Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 43435/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/06/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 24 maggio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 11, 14, 15, 24).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che con atto di ricorso deduce in seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione per omesso esame delle deduzioni difensive in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria, essendosi il Tribunale limitato a valorizzare gli elementi della ordinanza genetica.

Quanto ai reati di cui ai capi 14 e 15, si deduceva il mancato riconoscimento del ricorrente da parte della Fagioli con la quale lo stesso ricorrente si sarebbe incontrato; quanto al capo 11, la frammentarietà e incompletezza della messagistica, generica e priva di riscontro.

Quanto, infine al capo 24, si deduceva l'apoditticità della conclusione secondo la quale il quartiere [OSCURATO:PERSONA] ove Cicero si recava per rifornirsi di sostanza stupefacente fosse quello di residenza del ricorrente.

Analogamente per quanto riguarda l'elemento psicologico del reato, essendo ricorso il Tribunale a meri stilemi.

2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio di mancanza della motivazione in ordine alla dedotta qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

Alle deduzioni difensive che facevano leva sul quantitativo imprecisato di sostanza e un vantaggio economico irrisorio, il Tribunale non ha risposto.

2.3. Con il terzo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura adottate, basate su una errata ricostruzione dei fatti e non considerando la sentenza di assoluzione del ricorrente in relazione alla evasione menzionata dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.2.

Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre che genericamente versato in fatto, avendo la ordinanza dato puntuale motivazione sulla ritenuta gravità indiziaria, senza incorrere in vizi logici e giuridici.

Quanto ai reati di cui ai capi 11, 14 e 15, il Tribunale ricostruisce il grave compendio indiziario sulla base di una ineccepibile valutazione del contenuto delle captazioni intervenute tra Cicero e il ricorrente in occasione delle cessioni alla Fagioli, giustificando l'inincidenza del mancato riconoscimento del ricorrente da parte di quest'ultima per l'unica occasione di incontro avuta e considerato il ruolo di fornitore del Cicero svolto nelle altre occasioni.

Quanto al reato di cui al capo 24 la ordinanza dà ugualmente conto in modo incensurabile della gravità indiziaria riguardante la detenzione della cocaina da parte del ricorrente e la successiva cessione da parte del Cicero in favore del Sapia, considerando le dichiarazioni di quest'ultimo in uno al compendio captativo e alla messaggistica acquisita, secondo una corretta lettura non parcellizzata degli elementi acquisiti alla quale si sottrae il ricorso.

3. Il secondo motivo è fondato in quanto alla specifica censura rivolta dal ricorrente con la memoria difensiva depositata al Tribunale, riguardante i rilievi di fatto e le considerazioni in diritto volte alla qualificazione delle condotte nell'ambito della ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, il Tribunale - neanche menzionandola - non ha svolto alcuna considerazione nel pertinente ambito della ricostruzione della fattispecie indiziaria, non valendo a tal fine ía generica finale condivisione delle valutazioni dell'organo inquirente e del provvedimento genetico. 4.

Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente motivo, dovendosi rivalutare il profilo cautelare all'esito dell'esame in ordine alla qualificazione della condotta.

5. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.

6. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/06/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 24 maggio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 11, 14, 15, 24). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che con atto di ricorso deduce in seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione per omesso esame delle deduzioni difensive in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria, essendosi il Tribunale limitato a valorizzare gli elementi della ordinanza genetica. Quanto ai reati di cui ai capi 14 e 15, si deduceva il mancato riconoscimento del ricorrente da parte della Fagioli con la quale lo stesso ricorrente si sarebbe incontrato; quanto al capo 11, la frammentarietà e incompletezza della messagistica, generica e priva di riscontro. Quanto, infine al capo 24, si deduceva l'apoditticità della conclusione secondo la quale il quartiere [OSCURATO:PERSONA] ove Cicero si recava per rifornirsi di sostanza stupefacente fosse quello di residenza del ricorrente. Analogamente per quanto riguarda l'elemento psicologico del reato, essendo ricorso il Tribunale a meri stilemi. 2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio di mancanza della motivazione in ordine alla dedotta qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Alle deduzioni difensive che facevano leva sul quantitativo imprecisato di sostanza e un vantaggio economico irrisorio, il Tribunale non ha risposto. 2.3. Con il terzo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura adottate, basate su una errata ricostruzione dei fatti e non considerando la sentenza di assoluzione del ricorrente in relazione alla evasione menzionata dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.2. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre che genericamente versato in fatto, avendo la ordinanza dato puntuale motivazione sulla ritenuta gravità indiziaria, senza incorrere in vizi logici e giuridici. Quanto ai reati di cui ai capi 11, 14 e 15, il Tribunale ricostruisce il grave compendio indiziario sulla base di una ineccepibile valutazione del contenuto delle captazioni intervenute tra Cicero e il ricorrente in occasione delle cessioni alla Fagioli, giustificando l'inincidenza del mancato riconoscimento del ricorrente da parte di quest'ultima per l'unica occasione di incontro avuta e considerato il ruolo di fornitore del Cicero svolto nelle altre occasioni. Quanto al reato di cui al capo 24 la ordinanza dà ugualmente conto in modo incensurabile della gravità indiziaria riguardante la detenzione della cocaina da parte del ricorrente e la successiva cessione da parte del Cicero in favore del Sapia, considerando le dichiarazioni di quest'ultimo in uno al compendio captativo e alla messaggistica acquisita, secondo una corretta lettura non parcellizzata degli elementi acquisiti alla quale si sottrae il ricorso. 3. Il secondo motivo è fondato in quanto alla specifica censura rivolta dal ricorrente con la memoria difensiva depositata al Tribunale, riguardante i rilievi di fatto e le considerazioni in diritto volte alla qualificazione delle condotte nell'ambito della ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, il Tribunale - neanche menzionandola - non ha svolto alcuna considerazione nel pertinente ambito della ricostruzione della fattispecie indiziaria, non valendo a tal fine ía generica finale condivisione delle valutazioni dell'organo inquirente e del provvedimento genetico. 4. Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente motivo, dovendosi rivalutare il profilo cautelare all'esito dell'esame in ordine alla qualificazione della condotta. 5. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,