CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 21584/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presso lo studio dell'avvocatoGIUSEPPE PECORILLA, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIUSEPPE VESPERTINA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporeelettivamente domiciliata in ROMA, V. CASSIODORO 1-A, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -Numero registro generale 698/2021Numero sezionale 6143/2022Numero di raccolta generale 21584/2022Data pubblicazione 07/07/2022avverso la sentenza n. 128/2020 della CORTE D'APPELLO diLECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il27/04/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:la [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, con ritosommario, dinanzi al tribunale di Taranto, la Unicredits.p.a., lamentando patologie riferite a un rapporto diconto corrente bancario con apertura di credito e a unrapporto di conto per anticipi su fatture;il tribunale respinse le domande e la relativaordinanza venne impugnata dall’attrice;la corte d’appello di Lecce, con sentenzadepositata il 27-4-2020, ha respinto il gravame;la società ricorre per cassazione con due motivi;[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Considerato che:I. - il primo motivo assume violazione e falsaapplicazione di legge nella parte relativa alsuperamento, in corso di rapporto, del tasso sogliausurario, che la corte d’appello ha ritenuto trascurabilein fatto e irrilevante in diritto, in adesioneall’orientamento giurisprudenziale concernente la cd.usura sopravvenuta;II. - il motivo è inammissibile ai sensi dell’art.360-bis cod. proc. civ.;Ric. 2021 n. 00698 sez. M1 - ud. 14-06-2022Numero registro generale 698/2021Numero sezionale 6143/2022Numero di raccolta generale 21584/2022Data pubblicazione 07/07/2022l’impugnata sentenza è conformata al principioreso dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo ilquale nei contratti bancari (nella specie il contratto dimutuo), allorché il tasso degli interessi concordatosuperi, nel corso dello svolgimento del rapporto, lasoglia dell’usura, come determinata in base alledisposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verificala nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale dideterminazione del tasso degli interessi stipulataanteriormente all’entrata in vigore della predetta leggeo della clausola stipulata successivamente per un tassonon eccedente tale soglia quale risultante al momentodella stipula, né la pretesa della banca, di riscuotere gliinteressi secondo il tasso validamente concordato, puòessere qualificata, per il solo fatto del sopraggiuntosuperamento di detta soglia, contraria al dovere dibuona fede nell’esecuzione del contratto (Cass. Sez.U n. 24675-17);l’attuale motivo di ricorso si risolve in una critica(anche piuttosto generica) al principio di diritto costìaffermato dalle Sezioni unite, senza che leargomentazioni impiegate possano dirsi funzionali a unmutamento di giurisprudenza;III. - il secondo motivo deduce violazione o falsaapplicazione degli artt. 1283 cod. civ. e 120 del T.u.b.a proposito della rilevanza della commissione dimassimo scoperto ai fini della prassi anatocistica;IV. - il motivo è inammissibile perché nuovo, inprospettiva di autosufficienza;dalla sentenza non risulta che la questioneanatocistica sia stata dedotta dinanzi al tribunale inRic. 2021 n. 00698 sez. M1 - ud. 14-06-2022Numero registro generale 698/2021Numero sezionale 6143/2022Numero di raccolta generale 21584/2022Data pubblicazione 07/07/2022relazione alla c.m.s., della quale era stata inveceaffermata semplicemente la non avvenuta pattuizionee la nullità o inefficacia per difetto di causa;alla suddetta questione, nel profilo relativo allanon corretta capitalizzazione, la sentenza assume chel’attrice abbia fatto “riferimento in modo assai genericoin appello”;ne segue che la domanda, in base alleemergenze della sentenza impugnata, era daconsiderare da tal punto di vista nuova, prima ancorache generica come pure affermato dalla corteterritoriale; e dunque proposta in violazione dell’art.345 cod. proc. civ.;l'inosservanza del divieto di introdurre unadomanda nuova in appello, ai sensi dell'art. 345 citato,e, correlativamente, dell'obbligo del giudice di secondogrado di non esaminare nel merito tale domanda, èrilevabile d'ufficio in sede di legittimità, poichécostituisce una preclusione all'esercizio dellagiurisdizione; essa può essere verificata nel giudizio dicassazione, senza che rilevi che l'appellato abbiaaccettato o meno il contraddittorio sulla domandaanzidetta (v. Cass. n. 4318-16, Cass. n. 28302-05);V. – le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna la ricorrente alle spese processuali, cheliquida in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi,oltre accessori e rimborso forfetario di spese generalinella massima percentuale di legge.Ric. 2021 n. 00698 sez. M1 - ud. 14-06-2022Numero registro generale 698/2021Numero sezionale 6143/2022Numero di raccolta generale 21584/2022Data pubblicazione 07/07/2022Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14giugno 2022.Il PresidenteRic. 2021 n. 00698 sez. M1 - ud. 14-06-2022