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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 24852/2022

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso 20381-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 1445/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2016 R.G.N. 6179/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 20381/16 Rilevato che: Con sentenza del 2 marzo 2016 n. 1445, La Corte d'appello di Roma accoglieva la domanda dell'Inps e riformava la sentenza del tribunale di Viterbo che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] - già dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] fino al 30.6.1997 - volta a ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia, condannando l'Inps a liquidare in favore della ricorrente la complessiva somma di C 1.407,17, di cui C 1.155,50 a titolo di trattamento di fine rapporto ed C 251,67 a titolo di cd.

"crediti diversi", ex d.lgs. n. 80/92 (in particolare, il rateo di 13° mensilità maturato negli ultimi 90 giorni del rapporto di lavoro), oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo delle due voci dalla data della domanda inoltrata all'istituto previdenziale ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) fino all'effettivo soddisfo, oltre spese di lite, da distrarsi.

In particolare, la Corte d'appello accoglieva l'eccezione sollevata dall'Istituto, di prescrizione quinquennale quanto al TFR ed annuale quanto al rateo di 13° mensilità.

Secondo la Corte territoriale, infatti, i crediti in contestazione furono oggetto di richiesta di ammissione tardiva al passivo del fallimento della ex datrice di lavoro da parte della appellata, ex art. 101.

L.F., e il relativo procedimento si era concluso in sede contenziosa con sentenza del tribunale di Noia ammissiva dei medesimi, depositata nel marzo 2005.

Dal marzo 2005, erano dunque decorsi i termini prescrizionali, quinquennale quanto al TFR ed annuale quanto al "credito diverso" ovvero riferito al rateo di 13° mensilità, non essendovi nessun atto interruttivo prima della presentazione della domanda amministrativa all'Inps del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La Corte del merito precisava che ai sensi dei commi 2° e 3° dell'art. 2 della legge n. 287/82 (entrambi richiamati dall'art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 80/92) il termine prescrizionale per richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia iniziava a decorrere trascorsi quindici gg. dalla pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 L.F. (nella specie, oramai decorso alla data di presentazione della domanda amministrativa).

Avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l'Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2 commi 2 e 3 della legge n. 297/82 e dell'art. 2948 n. 5 c.c., dell'art. 101 L.F. e dell'art.282 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva erroneamente individuato il momento a decorrere dal quale avrebbe dovuto essere computato il decorso del quinquennio per l'estinzione del diritto ad ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia; in particolare, attesa la natura dichiarativa della sentenza, con la quale, ai sensi dell'art. 101 L.F. (nella formulazione vigente all'epoca dell'accertamento del giudice concorsuale) viene disposta, in sede contenziosa, l'ammissione tardiva di crediti al passivo fallimentare, la produzione dei relativi effetti, cioè, l'efficacia esecutiva non poteva che farsi decorrere dal suo passaggio in giudicato, quindi dal mese di marzo 2006, con salvezza del diritto a richiedere la corresponsione del TFR (essendo stata la domanda amministrativa presentata il 14.10.2010), ai sensi dell'art. 2948 n. 5 c.c..

Il motivo è infondato, in quanto come correttamente statuito dalla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 3 della legge n. 297 del 1982: "2.

Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare".

Se il dettato normativo prevede la possibilità per il lavoratore di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia dell'Inps quindici giorni dopo la pubblicazione della sentenza che - decidendo sull'opposizione - ammette il credito del lavoratore al passivo fallimentare, non residua nessuno spazio per la ricostruzione proposta dal ricorrente secondo cui bisognerebbe attendere il passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione (come nella specie), in quanto è un assunto che non risulta suffragato né a livello normativo né a livello giurisprudenziale, anzi è smentito dal dettato dell'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, pertanto, alla data della presentazione della domanda amministrativa il 14.10.2010, il diritto di richiedere l'intervento del Fondo era irrimediabilmente prescritto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare all'Inps le spese di lite che liquida nell'importo di C 1.100,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 20381-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 1445/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2016 R.G.N. 6179/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 20381/16 Rilevato che: Con sentenza del 2 marzo 2016 n. 1445, La Corte d'appello di Roma accoglieva la domanda dell'Inps e riformava la sentenza del tribunale di Viterbo che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] - già dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] fino al 30.6.1997 - volta a ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia, condannando l'Inps a liquidare in favore della ricorrente la complessiva somma di C 1.407,17, di cui C 1.155,50 a titolo di trattamento di fine rapporto ed C 251,67 a titolo di cd. "crediti diversi", ex d.lgs. n. 80/92 (in particolare, il rateo di 13° mensilità maturato negli ultimi 90 giorni del rapporto di lavoro), oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo delle due voci dalla data della domanda inoltrata all'istituto previdenziale ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) fino all'effettivo soddisfo, oltre spese di lite, da distrarsi. In particolare, la Corte d'appello accoglieva l'eccezione sollevata dall'Istituto, di prescrizione quinquennale quanto al TFR ed annuale quanto al rateo di 13° mensilità. Secondo la Corte territoriale, infatti, i crediti in contestazione furono oggetto di richiesta di ammissione tardiva al passivo del fallimento della ex datrice di lavoro da parte della appellata, ex art. 101. L.F., e il relativo procedimento si era concluso in sede contenziosa con sentenza del tribunale di Noia ammissiva dei medesimi, depositata nel marzo 2005. Dal marzo 2005, erano dunque decorsi i termini prescrizionali, quinquennale quanto al TFR ed annuale quanto al "credito diverso" ovvero riferito al rateo di 13° mensilità, non essendovi nessun atto interruttivo prima della presentazione della domanda amministrativa all'Inps del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte del merito precisava che ai sensi dei commi 2° e 3° dell'art. 2 della legge n. 287/82 (entrambi richiamati dall'art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 80/92) il termine prescrizionale per richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia iniziava a decorrere trascorsi quindici gg. dalla pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 L.F. (nella specie, oramai decorso alla data di presentazione della domanda amministrativa). Avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l'Inps resiste con controricorso, illustrato da memoria. Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2 commi 2 e 3 della legge n. 297/82 e dell'art. 2948 n. 5 c.c., dell'art. 101 L.F. e dell'art.282 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva erroneamente individuato il momento a decorrere dal quale avrebbe dovuto essere computato il decorso del quinquennio per l'estinzione del diritto ad ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia; in particolare, attesa la natura dichiarativa della sentenza, con la quale, ai sensi dell'art. 101 L.F. (nella formulazione vigente all'epoca dell'accertamento del giudice concorsuale) viene disposta, in sede contenziosa, l'ammissione tardiva di crediti al passivo fallimentare, la produzione dei relativi effetti, cioè, l'efficacia esecutiva non poteva che farsi decorrere dal suo passaggio in giudicato, quindi dal mese di marzo 2006, con salvezza del diritto a richiedere la corresponsione del TFR (essendo stata la domanda amministrativa presentata il 14.10.2010), ai sensi dell'art. 2948 n. 5 c.c.. Il motivo è infondato, in quanto come correttamente statuito dalla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 3 della legge n. 297 del 1982: "2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. 3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare". Se il dettato normativo prevede la possibilità per il lavoratore di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia dell'Inps quindici giorni dopo la pubblicazione della sentenza che - decidendo sull'opposizione - ammette il credito del lavoratore al passivo fallimentare, non residua nessuno spazio per la ricostruzione proposta dal ricorrente secondo cui bisognerebbe attendere il passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione (come nella specie), in quanto è un assunto che non risulta suffragato né a livello normativo né a livello giurisprudenziale, anzi è smentito dal dettato dell'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, pertanto, alla data della presentazione della domanda amministrativa il 14.10.2010, il diritto di richiedere l'intervento del Fondo era irrimediabilmente prescritto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare all'Inps le spese di lite che liquida nell'importo di C 1.100,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma
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