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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 44829/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 25 agosto 2021 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Roma il 24 agosto 2021, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo ‘shaboo' (metanfetamina) del peso di 15,23 grammi, custodita in tre bustine di cellophane trasparente.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la Forcina, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Vizio di motivazione, in relazione agli artt. 178, 192, 359, 533 e 546 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di nullità assoluta ovvero di inutilizzabilità della consulenza tossicologica effettuata sulla sostanza sequestrata durante le indagini, per avere il suo autore omesso di allegare alla relazione di consulenza il risultato dell'esame c.d.

"cromatogramma" che avrebbe permesso di verificare la quantità e la qualità della droga rinvenuta.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto contestato come di lieve entità, a tal fine valorizzando la circostanza della inutilizzabilità dell'accertamento tecnico che non aveva permesso di conoscere con certezza quale fosse la qualità e la quantità della sostanza posta in sequestro.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Premesso che, pur essendo stato rubricato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio dedotto va più correttamente qualificato ai sensi del comma 1, lett. c), dello stesso articolo, dato che il ricorrente ha lamentato l'omesso accoglimento delle eccezioni di nullità o di inutilizzabilità di un accertamento tecnico i cui risultati sono stati utilizzati a fini di prova a carico.

È stata, in pratica, prospettata la configurabilità di una delle due indicate sanzioni processuali - che impedirebbe di valorizzare gli esiti di quella verifica tecnica, disposta dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., che aveva permesso di accertare che la sostanza rinvenuta nella disponibilità dell'imputato era costituita da sostanza stupefacente del tipo 'shaboo', del peso totale di 15,23 grammi, contenente una percentuale di principio attivo (metanfetamina) variabile tra l'87,80 e il 95,14%, idonea alla preparazione di circa 124 dosi droganti medie - per avere il consulente tecnico omesso di allegare alla propria relazione la scheda del risultato dell'esame del c.d.

"cromatogramma", effettuato mediante l'apposto macchinario tecnico, che aveva consentito di appurare con precisione qualità e quantità della droga rinvenuta.

La doglianza difensiva non coglie nel segno, in quanto la mancanza di quell'allegato non ha comportato né la nullità dell'accertamento, né l'inutilizzabilità patologica dei relativi risultati conoscitivi.

Di certo la mancata allegazione della scheda dei risultati di un esame tecnico effettuato da un consulente tecnico, che non è prevista a pena di nullità da alcuna disposizione di legge, non determina per il relativo atto una invalidità di ordine generale e assoluta: che, come noto, in base al combinato disposto degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., è configurabile esclusivamente alle ipotesi di mancata osservanza di norme che attengono alla iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, alla omessa citazione dell'imputato o alla assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

Va pure escluso che nella situazione innanzi indicata siano riconoscibili gli estremi di una inutilizzabilità patologica ed assoluta ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., che riguarda i soli casi in cui gli atti probatori siano stati assunti "contra legem" (Sez.

U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246).

La denunciata mancata allegazione di una scheda tecnica ad una relazione di un accertamento tecnico eseguito ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. costituisce, dunque, una mera irregolarità, priva di effetti sanzionatori, tanto più in presenza di una definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, giusta la previsione dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.

Altro sarebbe stato evidentemente il discorso se si fosse posto un problema di valenza dimostrativa dell'accertamento tecnico compiuto durante le indagini: ma sotto questo punto di vista, anche in assenza di iniziative istruttorie da parte della difesa, le doglianze contenute nel ricorso appaiono alquanto generiche.

3. Alla luce delle valutazioni espresse nel punto che precede, dunque riconosciuta la piena utilizzabilità degli esiti dell'accertamento tossicologico eseguito sulla sostanza stupefacente sequestrata, anche il secondo motivo del ricorso appare manifestamente infondato.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto, considerando in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre alla qualità e quantità della sostanza, perché solo in questo modo è possibile formulare un concreto giudizio sulla lieve offensività del reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823; conf., in seguito, Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Abbruzzese, Rv. 282391; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615).

Di tale principio la Corte di appello di Roma ha fatto corretta applicazione, sottolineando - con argomenti nei quali non sono riconoscibili aspetti di manifesta illogicità e che sono stati criticati dalla difesa in forma alquanto indeterminata - come non potesse considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, una condotta delittuosa caratterizzata dalla detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di droga tutt'altro che esiguo, contenente una elevata percentuale di principio attivo, confezionata in tre distinti pacchetti (che il prevenuto aveva cercato anche di vendere), unitamente alla disponibilità di materiale (bilancino di precisione) sintomatico di una rudimentale organizzazione di attività di spaccio dello stupefacente.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 25 agosto 2021 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Roma il 24 agosto 2021, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo ‘shaboo' (metanfetamina) del peso di 15,23 grammi, custodita in tre bustine di cellophane trasparente. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la Forcina, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione, in relazione agli artt. 178, 192, 359, 533 e 546 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di nullità assoluta ovvero di inutilizzabilità della consulenza tossicologica effettuata sulla sostanza sequestrata durante le indagini, per avere il suo autore omesso di allegare alla relazione di consulenza il risultato dell'esame c.d. "cromatogramma" che avrebbe permesso di verificare la quantità e la qualità della droga rinvenuta. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto contestato come di lieve entità, a tal fine valorizzando la circostanza della inutilizzabilità dell'accertamento tecnico che non aveva permesso di conoscere con certezza quale fosse la qualità e la quantità della sostanza posta in sequestro. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Premesso che, pur essendo stato rubricato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio dedotto va più correttamente qualificato ai sensi del comma 1, lett. c), dello stesso articolo, dato che il ricorrente ha lamentato l'omesso accoglimento delle eccezioni di nullità o di inutilizzabilità di un accertamento tecnico i cui risultati sono stati utilizzati a fini di prova a carico. È stata, in pratica, prospettata la configurabilità di una delle due indicate sanzioni processuali - che impedirebbe di valorizzare gli esiti di quella verifica tecnica, disposta dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., che aveva permesso di accertare che la sostanza rinvenuta nella disponibilità dell'imputato era costituita da sostanza stupefacente del tipo 'shaboo', del peso totale di 15,23 grammi, contenente una percentuale di principio attivo (metanfetamina) variabile tra l'87,80 e il 95,14%, idonea alla preparazione di circa 124 dosi droganti medie - per avere il consulente tecnico omesso di allegare alla propria relazione la scheda del risultato dell'esame del c.d. "cromatogramma", effettuato mediante l'apposto macchinario tecnico, che aveva consentito di appurare con precisione qualità e quantità della droga rinvenuta. La doglianza difensiva non coglie nel segno, in quanto la mancanza di quell'allegato non ha comportato né la nullità dell'accertamento, né l'inutilizzabilità patologica dei relativi risultati conoscitivi. Di certo la mancata allegazione della scheda dei risultati di un esame tecnico effettuato da un consulente tecnico, che non è prevista a pena di nullità da alcuna disposizione di legge, non determina per il relativo atto una invalidità di ordine generale e assoluta: che, come noto, in base al combinato disposto degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., è configurabile esclusivamente alle ipotesi di mancata osservanza di norme che attengono alla iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, alla omessa citazione dell'imputato o alla assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Va pure escluso che nella situazione innanzi indicata siano riconoscibili gli estremi di una inutilizzabilità patologica ed assoluta ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., che riguarda i soli casi in cui gli atti probatori siano stati assunti "contra legem" (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246). La denunciata mancata allegazione di una scheda tecnica ad una relazione di un accertamento tecnico eseguito ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. costituisce, dunque, una mera irregolarità, priva di effetti sanzionatori, tanto più in presenza di una definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, giusta la previsione dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. Altro sarebbe stato evidentemente il discorso se si fosse posto un problema di valenza dimostrativa dell'accertamento tecnico compiuto durante le indagini: ma sotto questo punto di vista, anche in assenza di iniziative istruttorie da parte della difesa, le doglianze contenute nel ricorso appaiono alquanto generiche. 3. Alla luce delle valutazioni espresse nel punto che precede, dunque riconosciuta la piena utilizzabilità degli esiti dell'accertamento tossicologico eseguito sulla sostanza stupefacente sequestrata, anche il secondo motivo del ricorso appare manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto, considerando in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre alla qualità e quantità della sostanza, perché solo in questo modo è possibile formulare un concreto giudizio sulla lieve offensività del reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823; conf., in seguito, Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Abbruzzese, Rv. 282391; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). Di tale principio la Corte di appello di Roma ha fatto corretta applicazione, sottolineando - con argomenti nei quali non sono riconoscibili aspetti di manifesta illogicità e che sono stati criticati dalla difesa in forma alquanto indeterminata - come non potesse considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, una condotta delittuosa caratterizzata dalla detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di droga tutt'altro che esiguo, contenente una elevata percentuale di principio attivo, confezionata in tre distinti pacchetti (che il prevenuto aveva cercato anche di vendere), unitamente alla disponibilità di materiale (bilancino di precisione) sintomatico di una rudimentale organizzazione di attività di spaccio dello stupefacente. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
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