CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 11729/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 273/2017 d ella Corte di appello di ANCONA, depositata il 30.10.2017, R.G. 486/2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 249/2016 del 5.8.2016, il Tribunale di Pesaro, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] per la geologia e la sicurezza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato lo studio convenuto al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 3.500,00 in relazione all’attività di collaborazione professionale prestata per conto dello studio associato nel periodo 2004-2007. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Ancona respingeva l’appello che il suddetto studio associato aveva proposto contro la decisione di primo grado, condannando l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate, e dichiarand o la sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale respingeva il primo motivo d’appello, con il quale lo studio associato aveva lamentato l’erroneo riconoscimento della competenza del giudice del lavoro, da parte del Tribunale, in ordine ad una controversia che, secondo l’appellante, sarebbe rientrata nella competenza del giudice ordinario.Rigettava, altresì, il secondo motivo d’appello, a mezzo del quale si contestava il riconoscimento da parte del primo giudice della legittimazione passiva in capo allo studio associato convenuto in giudizio. Respingeva inoltre anche il terzo ed il quarto motivo d’appello, trattati congiuntamente in quanto attinenti alla formazione della prova in relazione al rapporto di collaborazione professionale dedotto nel ricorso dell’attore. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi. 5. L’intimatoha resistito con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denun cia: Violazione dell’art. 62 D.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 276 e falsa applicazione dell’art. 61, comma 1, D.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 276, nonché dell’art. 409 cpc laddove viene argomentato che “ la competenza sia stata esattamente individuata dal primo giudice che ha fatto rientrare la causa introdotta nell’ambito delle controversie di lavoro, avendo riscontrato i caratteri della parasubordinazione di cui all’art. 409 n. 3 cpc” ed anche “trattandosi di rapporto intercorso per l’esercizio della professione di geologo”, esso rimarrebbe “escluso, ex art. 61, comma 3, del decreto legislativo indicato” (Pag. 3 e 4 della sentenza II grado),dall’obbligo della forma scritta per il contratto di lavoro a progetto dal successivo art. 62 . 2. Con il secondo motivo, deduce Falsa applicazione dell’art. 409 n. 3 c.p.c. e violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c per avere affermato, in consonanza con la statuizione di primo grado, che la causa introdotta dal [OSCURATO:PERSONA] sia da ricondurre nell’ambito delle controversie di lavoro, avendo riscontrato nel rapporto dedotto “i caratteri della parasubordinazione”, in quanto esso avrebbe avuto “una certa continuità per la definizione delle indagini geologiche commissionate allo studio professionale dai Comuni di Orciano e Mondavio e da altri soggetti privati”; per avere, in conseguenza, dichiarato che la competenza per materia del giudice del lavoro sia stata “esattamente individuata dal primo giudice” .3. Con un terzo motivo, denuncia la violazione dell’art. 81 c.p.c. per avere la Corte distrettuale condiviso “le affermazioni del primo giudice che ha riconosciuto la legittimazione passiva dello studio professionale convenuto, pur se formalmente diverso in parte nella sua composizione da quello con il quale il [OSCURATO:PERSONA] ha instaurato il rapporto professionale” (pag. 4 sentenzaappello) . 4. Con un quarto motivo, denuncia Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, ultima parte, c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto applicabile il principio di non contestazione rispetto a fatti (le attività che il [OSCURATO:PERSONA] asserisce di aver svolto in epoca anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) estranei all’associazione professionale convenuta. Censura in particolare il punto in cui si è ritenuto che “esattamente il primo giudice ha richiamato il principio fissato dall’art. 115 comma 1 cpc alla luce delle generiche repliche contenute nella memoria di costituzione dello studio associato alle specifiche deduzioni riguardanti l’attività di collaborazione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] riportata in ricorso” (pag. 5 sentenza appello) . 5. Con un quinto motivo, denuncia Violazione dell’art. 116 c.p.c. in ordine alla valutazione della prova avente ad oggetto le attività che il [OSCURATO:PERSONA] asserisce di aver svolto a favore di Geocon prima e dopo la data del 23.11.2005 (pag. 6, righi da 16 a 25, ricorso introduttivo [OSCURATO:PERSONA]). Violazione dell’art. 2697 c.c. “Ugualmente deve sostenersi circa la prova testimoniale fornita da [OSCURATO:PERSONA], … che giustamente il primo giudice ha valorizzato ai fini probatori, avendo il teste riferito della reiterata presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel 2005 presso il Comune unitamente agli altri geologi della Geocon per seguire il PRG” (pag. 5 sentenza appello) . 6. Preliminarmente rileva il Collegio che tali motivi di ricorso per cassazione rappresentano critiche alle risposte della Corte territoriale ad altrettanti motivi d’appello che l’attuale ricorrente aveva formulato rispetto alla decisione di primo grado.7. Ebbene, il primo ed il secondo motivo possono essere congiuntamente esaminati, essendo entrambi riferiti al capo della sentenza impugnata, nel quale è stato respinto il primo motivo d’appello a mezzo del quale lo studio associato deduceva l’erroneo riconoscimento della competenza del giudice del lavoro da parte del Tribunale, sostenendosi l’allora appellante che la controversia sarebbe rientrata nella competenza del giudice ordinario. 7.1. Ritiene allora il Collegio che i due primi motivi di ricorso debbano essere giudicati inammissibili. 7.2. Anzitutto in essi, benché riferiti alla ques tione di competenza per materia riproposta con il primo motivo d’appello, neppure sono individuate le norme sulla competenza, di cui si lamenterebbe la violazione, in ipotesida far valere con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 2), c.p.c. Del resto, dalla sommaria esposizione dei fatti di causa, contenuta nel ricorso, si trae che l’attuale ricorrente aveva sostenuto la competenza di un giudice ordinario nemmeno meglio specificamente indicato, e non individuato segnatamente in un giudice diverso dal Tribunale di Pesaro adito dall’attore. Infatti, secondo quanto riferito e documentato dal controricorrente, il primo giudice, nell’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva ritenuto che non sussistessero problemi di competenza per materia, quanto piuttosto di ripartizione degli affari interna all’ufficio giudiziario. 7.3. Con precipuo riferimento, poi, al primo motivo, correttamente la Corte territoriale aveva giudicato non “pertinente”il richiamo da parte dell’appellante, nel motivo circa la questione di competenza, all’art. 62 d.lgs. n. 276/2003 in ordine alla necessità della forma scritta. Si tratta, infatti, di norma all’evidenza estranea al terreno della competenza per materia (anche l’art. 409 n. 3 c.p.c., di cui pure ora si lamenta la violazione non è una norma sulla competenza). Parimenti, perciò, risultano non pertinenti rispetto alla questione di competenza sollevata i rilievi svolti dal ricorrente nel primo motivo. 7.4. Nel secondo motivo, poi, sulla medesima questione della competenza per materia del giudice del lavoro, posta in discussione dallo studio associato, viene svoltauna serie di considerazioni, riferite segnatamente alla deposizione del teste Mantoni, che attengono all’apprezzamento probatorio in senso stretto compiuto dai giudici di merito, e chequindi non possono essere fatte valere in questa sede di legittimità. 8. Analoghe osservazioni valgono per il terzo motivo di ricorso. In esso si critica il punto dell’impugnata sentenza in cui era stato disatteso il motivo d’appello con il quale lo studio associato appellante aveva contestato il riconoscimento da parte del primo giudice della propria legittimazione passiva. Ma le considerazioni svolte in proposito dal ricorrente – con le quali si assume, tra l’altro, che non vi sarebbe alcuna prova che si sia verificato tra il vecchio e il nuovo studio (associato) un qualche trasferimento di debiti, crediti, contratti e clientela –mirano ad una ricostruzione dei relativi fatti differente da quella operata dai giudici di merito, i quali hanno accertato sulla base delle testimonianze assunte la continuità del rapporto di lavoro. Si tratta pertanto di un apprezzamento tipicamente fattuale, peraltro in “doppia conforme”, e quindi insuscettibile di essere censurata ai sensi dell’art. 360, n. 65, c.p.c. 9. E’ ancora inammissibile il quarto motivo. 9.1. Secondo questa Corte, riguardo al novella to art. 115 c.p.c. spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, la esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte e tale accertamento è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso sia tuttora denunciabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (così Cass. civ., sez. I, 12/05/2022, n. 15256). 9.2. Tanto ricordato, anche nel caso del quarto motivo di ricorso è censurata la risposta della Corte distrettuale adun motivo d’appello dello studio associato, a mezzo del quale si contestava appunto “l’erroneità dell’applicazione da parte del Tribunale, nella fattispecie concreta, del principio di non contestazione in ordine all’attività professionale svolta dal [OSCURATO:PERSONA], mentre, invece, sarebbe stato onere di questi provare puntualmente lo svolgimento del rapporto” (così a pag. 2 dell’impugnata sentenza). Il ricorrente, tuttavia, non fa a riguardo valere nessun vizio di motivazione, proponendo piuttosto una propria differente valutazione della questione relativa alla mancata specifica contestazione delle deduzioni dell’attore ad esso studio attribuita dai giudici di merito. 10. Inammissibile è infine anche il quinto ed ultimo motivo. 10.1. Secondo questa Corte, infatti, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (così Cass. civ., sez. un., 30.9.2020, n. 20867; e, tra le altre, in seguito id., sez. I, 3.11.2021, n. 31510; id., sez. I, 28.6.2022, n. 20751). Inoltre, è pacifico che sono riservati al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta della prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (così Cass. civ., sez. II, 22.2.2022, n. 5732). 10.2. Rileva il Collegio che il ricorrente nello sviluppo del quinto motivo assume che un prudente apprezzamento delle prove orali avrebbe dovuto portare a ritenere non provate le attività indicate nella rubrica dello stesso motivo, ma in termini difformi rispetto ai principi suddetti. Invero, ivi viene piuttosto proposta un differente lettura delle deposizioni testimoniali, il che non può trovare ingresso in questa sede legittimità. 10.3. Quanto, poi, alla violazione dell'art. 2697 c.c., pure denunciata con tale censura, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, essa si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito. Inoltre, il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dell'articolo 2697 del codice civile, per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata dall'onere della relativa prova l'abbia assolto, deve necessariamente evidenziare che quel fatto era stato oggetto di contestazione ed indicare se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, detta contestazione era stata sollevata(così, ex plurimis , di recente, Cass. civ., sez. I, 12/05/2022, n. 15256). Il ricorrente, però, neppure ha dedotto sotto quale profilo il giudice d’appello avrebbe illegittimamente invertito l’onere della prova, criticando piuttosto una specifica valutazione della deposizione del teste Mantoni da parte della Corte territoriale. 11. Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. 12. Ilricorrente, in quanto soccombente, d ev’essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile i l ricorso. Condanna il ricorren te al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spes e del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di