CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36226/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2815/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 294, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – con l’intervento di Agenzia delle Entrate riscossione, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 294, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] altri [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -interventore - avverso la sentenza n. 185/4/14, depositata il 3 giugno 2014, della Commissione tributaria regionaledelle Marche; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17 novembre 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei motivi di ricorso e, ad ogni modo, rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con sentenza n. 185/4/14, depositata il 3 giugno 2014, la Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un fermo amministrativo di autoveicolo disposto in relazione alla pregressa notifica di cartelle di pagamento. 1.1 –A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - doveva escludersi che la notifica delle presupposte cartelle di pagamento fossestata eseguita con consegna dell’atto alla «medesima persona» in quanto« … le sottoscrizioni del ricevente apposte in calce ai due avvisi di ricevimento delle raccomandate sono palesemente diverse e, in particolare, la firma dell'avviso relativo alla car tella di Viterbo non risulta corrispondere al nome di "[OSCURATO:PERSONA]", come l'altra, né emerge in alcun modo la qualifica del ricevente…»; -quandanche sussistesse, peraltro, una siffatta identità, la persona cui gli atti in notifica erano stati consegnati (tale [OSCURATO:PERSONA]) «non [era] familiareconvivente del destinatario, né soggetto da questi autorizzato»; - risultava « meramente affermato, ma indimostrato che il preavviso di fermo sia stato notificato all'Aquili, a differenza del fermo amministrativo, nei confronti del quale, appunto, è stato proposto ricorso; in altre parole,il preavviso di fermo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta notificato né comunicato al contribuente, risultando in atti la mera consegna al ServizioPostale da parte dell'Ufficio senza che se ne conosca l'esito…». 2. - [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In corso di giudizio è intervenuta l ’Agenzia delle Entrate riscossione. Le parti hanno depositato memorie. Fissato all’udienza pubblica del 17novembre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. n. 890 del 1982, art. 4, c. 3, e art. 7, agli artt. 149 e 160 cod. proc. civ., al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, ed all’art. 2700 cod. civ., assumendo la ricorrente che illegittimamente il giudice del gravame si era fatto carico di esaminare gli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali e le qualità personali del consegnatario dell’atto atteso che, -rivestendo l’avviso di ricevimento natura di atto pubblico fidefaciente, -le relative risultanze avrebbero dovuto formare oggetto di contestazione nella forma della querela di falso. Col secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. n. 890 del 1982, art. 4, c. 3, e art. 7, agli artt.139, 149 e 160 cod. proc. civ., ed al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, deducendo, in sintesi, che, nella fattispecie, la notifica era stata eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente (corrispondente alla sua residenza) e che le relazioni soggettive abilitanti alla ricezione dell’atto in luogo del suo destinatario, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., non postulano il rapporto di convivenza e sono fondate su di un vincolo di parentela o affinità che giustifichi la presunzione di consegna dell’atto (al suo destinatario). Il terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., e dell’art. 115 cod. proc. civ., sull’assunto che l’esistenza della relazione interpersonale abilitante alla ricezione dell’atto in notifica, così come risultante dalle dichiarazioni riportate in relata di notifica, formava oggetto di una presunzione iuris tantum, così che gravava su controparte l’onere della prova contraria. Col quarto motivola ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.e, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 cod. civ., deducendo che dall’omessa notifica del preavviso di fermo il giudice del gravame aveva fatto illegittimamente conseguire il riscontro dell’omessa notificadelle cartelle di pagamento presupposte, ove, dunque, la prova presuntiva risultava, per un verso, contraddetta dagli elementi di prova da essa esponente offerti e, per il restante, illogica e contraddittoria nel nesso logico così istituito. Il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 cod. civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sull’assunto che il riscontro della notifica della cartella di pagamento conseguiva dallo stesso adempimento posto in essere dal contribuente all’indomani della notifica del preavviso di fermo amministrativo. 2. –Il ricorso è inammissibile. 3. –In via assorbente di ogni altra questione, pur dedotta da parte controricorrente in punto di ammissibilità del ricorso, rileva la Corte che, secondo un proprio consolidato , e risalente , orientamento interpretativo, il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, così che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (v., per tutte, Cass. Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7931 cui adde Cass ., 14 agosto 2020, n. 17182 ; Cass., 18 giugno 2019, n. 16314; Cass., 4 marzo 2016, n. 4293). Si è, altresì, precisato che la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato; detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso( Cass., 18 aprile 2019, n. 10815; Cass., 12 marzo 2010, n. 6045; Cass., 7 novembre 2005, n. 21490). 3.1 –Nella fattispecie, - per come pianamente emerge dai relativi contenuti decisori, sopra ripercorsi, - la gravata sentenza ha innanzitutto rilevato il difetto di notifica dell’atto presupposto (una cartella di pagamento) e, quindi, l’omessa notifica del preavviso di fermo (omissione che renderebbe ex se illegittimo il fermo amministrativo). E mentre la prima ratio decidendi forma ogg etto dei motivi di ricorso proposti, alcun specifico motivo risulta articolato quanto alla seconda ratio decidendi, la censura sul punto dalla ricorrente svolta essendosi risolta nella mera asserzione di una notifica il cui perfezionamento, con specifico accertamento in fatto, il giudice del gravame ha, per converso, escluso (« …risultando in atti la mera consegna al [OSCURATO:PERSONA] da parte dell' Ufficio senza che se ne conosca l'esito …»). 4. - L e spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). 4.1 -Va conclusivamente disattesa la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria proposta da parte controricorrente rimanendo insussistente il relativo presupposto giustificativo che la parte correla alla dedotta formazione del giudicato interno per difetto di specifico motivo di appello in ordine alla nullità della notifica della cartella qual rilevata dal giudice di prime cure. La deduzione, difatti, ha natura autoreferenziale, - e difetta, dunque, di autosufficienza quanto all’effettivo contenuto del gravame che la parte, odierna ricorrente, ha proposto nei confronti della decisione di prime cure, -considerato che, per un verso, la formazione del giudicato (interno) per mancata impugnazione di un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame (cfr. Cass., 11 marzo 1988, n. 2399 cui adde, ex plurimis, Cass., 5 dicembre 2019, n. 31788; Cass., 24 maggio 2017, n. 13047; Cass., 23 settembre 2016, n. 18713; Cass., 23 marzo 2012, n. 4732; Cass., 29 aprile 2006, n. 10043; Cass., 18 ottobre 2005, n. 20143; Cass., 28 giugno 2001, n. 8859; Cass., 15 settembre 1999, n. 9823; Cass., 9 novembre 1992, n. 12062);e, per il restante, che l’interpretazione del contenuto dell’atto processuale va correlata al suo tenore complessivo, ove, dunque, le ragioni di critica del decisumfatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., ex plurimis, Cass., 3 agosto 2022, n. 24164; Cass., 21 novembre 2019, n. 3031; Cass., 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1224). P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que