/2019) e quindi nell’ordinanza impugnata non si riscontra alcuna violazione di norme di diritto. Né appare pertinente il richiamo al principio affermato da Cass. Sez. U- , Sentenza n. 19427 del 08/07/2021, con il quale si è riaffermata la vigenza dell'art. 636 c.p.c., con la necessità quindi per l'avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali di potersi avvalere nel procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., della parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei parametri per i compensi professionali di cui alla l. n. 247 del 2012 e relativi decreti ministeriali attuativi, posto che da tale affermazione non è possibile anche inferire una deroga al richiamato principio della non vincolatività del parere in sede di cognizione piena conseguente ad opposizione. Quanto alla seconda censura relativa al mancato aumento del compenso alla luce della presenza di più parti, deve ribadirsi che questo aumento ha natura facoltativa, essendo espressione di un potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 8399/2019). Con riferimento al possibile incremento fino alla percentuale del 30% del valore dell’onorario per le cause di valore superiore a 520.000,00 euro, è vero che l’art. 22 del D.M. impone al giudice di motivare specificamente le ragioni per le quali non ritiene opportuno disporre tale aumento (Cass. 2917/2021), tuttavia nel ricorso, in violazione Ric. 2021 n. 29132 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -6- del principio di specificità ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., non risulta riprodotto il contenuto degli scritti difensivi da cui ricavare il valore della controversia che viene affermato solo genericamente dal ricorrente. Inoltre, è appena il caso di precisare che, rispetto alla liquidazione operata dal Tribunale, il ricorrente, pur invocando un più elevato scaglione tariffario, non allega né offre alcuna prova del fatto che la medesima liquidazione risulti inferiore ai minimi tariffari previsti, anche a voler prendere per corretto lo scaglione invocato. Anche il terzo motivo di ricorso appare infondato in quanto, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha considerato la corrispondenza tra le parti escludendo però che questa contenga anche un accordo sul compenso del professionista, ed il ricorrente non offre sufficienti elementi per addivenire ad una diversa valutazione, risolvendosi quindi la censura in una critica all’apprezzamento in fatto delle risultanze probatorie, come operato dal giudice di merito. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte Ric. 2021 n. 29132 sez. S2 -ud. 08-02-2023 -7- del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti proces
Decreto Cassazione n. 05098/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris