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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12045/2026

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SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]contro:Ministero dell'Economia e delle Finanzeavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale che ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Palermo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Domenico, condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore delMinistero dell'Economia e delle Finanze.La vicenda può riassumersi come segue.In data 30 giugno 2015, veniva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di fermo di indiziato di delitto, per i reati di omicidio plurimo aggravato, inconcorso con il cugino [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] —colpiti alle spalle con due colpi di fucile da caccia calibro 12 caricato a pallettoni,nonché per illegale detenzione e porto dell'arma utilizzata nell'agguato.Il GIP del Tribunale di Marsala, all'esito dell'udienza di convalida, nonconvalidava il fermo, ma emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere neiconfronti del solo [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo della sussistenza di gravi indizidi colpevolezza in ordine al delitto di omicidio.La misura veniva confermata, all'esito del riesame, dal Tribunale di Palermocon ordinanza del 14 luglio 2015 e, successivamente, dalla Corte di Cassazionecon sentenza del 14 dicembre 2015.Il GUP del Tribunale di Marsala, con sentenza n. 214/16 del 16 settembre2016, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli e lo hacondannato alla pena di anni venti di reclusione.La Corte di [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Palermo, con sentenza del 13 novembre 2018,riformava parzialmente tale pronuncia, assolvendo il coimputato [OSCURATO:PERSONA] confermando la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di Cassazione, con sentenza del 25 febbraio 2020, annullava lasentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di [OSCURATO:PERSONA] di Appello diPalermo, dichiarando nel contempo l'inammissibilità del ricorso proposto dalProcuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].A seguito di tale annullamento, la Corte di [OSCURATO:PERSONA] di appello di Palermo, indata 26 febbraio 2020, ha emesso ordinanza di scarcerazione dell'imputato, checosì ha cessato di essere detenuto dopo 1.675 giorni di custodia cautelare incarcere, decorrenti dal 30 giugno 2015.

Inoltre, decidendo quale giudice del rinvio,con sentenza del 3 febbraio 2021, ha riformato integralmente la sentenza del GUP,assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di omicidio e da quello concernente learmi per non avere commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, comma 2,cod.proc.pen., ritenendo il quadro indiziario privo dei necessari requisiti di gravità,precisione e concordanza.La sentenza assolutoria è passata in giudicato, a seguito della declaratoria diinammissibilità del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello diPalermo, pronunciata dalla Suprema Corte, Quinta Sezione penale, con sentenzan. 36009 del 6 luglio 2022.[OSCURATO:PERSONA], in data 17 novembre 2023, ha proposto istanza diriparazione per ingiusta detenzione.La Corte di appello, ha rigettato la domanda, ritenendo che CentonzeDomenico avesse dato causa, con colpa grave, all'applicazione della misuracautelare subita, valorizzando a tale fine tre distinte circostanze.In primo luogo, il tentativo di influire sul contenuto delle dichiarazioni rese dauna testimone; inoltre, il rinvenimento, nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dimunizioni illecitamente detenute; il litigio avvenuto all'interno del locale notturnotra [OSCURATO:PERSONA] e la vittima [OSCURATO:PERSONA], nelle ore precedentiall’agguato.La Corte territoriale ha, infine, preso in considerazione la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Palermo, Sezione I, del 13 novembre 2018 — ancorchéannullata dalla Cassazione —, per trarne conferma dell'esistenza di condotteopache imputabili all'istante, indicative di un modus operandi tutt'altro che lineare,tali da aver contribuito all'addensarsi del quadro indiziario a suo carico.2.

Avverso l'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandolo a un unico, articolato motivo.Con la sua censura, deduce la mancanza, contraddittorietà e illogicità dellamotivazione in relazione alla ritenuta condotta gravemente colposa ascrivibile alricorrente.Rileva preliminarmente che l'ordinanza impugnata si è limitata a trasporrepedissequamente il contenuto della domanda di riparazione, ampi stralci dellasentenza assolutoria, la memoria dell'Avvocatura dello Stato e talune massimegiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione; nonché — e quisi colloca, ad avviso del ricorrente, il vizio più grave — le pagine da 88 a 91 dellasentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Palermo, Sezione I, del 13 novembre2018, vale a dire di una pronuncia annullata dalla Suprema Corte con sentenzadel 25 febbraio 2020, e quindi del tutto priva di qualsiasi valore vincolante o, anchesolo, orientativo.L'utilizzazione di tale sentenza integra, secondo il ricorrente, un vizio logico diportata dirimente, in quanto i giudici della riparazione avrebbero dovutoconfrontarsi esclusivamente con la ricostruzione fattuale consacrata nelprovvedimento divenuto irrevocabile, ossia la sentenza assolutoria n. 6/2021.Significativo è, altresì, che il provvedimento impugnato abbia del tutto omessodi dar conto della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la [OSCURATO:PERSONA] appello di Palermo, all'udienza del 20 giugno 2024, aveva concluso richiedendol'accoglimento della domanda.Nel merito, la difesa contesta in radice l'individuazione delle condotteasseritamente qualificabili come gravemente colpose.Quanto al cosiddetto "indottrinamento" di [OSCURATO:PERSONA], osservail ricorrente che l'ipotesi accusatoria si fondava esclusivamente sulla erroneatrascrizione della conversazione captata il 19 giugno 2015 nella caserma deiCarabinieri di Marsala — conversazione nella quale la frase "è come [OSCURATO:PERSONA] hadetto", valorizzata come decisiva nell'ordinanza di custodia cautelare, nelprovvedimento del Tribunale del riesame e nella sentenza rescindente dellaCassazione, non era stata in realtà pronunciata, come poi accertato medianteperizia disposta dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Palermo che, conseguentemente,ne disponeva l'espunzione dal fascicolo.Il suggerimento impartito a [OSCURATO:PERSONA] di non rivelare l'esercizio dell'attività diprivé nel locale, del resto, era stato ritenuto in tutte le pronunce di merito di scarsarilevanza indiziaria.Alla data del 19 giugno 2015, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non era ancoraiscritto nel registro degli indagati e non era in corso alcuna indagine volta adaccertare eventuali attività illecite all'interno del night club, sicché l'eventualesuggerimento relativo alla negazione dell’attività svolta nel privé non sarebbe statosignificativo della colpa grave riferita alla causazione del titolo custodiale per ilreato di duplice omicidio.Il ricorrente denuncia poi l'illogicità dell'ordinanza impugnata nella parte in cuiha valorizzato il rinvenimento nella sua abitazione di dieci cartucce calibro 12,sottolineando che tale rinvenimento è avvenuto durante la perquisizione eseguitaal momento del fermo e che l'ordinanza di custodia cautelare aveva erroneamenteaffermato l'identità di quelle cartucce con quella rinvenuta sul luogo del delitto;errore smentito dalla sentenza assolutoria, che ha accertato la diversità di marcae colore tra le munizioni rinvenute in casa e quella utilizzata nell'agguato.Analogamente viziata di illogicità risulta, ad avviso del ricorrente, lavalorizzazione del presunto litigio tra [OSCURATO:PERSONA] e la vittima [OSCURATO:PERSONA] all'interno dellocale notturno, poiché la sentenza irrevocabile di assoluzione ha accertato chetale episodio era emerso esclusivamente dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA],ritenute intrinsecamente inattendibili e, soprattutto, smentite dalle concordideposizioni di tutti gli altri clienti presenti nel locale.In conclusione, la difesa rileva che l'ordinanza impugnata, pur giungendo adaffermare che [OSCURATO:PERSONA] ha dato causa con colpa grave all'applicazionedella misura cautelare, non ha specificato con quale condotta concreta lo abbiafatto, limitandosi a evocare un generico modus operandi non lineare e condotteopache, espressioni che non integrano gli estremi della condizione ostativa.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deveessere rigettato.2.

La disamina dei motivi di ricorso richiede la previa ricognizione del quadronormativo e dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità inmateria, nonché la precisa identificazione del perimetro entro il quale questa Cortepuò esercitare il proprio sindacato sulla decisione impugnata.Va premesso che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è deltutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani diindagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla basedello stesso materiale probatorio acquisito agli atti.

Ciò sia in considerazione deldiverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato; nelgiudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmenterilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regoledi giudizio.La valutazione deve concentrarsi particolarmente sull'individuazione dicondotte che rivelino negligenza, imprudenza o violazioni normative di carattereeclatante o macroscopico, richiedendo una motivazione adeguata e congrua che,se correttamente formulata, risulta insindacabile in sede di legittimità (Sez.

U, n.34559 del 26/06/2002, Min.

Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).In tale prospettiva, assume rilievo decisivo il principio secondo cui il giudicedella riparazione, per decidere se l'imputato abbia dato causa alla detenzione perdolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce delquadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementiindiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano statiesclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n.41396 del 15/09/2016, Rv. 268238; Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Rv.266808; Sez. 4, n. 17845 del 07/03/2014, Rv. 259225; Sez. 4, n. 49771 del17/10/2013, Rv. 257651).Quanto alle nozioni di "dolo" e "colpa grave" operative ai fini dell'art. 314 cod.proc. pen., il medesimo arresto delle Sezioni Unite ha precisato che deve intendersidolosa — e conseguentemente ostativa al riconoscimento dell'indennizzo — nonsolo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato neisuoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge,ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice delprocedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondole regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazionedi allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela dellacomunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U., n. 43 del 13/12/1995,dep. 1996, Rv. 203637 – 01; Sez. 4, n. 13360 del 28/02/2025, Rv. 287903 - 01).La colpa grave, per parte sua, ricorre allorché la condotta del richiedente —pur tesa ad altri risultati — ponga in essere, per evidente, macroscopicanegligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti onorme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile,ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimentocautelare (Sez.

U., n. 43/1996, cit., in motivazione).3.

Tanto premesso, la Corte d'appello ha individuato, quale condottagravemente colposa, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, la detenzioneillegale di munizioni da fuoco rinvenuta nel domicilio dell'istante nel corso delleinvestigazioni relative al duplice omicidio per il quale egli era indagato.Il ricorso sostiene che tale condotta non potrebbe rivestire valenza ostativa,poiché la sentenza assolutoria ha accertato che le munizioni rinvenute erano ditipo diverso da quelle utilizzate nel delitto — diverse per marca, colore e modalitàdi caricamento — sicché esse non avrebbero in realtà contribuito a determinarel'errore giudiziario.L'argomento difensivo muove da una premessa logicamente errata,sovrapponendo il giudizio di responsabilità penale e il giudizio riparatorio, pianivalutativi che l'ordinamento tiene deliberatamente separati.L'assoluzione definisce la questione della responsabilità per il fatto-reato;commissione del duplice omicidio.L'art. 314 c.p.p. non interroga il giudice della riparazione sulla colpevolezzapenale del richiedente — che è già stata esclusa per definizione, essendol'assoluzione presupposto necessario dell'istanza —, bensì gli impone di valutare,in via autonoma, se il richiedente abbia dato causa, con dolo o colpa grave, allapropria ingiusta detenzione.Il parametro di riferimento non è, dunque, la rimproverabilità per il fatto-reato, ma per una condotta che abbia concretamente alimentato l’apparenza deipresupposti della misura cautelare.Nel caso in esame, occorre innanzitutto rilevare che il fatto storico delladetenzione illegale di munizioni non è stato escluso dalla sentenza assolutoria.Quest'ultima ha accertato la diversità tipologica delle stesse rispetto a quelle deldelitto — circostanza rilevante ai fini della responsabilità penale per il reato diomicidio — ma non ha negato, né avrebbe potuto negare, il dato obiettivo delrinvenimento.La condotta è pertanto ascrivibile alla categoria degli elementi accertati o nonnegati che il giudice della riparazione è legittimato a valorizzare come base delproprio convincimento.Su questo piano appare non manifestamente illogica la motivazione secondocui il rinvenimento di munizioni illegalmente detenute nel domicilio di un soggettoindagato per duplice omicidio commesso con arma da fuoco costituisce, allastregua del parametro dell'id quod plerumque accidit, una circostanzaobiettivamente idonea a rafforzare, almeno a livello di apparenza, il quadroindiziario a carico dell'indagato e a rendere non solo prevedibile, ma doveroso,l'intervento dell'autorità giudiziaria con misura restrittiva della libertà personale,integrando quella colpa grave che recide il nesso tra ingiustizia della detenzionee diritto alla riparazione.3.1.

Il secondo elemento portante della decisione impugnata è ravvisabile nelcondizionamento della testimone nel corso delle indagini.La Corte d'appello ha individuato quale seconda condotta ostativa i contattiposti in essere dall'istante nei confronti della principale testimone delprocedimento — soggetto che aveva reso dichiarazioni di interesse investigativoin ordine al duplice omicidio— durante la fase delle indagini preliminari.Tale condotta, seppur circoscritta alla induzione a non riferire in ordineall’attività esercitata dalla donna nel locale, è stata ritenuta integrativa di unamacroscopica imprudenza, in quanto oggettivamente idonea a ingenerarenell'autorità giudiziaria il fondato sospetto di un tentativo di orientamento delledichiarazioni della testimone.La difesa contesta tale statuizione deducendo che la sentenza assolutoriaavrebbe escluso la rilevanza di specifici enunciati attribuiti all'istante direttamenteriferibili alla vicenda omicidiaria, con conseguente impossibilità per il giudice dellariparazione di valorizzare condotte non sufficientemente provate.La censura non può essere condivisa.Occorre anzitutto precisare, con riguardo a questa condotta, quali elementi lasentenza irrevocabile abbia effettivamente escluso e quali invece siano rimasti noncontroversi nella loro dimensione storica.La sentenza assolutoria ha escluso — sulla scorta di un accertamento peritaleche ha dimostrato il difetto della trascrizione di una specifica conversazione — lariconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] di talune frasi attinenti alla vicendaomicidiaria, che gli erano state attribuite nel corso delle indagini.Non ha invece escluso, né avrebbe potuto escludere, il fatto — noncontroverso — che l'istante abbia intrattenuto con la testimone contatti finalizzatia orientarne le dichiarazioni circa la sua presenza e il suo rapporto di lavoro con illocale dove era stata registrata la presenza delle vittime nelle ore immediatamenteprecedenti all’agguato.La distinzione è di portata decisiva e va tenuta ferma per evitare un erroremetodologico speculare a quello che il ricorso denuncia.L'esclusione di determinati enunciati verbali — operata dal giudice dellacognizione nell'esercizio del compito di accertamento della responsabilità penale— non equivale all'esclusione del fatto che l'istante abbia orientato la condottadella testimone, nel corso delle indagini preliminari relative al duplice omicidio,inducendola a negare il proprio rapporto di lavoro con il locale di intrattenimentodove erano comunque transitate le vittime nelle ore immediatamente precedential delitto.Quest'ultimo dato, storicamente accertato e non escluso dal giudicatoassolutorio, costituisce l'ulteriore elemento fattuale valorizzato dall'ordinanzaimpugnata.Al riguardo, immune da vizi di logicità risulta l’argomentazione secondo cui laqualità soggettiva della testimone — soggetto che aveva reso dichiarazioni diinteresse investigativo nel procedimento per duplice omicidio in corso — e lacollocazione temporale dei contatti volti a orientarne la deposizione — avvenutiproprio nella fase in cui si svolgevano le indagini preliminari di quella vicenda —conferiscono alla condotta una connotazione di macroscopica imprudenza che nondipende dall'accertamento di specifici enunciati verbali.L'istante, nel contesto delle indagini per duplice omicidio, avrebbe dovutoprevedere, con la comune diligenza dell'uomo medio, che il contatto con laprincipale fonte dichiarativa del procedimento durante la fase investigativaavrebbe potuto essere interpretato dall'autorità giudiziaria come un tentativo diinterferire con il corso delle indagini, con effetti rafforzativi del quadro indiziario.È principio consolidato di questa Corte che la condotta ostativa può concretarsitanto in comportamenti di tipo extra-processuale, caratterizzati da "graveleggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione",quanto in comportamenti di tipo processuale in senso lato, che interferiscano conl'andamento del procedimento (Sez. 4, n. 34656/2010, cit., Rv. 248074; Sez. 4,n. 4372/2014, dep. 2015, cit., Rv. 263197).Tanto integra quella prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziariache la giurisprudenza di questa Corte identifica quale presupposto della condizioneostativa.4.

Il ricorso lamenta poi il difetto di motivazione in ordine al nesso causaletra le condotte individuate quali ostative e l'applicazione e il mantenimento dellacustodia cautelare per 1.675 giorni.La doglianza è infondata.L'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. non richiede che le condotteostativamente colpose siano state la causa esclusiva dell'applicazione della misura.E’ sufficiente che l'istante vi abbia dato o concorso a darvi causa, ciò cheimplica la sufficienza del nesso causale concorrente o sinergico.L'ordinanza impugnata ha individuato specificamente due condotte —detenzione illegale di munizioni nel domicilio dell'indagato; contatti con latestimone principale nel corso delle indagini — e ne ha motivato la rilevanzacausale nel contesto di un procedimento per duplice omicidio commesso con armada fuoco, dimostrando in qual modo esse abbiano obiettivamente ingenerato,seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza dellaloro configurabilità come elementi indizianti dell’illecito penale, posto afondamento della misura cautelare.La convergenza delle due condotte, obiettivamente anomale e strettamenteconnesse al tema investigativo e al periodo in cui esso era aperto, integraquell'apprezzabile collegamento causale con la custodia cautelare che questa Corteha ripetutamente identificato quale presupposto necessario e sufficiente dellacondizione ostativa.5.

Ugualmente infondate risultano le ulteriori censure prospettate in ricorso.Sul dedotto vizio di motivazione apparente, la censura, così come articolata,non coglie nel segno per la ragione che il giudice della riparazione ha individuatole condotte ostative e le ha motivate nella loro rilevanza causale, dimostrandonel'addebitabilità all'istante.In ordine all'utilizzo di una sentenza successivamente annullata, il motivo èastrattamente rilevante sul piano metodologico, ma non decisivo.Invero, ove uno dei profili di censura risulti fondato, occorre comunqueverificare se il vizio incida sull'intero impianto motivazionale o se il decisum siacomunque sorretto da altre autonome ragioni valide.Nel caso di specie, le due condotte ostative individuate dall'ordinanzaimpugnata — detenzione illegale di munizioni e contatti con la testimone nel corsodelle indagini — trovano fondamento in dati fattuali autonomamente accertati e inprincipi di diritto che prescindono integralmente dai contenuti della sentenza poiannullata.Il vizio denunciato, quand'anche sussistente nella misura in cui la sentenzaannullata abbia fondato taluni passaggi motivazionali ulteriori, non assume rilievodirimente sull'esito della decisione.Quanto alla rilevanza attribuita al litigio tra [OSCURATO:PERSONA] e le vittime,avvenuto nel locale poco prima dell'agguato — circostanza esclusa dal giudicedell'assoluzione — occorre rilevare che il ricorrente non ha dedotto la decisività ditale elemento probatorio.Si rammenta al riguardo che è "inammissibile per aspecificità il ricorso percassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senzadedurne la decisività in forza della cd.

«prova di resistenza», ai fini dell'adozionedel provvedimento impugnato" (ex multis, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv.287024 – 02).In ogni caso, il provvedimento impugnato risulta autonomamente esufficientemente sorretto dagli elementi già illustrati che, a prescindere da talecircostanza, rimangono, ciascuno autonomamente, e a fortiori nella loroconvergenza, sufficienti a reggere il rigetto della domanda.6.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]contro:Ministero dell'Economia e delle Finanzeavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale che ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Palermo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Domenico, condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore delMinistero dell'Economia e delle Finanze.La vicenda può riassumersi come segue.In data 30 giugno 2015, veniva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di fermo di indiziato di delitto, per i reati di omicidio plurimo aggravato, inconcorso con il cugino [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] —colpiti alle spalle con due colpi di fucile da caccia calibro 12 caricato a pallettoni,nonché per illegale detenzione e porto dell'arma utilizzata nell'agguato.Il GIP del Tribunale di Marsala, all'esito dell'udienza di convalida, nonconvalidava il fermo, ma emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere neiconfronti del solo [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo della sussistenza di gravi indizidi colpevolezza in ordine al delitto di omicidio.La misura veniva confermata, all'esito del riesame, dal Tribunale di Palermocon ordinanza del 14 luglio 2015 e, successivamente, dalla Corte di Cassazionecon sentenza del 14 dicembre 2015.Il GUP del Tribunale di Marsala, con sentenza n. 214/16 del 16 settembre2016, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli e lo hacondannato alla pena di anni venti di reclusione.La Corte di [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Palermo, con sentenza del 13 novembre 2018,riformava parzialmente tale pronuncia, assolvendo il coimputato [OSCURATO:PERSONA] confermando la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di Cassazione, con sentenza del 25 febbraio 2020, annullava lasentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di [OSCURATO:PERSONA] di Appello diPalermo, dichiarando nel contempo l'inammissibilità del ricorso proposto dalProcuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].A seguito di tale annullamento, la Corte di [OSCURATO:PERSONA] di appello di Palermo, indata 26 febbraio 2020, ha emesso ordinanza di scarcerazione dell'imputato, checosì ha cessato di essere detenuto dopo 1.675 giorni di custodia cautelare incarcere, decorrenti dal 30 giugno 2015. Inoltre, decidendo quale giudice del rinvio,con sentenza del 3 febbraio 2021, ha riformato integralmente la sentenza del GUP,assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di omicidio e da quello concernente learmi per non avere commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, comma 2,cod.proc.pen., ritenendo il quadro indiziario privo dei necessari requisiti di gravità,precisione e concordanza.La sentenza assolutoria è passata in giudicato, a seguito della declaratoria diinammissibilità del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello diPalermo, pronunciata dalla Suprema Corte, Quinta Sezione penale, con sentenzan. 36009 del 6 luglio 2022.[OSCURATO:PERSONA], in data 17 novembre 2023, ha proposto istanza diriparazione per ingiusta detenzione.La Corte di appello, ha rigettato la domanda, ritenendo che CentonzeDomenico avesse dato causa, con colpa grave, all'applicazione della misuracautelare subita, valorizzando a tale fine tre distinte circostanze.In primo luogo, il tentativo di influire sul contenuto delle dichiarazioni rese dauna testimone; inoltre, il rinvenimento, nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dimunizioni illecitamente detenute; il litigio avvenuto all'interno del locale notturnotra [OSCURATO:PERSONA] e la vittima [OSCURATO:PERSONA], nelle ore precedentiall’agguato.La Corte territoriale ha, infine, preso in considerazione la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Palermo, Sezione I, del 13 novembre 2018 — ancorchéannullata dalla Cassazione —, per trarne conferma dell'esistenza di condotteopache imputabili all'istante, indicative di un modus operandi tutt'altro che lineare,tali da aver contribuito all'addensarsi del quadro indiziario a suo carico.2. Avverso l'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandolo a un unico, articolato motivo.Con la sua censura, deduce la mancanza, contraddittorietà e illogicità dellamotivazione in relazione alla ritenuta condotta gravemente colposa ascrivibile alricorrente.Rileva preliminarmente che l'ordinanza impugnata si è limitata a trasporrepedissequamente il contenuto della domanda di riparazione, ampi stralci dellasentenza assolutoria, la memoria dell'Avvocatura dello Stato e talune massimegiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione; nonché — e quisi colloca, ad avviso del ricorrente, il vizio più grave — le pagine da 88 a 91 dellasentenza della Corte di [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Palermo, Sezione I, del 13 novembre2018, vale a dire di una pronuncia annullata dalla Suprema Corte con sentenzadel 25 febbraio 2020, e quindi del tutto priva di qualsiasi valore vincolante o, anchesolo, orientativo.L'utilizzazione di tale sentenza integra, secondo il ricorrente, un vizio logico diportata dirimente, in quanto i giudici della riparazione avrebbero dovutoconfrontarsi esclusivamente con la ricostruzione fattuale consacrata nelprovvedimento divenuto irrevocabile, ossia la sentenza assolutoria n. 6/2021.Significativo è, altresì, che il provvedimento impugnato abbia del tutto omessodi dar conto della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la [OSCURATO:PERSONA] appello di Palermo, all'udienza del 20 giugno 2024, aveva concluso richiedendol'accoglimento della domanda.Nel merito, la difesa contesta in radice l'individuazione delle condotteasseritamente qualificabili come gravemente colpose.Quanto al cosiddetto "indottrinamento" di [OSCURATO:PERSONA], osservail ricorrente che l'ipotesi accusatoria si fondava esclusivamente sulla erroneatrascrizione della conversazione captata il 19 giugno 2015 nella caserma deiCarabinieri di Marsala — conversazione nella quale la frase "è come [OSCURATO:PERSONA] hadetto", valorizzata come decisiva nell'ordinanza di custodia cautelare, nelprovvedimento del Tribunale del riesame e nella sentenza rescindente dellaCassazione, non era stata in realtà pronunciata, come poi accertato medianteperizia disposta dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] di Appello di Palermo che, conseguentemente,ne disponeva l'espunzione dal fascicolo.Il suggerimento impartito a [OSCURATO:PERSONA] di non rivelare l'esercizio dell'attività diprivé nel locale, del resto, era stato ritenuto in tutte le pronunce di merito di scarsarilevanza indiziaria.Alla data del 19 giugno 2015, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non era ancoraiscritto nel registro degli indagati e non era in corso alcuna indagine volta adaccertare eventuali attività illecite all'interno del night club, sicché l'eventualesuggerimento relativo alla negazione dell’attività svolta nel privé non sarebbe statosignificativo della colpa grave riferita alla causazione del titolo custodiale per ilreato di duplice omicidio.Il ricorrente denuncia poi l'illogicità dell'ordinanza impugnata nella parte in cuiha valorizzato il rinvenimento nella sua abitazione di dieci cartucce calibro 12,sottolineando che tale rinvenimento è avvenuto durante la perquisizione eseguitaal momento del fermo e che l'ordinanza di custodia cautelare aveva erroneamenteaffermato l'identità di quelle cartucce con quella rinvenuta sul luogo del delitto;errore smentito dalla sentenza assolutoria, che ha accertato la diversità di marcae colore tra le munizioni rinvenute in casa e quella utilizzata nell'agguato.Analogamente viziata di illogicità risulta, ad avviso del ricorrente, lavalorizzazione del presunto litigio tra [OSCURATO:PERSONA] e la vittima [OSCURATO:PERSONA] all'interno dellocale notturno, poiché la sentenza irrevocabile di assoluzione ha accertato chetale episodio era emerso esclusivamente dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA],ritenute intrinsecamente inattendibili e, soprattutto, smentite dalle concordideposizioni di tutti gli altri clienti presenti nel locale.In conclusione, la difesa rileva che l'ordinanza impugnata, pur giungendo adaffermare che [OSCURATO:PERSONA] ha dato causa con colpa grave all'applicazionedella misura cautelare, non ha specificato con quale condotta concreta lo abbiafatto, limitandosi a evocare un generico modus operandi non lineare e condotteopache, espressioni che non integrano gli estremi della condizione ostativa.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deveessere rigettato.2. La disamina dei motivi di ricorso richiede la previa ricognizione del quadronormativo e dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità inmateria, nonché la precisa identificazione del perimetro entro il quale questa Cortepuò esercitare il proprio sindacato sulla decisione impugnata.Va premesso che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è deltutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani diindagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla basedello stesso materiale probatorio acquisito agli atti. Ciò sia in considerazione deldiverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato; nelgiudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmenterilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regoledi giudizio.La valutazione deve concentrarsi particolarmente sull'individuazione dicondotte che rivelino negligenza, imprudenza o violazioni normative di carattereeclatante o macroscopico, richiedendo una motivazione adeguata e congrua che,se correttamente formulata, risulta insindacabile in sede di legittimità (Sez. U, n.34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).In tale prospettiva, assume rilievo decisivo il principio secondo cui il giudicedella riparazione, per decidere se l'imputato abbia dato causa alla detenzione perdolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce delquadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementiindiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano statiesclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n.41396 del 15/09/2016, Rv. 268238; Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Rv.266808; Sez. 4, n. 17845 del 07/03/2014, Rv. 259225; Sez. 4, n. 49771 del17/10/2013, Rv. 257651).Quanto alle nozioni di "dolo" e "colpa grave" operative ai fini dell'art. 314 cod.proc. pen., il medesimo arresto delle Sezioni Unite ha precisato che deve intendersidolosa — e conseguentemente ostativa al riconoscimento dell'indennizzo — nonsolo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato neisuoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge,ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice delprocedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondole regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazionedi allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela dellacomunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U., n. 43 del 13/12/1995,dep. 1996, Rv. 203637 – 01; Sez. 4, n. 13360 del 28/02/2025, Rv. 287903 - 01).La colpa grave, per parte sua, ricorre allorché la condotta del richiedente —pur tesa ad altri risultati — ponga in essere, per evidente, macroscopicanegligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti onorme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile,ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimentocautelare (Sez. U., n. 43/1996, cit., in motivazione).3. Tanto premesso, la Corte d'appello ha individuato, quale condottagravemente colposa, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, la detenzioneillegale di munizioni da fuoco rinvenuta nel domicilio dell'istante nel corso delleinvestigazioni relative al duplice omicidio per il quale egli era indagato.Il ricorso sostiene che tale condotta non potrebbe rivestire valenza ostativa,poiché la sentenza assolutoria ha accertato che le munizioni rinvenute erano ditipo diverso da quelle utilizzate nel delitto — diverse per marca, colore e modalitàdi caricamento — sicché esse non avrebbero in realtà contribuito a determinarel'errore giudiziario.L'argomento difensivo muove da una premessa logicamente errata,sovrapponendo il giudizio di responsabilità penale e il giudizio riparatorio, pianivalutativi che l'ordinamento tiene deliberatamente separati.L'assoluzione definisce la questione della responsabilità per il fatto-reato;commissione del duplice omicidio.L'art. 314 c.p.p. non interroga il giudice della riparazione sulla colpevolezzapenale del richiedente — che è già stata esclusa per definizione, essendol'assoluzione presupposto necessario dell'istanza —, bensì gli impone di valutare,in via autonoma, se il richiedente abbia dato causa, con dolo o colpa grave, allapropria ingiusta detenzione.Il parametro di riferimento non è, dunque, la rimproverabilità per il fatto-reato, ma per una condotta che abbia concretamente alimentato l’apparenza deipresupposti della misura cautelare.Nel caso in esame, occorre innanzitutto rilevare che il fatto storico delladetenzione illegale di munizioni non è stato escluso dalla sentenza assolutoria.Quest'ultima ha accertato la diversità tipologica delle stesse rispetto a quelle deldelitto — circostanza rilevante ai fini della responsabilità penale per il reato diomicidio — ma non ha negato, né avrebbe potuto negare, il dato obiettivo delrinvenimento.La condotta è pertanto ascrivibile alla categoria degli elementi accertati o nonnegati che il giudice della riparazione è legittimato a valorizzare come base delproprio convincimento.Su questo piano appare non manifestamente illogica la motivazione secondocui il rinvenimento di munizioni illegalmente detenute nel domicilio di un soggettoindagato per duplice omicidio commesso con arma da fuoco costituisce, allastregua del parametro dell'id quod plerumque accidit, una circostanzaobiettivamente idonea a rafforzare, almeno a livello di apparenza, il quadroindiziario a carico dell'indagato e a rendere non solo prevedibile, ma doveroso,l'intervento dell'autorità giudiziaria con misura restrittiva della libertà personale,integrando quella colpa grave che recide il nesso tra ingiustizia della detenzionee diritto alla riparazione.3.1. Il secondo elemento portante della decisione impugnata è ravvisabile nelcondizionamento della testimone nel corso delle indagini.La Corte d'appello ha individuato quale seconda condotta ostativa i contattiposti in essere dall'istante nei confronti della principale testimone delprocedimento — soggetto che aveva reso dichiarazioni di interesse investigativoin ordine al duplice omicidio— durante la fase delle indagini preliminari.Tale condotta, seppur circoscritta alla induzione a non riferire in ordineall’attività esercitata dalla donna nel locale, è stata ritenuta integrativa di unamacroscopica imprudenza, in quanto oggettivamente idonea a ingenerarenell'autorità giudiziaria il fondato sospetto di un tentativo di orientamento delledichiarazioni della testimone.La difesa contesta tale statuizione deducendo che la sentenza assolutoriaavrebbe escluso la rilevanza di specifici enunciati attribuiti all'istante direttamenteriferibili alla vicenda omicidiaria, con conseguente impossibilità per il giudice dellariparazione di valorizzare condotte non sufficientemente provate.La censura non può essere condivisa.Occorre anzitutto precisare, con riguardo a questa condotta, quali elementi lasentenza irrevocabile abbia effettivamente escluso e quali invece siano rimasti noncontroversi nella loro dimensione storica.La sentenza assolutoria ha escluso — sulla scorta di un accertamento peritaleche ha dimostrato il difetto della trascrizione di una specifica conversazione — lariconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] di talune frasi attinenti alla vicendaomicidiaria, che gli erano state attribuite nel corso delle indagini.Non ha invece escluso, né avrebbe potuto escludere, il fatto — noncontroverso — che l'istante abbia intrattenuto con la testimone contatti finalizzatia orientarne le dichiarazioni circa la sua presenza e il suo rapporto di lavoro con illocale dove era stata registrata la presenza delle vittime nelle ore immediatamenteprecedenti all’agguato.La distinzione è di portata decisiva e va tenuta ferma per evitare un erroremetodologico speculare a quello che il ricorso denuncia.L'esclusione di determinati enunciati verbali — operata dal giudice dellacognizione nell'esercizio del compito di accertamento della responsabilità penale— non equivale all'esclusione del fatto che l'istante abbia orientato la condottadella testimone, nel corso delle indagini preliminari relative al duplice omicidio,inducendola a negare il proprio rapporto di lavoro con il locale di intrattenimentodove erano comunque transitate le vittime nelle ore immediatamente precedential delitto.Quest'ultimo dato, storicamente accertato e non escluso dal giudicatoassolutorio, costituisce l'ulteriore elemento fattuale valorizzato dall'ordinanzaimpugnata.Al riguardo, immune da vizi di logicità risulta l’argomentazione secondo cui laqualità soggettiva della testimone — soggetto che aveva reso dichiarazioni diinteresse investigativo nel procedimento per duplice omicidio in corso — e lacollocazione temporale dei contatti volti a orientarne la deposizione — avvenutiproprio nella fase in cui si svolgevano le indagini preliminari di quella vicenda —conferiscono alla condotta una connotazione di macroscopica imprudenza che nondipende dall'accertamento di specifici enunciati verbali.L'istante, nel contesto delle indagini per duplice omicidio, avrebbe dovutoprevedere, con la comune diligenza dell'uomo medio, che il contatto con laprincipale fonte dichiarativa del procedimento durante la fase investigativaavrebbe potuto essere interpretato dall'autorità giudiziaria come un tentativo diinterferire con il corso delle indagini, con effetti rafforzativi del quadro indiziario.È principio consolidato di questa Corte che la condotta ostativa può concretarsitanto in comportamenti di tipo extra-processuale, caratterizzati da "graveleggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione",quanto in comportamenti di tipo processuale in senso lato, che interferiscano conl'andamento del procedimento (Sez. 4, n. 34656/2010, cit., Rv. 248074; Sez. 4,n. 4372/2014, dep. 2015, cit., Rv. 263197).Tanto integra quella prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziariache la giurisprudenza di questa Corte identifica quale presupposto della condizioneostativa.4. Il ricorso lamenta poi il difetto di motivazione in ordine al nesso causaletra le condotte individuate quali ostative e l'applicazione e il mantenimento dellacustodia cautelare per 1.675 giorni.La doglianza è infondata.L'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. non richiede che le condotteostativamente colpose siano state la causa esclusiva dell'applicazione della misura.E’ sufficiente che l'istante vi abbia dato o concorso a darvi causa, ciò cheimplica la sufficienza del nesso causale concorrente o sinergico.L'ordinanza impugnata ha individuato specificamente due condotte —detenzione illegale di munizioni nel domicilio dell'indagato; contatti con latestimone principale nel corso delle indagini — e ne ha motivato la rilevanzacausale nel contesto di un procedimento per duplice omicidio commesso con armada fuoco, dimostrando in qual modo esse abbiano obiettivamente ingenerato,seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza dellaloro configurabilità come elementi indizianti dell’illecito penale, posto afondamento della misura cautelare.La convergenza delle due condotte, obiettivamente anomale e strettamenteconnesse al tema investigativo e al periodo in cui esso era aperto, integraquell'apprezzabile collegamento causale con la custodia cautelare che questa Corteha ripetutamente identificato quale presupposto necessario e sufficiente dellacondizione ostativa.5. Ugualmente infondate risultano le ulteriori censure prospettate in ricorso.Sul dedotto vizio di motivazione apparente, la censura, così come articolata,non coglie nel segno per la ragione che il giudice della riparazione ha individuatole condotte ostative e le ha motivate nella loro rilevanza causale, dimostrandonel'addebitabilità all'istante.In ordine all'utilizzo di una sentenza successivamente annullata, il motivo èastrattamente rilevante sul piano metodologico, ma non decisivo.Invero, ove uno dei profili di censura risulti fondato, occorre comunqueverificare se il vizio incida sull'intero impianto motivazionale o se il decisum siacomunque sorretto da altre autonome ragioni valide.Nel caso di specie, le due condotte ostative individuate dall'ordinanzaimpugnata — detenzione illegale di munizioni e contatti con la testimone nel corsodelle indagini — trovano fondamento in dati fattuali autonomamente accertati e inprincipi di diritto che prescindono integralmente dai contenuti della sentenza poiannullata.Il vizio denunciato, quand'anche sussistente nella misura in cui la sentenzaannullata abbia fondato taluni passaggi motivazionali ulteriori, non assume rilievodirimente sull'esito della decisione.Quanto alla rilevanza attribuita al litigio tra [OSCURATO:PERSONA] e le vittime,avvenuto nel locale poco prima dell'agguato — circostanza esclusa dal giudicedell'assoluzione — occorre rilevare che il ricorrente non ha dedotto la decisività ditale elemento probatorio.Si rammenta al riguardo che è "inammissibile per aspecificità il ricorso percassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senzadedurne la decisività in forza della cd. «prova di resistenza», ai fini dell'adozionedel provvedimento impugnato" (ex multis, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Rv.287024 – 02).In ogni caso, il provvedimento impugnato risulta autonomamente esufficientemente sorretto dagli elementi già illustrati che, a prescindere da talecircostanza, rimangono, ciascuno autonomamente, e a fortiori nella loroconvergenza, sufficienti a reggere il rigetto della domanda.6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12045/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris