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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 19312/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22546-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1005 MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 - controricorrente ricorrente incidentale - Numero sezionale 1005/2022 Numero di raccolta generale 19312/2022 avverso la sentenza n. 586/2019 della CORTE Data pubblicazione 15/06/2022 D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 144/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 17 giugno 2019, la Corte d’appello di Bologna, nel giudizio di rinvio seguito alla sentenza 14 dicembre 2018, n. 32492 della Corte di Cassazione (di annullamento della sentenza della medesima Corte del 16 maggio 2017, in accoglimento del secondo motivo di ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui aveva escluso l'instaurazione di un rapporto di impiego sulla base del solo tenore letterale del contratto sottoscritto dalle parti, prescindendo del tutto dalla normativa dettata per il tipo contrattuale, e segnatamente dagli artt. 110 d.lg. 267/2000 e 53 d.lgs. 165/2001), ha rigettato il reclamo proposto dal Comune e, in accoglimento parziale di quello di [OSCURATO:PERSONA], annullato il licenziamento intimato al lavoratore con lettera del 19 gennaio 2016 dal F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 Comune, condannato alla sua reintegrazione nel Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 posto di lavoro e alla corresponsione, in suo favore, di un risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, detratto l’aliunde perceptum, salvo il limite delle cinque mensilità, oltre accessori di legge, nonché alla ricostruzione della posizione previdenziale, compensando infine tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio;

2. essa ha così riformato la sentenza del Tribunale, che, decidendo sulle separate opposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza dello stesso Tribunale (di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dall’intimazione del licenziamento per sussistenza della giusta causa e, accertata la violazione dell’art. 7 l. 300/1970, per la tardività della contestazione e di condanna del Comune a corrispondere, in favore del lavoratore a titolo risarcitorio, una indennità pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto), aveva dichiarato improcedibile la prima e rigettato la seconda;

3. per quanto ancora rileva, la Corte felsinea ha ritenuto: l’istituzione tra [OSCURATO:PERSONA] ed i Comuni F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 di Sassofeltrio e [OSCURATO:PERSONA] di un rapporto Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 (non già di collaborazione autonoma, ma) di impiego pubblico privatizzato; legittimo il potere di recesso esercitato dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’unione dei Comuni (sul presupposto sul presupposto della sua valutazione positiva per avere il Tribunale pronunciato sul merito del licenziamento); non tempestivo il procedimento disciplinare, siccome avviato (con lettera di contestazione del 12 novembre 2015) ben dopo la scadenza dei termini prescritti dall’art. 55bis, secondo e quarto comma d.lgs. 165/2001 (comunque connotato dagli immanenti principi di immediatezza e tempestività, bene espressi dalla locuzione “senza indugio”), decorrenti dalla data di acquisizione della notizia dell’infrazione, integrata nei suoi requisiti di idoneità per puntuale indicazione dei fatti ascritti, sulla base delle scrutinate risultanze documentali dal 4 luglio 2013 o quanto meno dal 15 maggio 2014, in difetto di conclusione del procedimento entro centoventi giorni dall’acquisizione detta, comportante la relativa decadenza;

4. con atto notificato il 19 luglio 2019, il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 cui ha resistito il lavoratore con controricorso, Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 contenente ricorso incidentale con tre motivi, cui il Comune ha replicato con controricorso:

5. entrambe le parti hanno comunicato memorie ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. il Comune ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 55bis, secondo e quarto comma d.lgs. 165/2001, per inidoneità del dies a quo individuato ai fini di una corretta decorrenza del termine di contestazione disciplinare delle note del Comune di Sassofeltrio, rilevando soltanto il momento di acquisizione della notizia dell’infrazione dal responsabile della struttura cui era assegnato il dipendente, geom. [OSCURATO:PERSONA], dal quale erano state rilasciate autorizzazioni al lavoratore, su sue richieste di prestazione di attività in favore del predetto Comune (diverso da quello di suo impiego: di [OSCURATO:PERSONA]), ritenute decettive dalla stessa Corte territoriale (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 55bis, secondo e quarto comma d.lgs. 165/2001, 110 d.lgs. 267/2000, per inidoneità delle tre note del Comune di F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 Sassofeltrio a costituire “notizia di infrazione”Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 utilmente spendibile dal Comune di san Clemente nel procedimento disciplinare, per la genericità del richiamo dell’art. 110 d.lgs. cit. alla copertura dei posti di “responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione”, in quanto profili professionali non inclusivi di quello di istruttore direttivo, oggetto dell’incarico conferito al lavoratore; avendo avuto il Comune ricorrente una tale notizia, integrata in modo idoneo, solo dopo aver ricevuto (il 21 settembre 2015) il contratto del lavoratore con il Comune di Sassofeltrio e [OSCURATO:PERSONA] in data 15 marzo 2015, così avendo rispettato i termini del procedimento disciplinare (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

3. entrambi i motivi convergono, sotto i rispettivi profili illustrati, nella censura di intempestività della contestazione disciplinare mossa dal Comune di san Clemente al lavoratore;

3.1. è noto che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini di decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 procedimento disciplinare dall'acquisizione della Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 notizia dell'infrazione ai sensi dell’art. 55bis, quarto comma d.lgs. 165/2001, in conformità con il principio del giusto procedimento (come inteso da Corte cost. 5 novembre 2010, n. 310), assuma rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (Cass. 20 marzo 2017, n. 7134; Cass.27 agosto 2018, n. 21193; Cass. 4 maggio 2021, n. 11635);

3.2. la Corte territoriale ha compiuto un accertamento in fatto in ordine al momento di acquisizione dall'ufficio competente di una "notizia di infrazione" avente un tale contenuto, riservato al giudice del merito (Cass. 25 giugno 2018, n. 16706, in motivazione, p.to 22, con ampio richiamo di precedenti conformi), incensurabile in sede di legittimità, qualora sia, come nel caso di specie (per le ragioni esposte in particolare: dal F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 penultimo capoverso di pg. 12 al quarto di pg. 13 Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 della sentenza) congruamente motivato, se non nei limiti circoscritti del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. 7 giugno 2016, n. 19183; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29230), qui non ricorrenti;

4. il controricorrente a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo della controversia discusso tra le parti, in relazione ad omessa pronuncia sulla domanda del lavoratore di illegittimità del licenziamento per incompetenza dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’unione dei Comuni per mancata sottoscrizione della convenzione dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la formazione di un giudicato implicito interno, sul presupposto della valutazione positiva di competenza dell’Ufficio per avere il Tribunale deciso nel merito del licenziamento, in difetto di una pronuncia definitiva sulla natura del rapporto intrattenuto dal lavoratore con gli altri Comuni (essendo stato oggetto della sentenza rescissoria F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 la sola mancanza di giusta causa e non la questioneNumero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 della competenza suddetta), neppure essa integrando capo autonomo di sentenza suscettibile di giudicato (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324, 394, secondo e terzo comma c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 110, secondo comma d.lgs. 267/2000 ed omesso esame di fatto decisivo della controversia discusso tra le parti, per avere la Corte territoriale erroneamente assunto la formazione di un giudicato sulla natura subordinata dell’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] per i Comuni di Sassofeltrio e [OSCURATO:PERSONA], dovendo anzi essere devoluto al giudice di rinvio il riesame della vicenda per la sua decisione, non ancora avvenuta, alla luce delle deduzioni e delle documentate allegazioni del lavoratore, in assenza di un suo intenzionale o negligente comportamento illegittimo, nell’espletamento di incarichi compatibili con una prestazione di lavoro, tanto autonomo che subordinato e finalizzati ad obiettivi determinati, riconducibili alle collaborazioni previste dall’art. 7 d.lgs. 165/2001, conferiti a soggetto dotato di particolare professionalità (secondo motivo); F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022

5. in via preliminare, occorre rilevare che la Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 Corte territoriale, con la sentenza rescissoria in sede di rinvio, ha annullato il licenziamento intimato al lavoratore con lettera del 19 gennaio 2016 dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], condannato il medesimo alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e alla corresponsione, in suo favore, di un risarcimento del danno: in accoglimento delle domande proposte in via principale dal lavoratore (come riportate al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza), pertanto integralmente vittorioso;

5.1. è risaputo che l’interesse all'impugnazione, inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, debba essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. s.u.

F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6. i due motivi in questione, dipendendo l’attualità del loro interesse dall’eventuale accoglimento del ricorso principale, devono essere più correttamente qualificati come incidentali condizionati, in ragione della loro intrinseca natura, indipendentemente da ogni espressa indicazione della parte, né devono essere prioritariamente esaminati non ponendo questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito rilevabili d'ufficio (Cass. 6 marzo 2015, n. 4619; Cass. 14 marzo 2018, n. 6138): sicché, presupponendo il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, la soccombenza, non può essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello (Cass. 10 dicembre 2009, n. 25821; Cass. 7 marzo 2016, n. 4472; Cass. 5 gennaio 2017, n. 134; Cass.15 ottobre 2021, n. 28400);

6.1. per tale ragione essi devono essere dichiarati assorbiti dal rigetto del ricorso principale;

7. il controricorrente deduce infine, questa volta in via effettiva di ricorso incidentale, violazione F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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8. esso è infondato;

9. la Corte territoriale ha giustificato la compensazione integrale tra le parti delle spese di tutti i gradi del giudizio, sia in ragione della “parziale reciproca soccombenza delle parti, laddove [OSCURATO:PERSONA] … rivendicava in primis un giudizio volto ad accertare l’assenza di delle giusta causa nel licenziamento”, sia per i “profili di rilevante complessità per le questioni giuridiche e processuali coinvolte con esiti processuali nelle precedenti fasi del giudizio alternanti” (al penultimo capoverso della parte motiva, a pg. 14 della sentenza);

9.1. sotto il primo profilo, essa ha correttamente applicato il principio, secondo cui la nozione di soccombenza reciproca, che consente la F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 compensazione parziale o totale tra le parti delle Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 spese processuali, ai sensi dell’art. 92, secondo comma c.p.c., si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. 23 settembre 2013, n. 21684; Cass.22 agosto 2018, n. 20888; Cass. 21 gennaio 2020, n. 1268); fermo sempre l’unico limite, al potere del giudice di disporre la compensazione delle spese per soccombenza reciproca, di non poterle porre, in tutto o in parte, a carico della parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass.17 aprile 2019, n. 10685); 9.2 pure sotto il secondo profilo, con il quale ha giustificato la compensazione delle spese di lite con la rilevante complessità delle questioni giuridiche e processuali implicate nella controversia, neppure specificamente contestata, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 la Corte felsinea ha osservato il principio Numero sezionale 1005/2022 Numero di raccolta generale 19312/2022 dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle Data pubblicazione 15/06/2022 modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, in riferimento alla sussistenza (oltre che dei casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) anche delle ipotesi di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma c.p.c. (Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 18 febbraio 2020, n. 3977);

10. pertanto il ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale devono essere rigettati per infondatezza, con assorbimento dei primi due motivi di ricorso incidentale condizionato e la compensazione delle spese del giudizio tra le parti e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 P.Q.M.

Numero sezionale 1005/2022 Numero di raccolta generale 19312/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] rigetta il ricorso principale; dichiara assorbiti i primi due motivi di ricorso incidentale condizionato; rigetta il terzo motivo del ricorso incidentale; dichiara compensate le spese del giudizio tra le parti.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 30 marzo Il Presidente (do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22546-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1005 MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 - controricorrente ricorrente incidentale - Numero sezionale 1005/2022 Numero di raccolta generale 19312/2022 avverso la sentenza n. 586/2019 della CORTE Data pubblicazione 15/06/2022 D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 144/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 17 giugno 2019, la Corte d’appello di Bologna, nel giudizio di rinvio seguito alla sentenza 14 dicembre 2018, n. 32492 della Corte di Cassazione (di annullamento della sentenza della medesima Corte del 16 maggio 2017, in accoglimento del secondo motivo di ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui aveva escluso l'instaurazione di un rapporto di impiego sulla base del solo tenore letterale del contratto sottoscritto dalle parti, prescindendo del tutto dalla normativa dettata per il tipo contrattuale, e segnatamente dagli artt. 110 d.lg. 267/2000 e 53 d.lgs. 165/2001), ha rigettato il reclamo proposto dal Comune e, in accoglimento parziale di quello di [OSCURATO:PERSONA], annullato il licenziamento intimato al lavoratore con lettera del 19 gennaio 2016 dal F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 Comune, condannato alla sua reintegrazione nel Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 posto di lavoro e alla corresponsione, in suo favore, di un risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione, detratto l’aliunde perceptum, salvo il limite delle cinque mensilità, oltre accessori di legge, nonché alla ricostruzione della posizione previdenziale, compensando infine tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio; 2. essa ha così riformato la sentenza del Tribunale, che, decidendo sulle separate opposizioni di [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza dello stesso Tribunale (di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dall’intimazione del licenziamento per sussistenza della giusta causa e, accertata la violazione dell’art. 7 l. 300/1970, per la tardività della contestazione e di condanna del Comune a corrispondere, in favore del lavoratore a titolo risarcitorio, una indennità pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto), aveva dichiarato improcedibile la prima e rigettato la seconda; 3. per quanto ancora rileva, la Corte felsinea ha ritenuto: l’istituzione tra [OSCURATO:PERSONA] ed i Comuni F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 di Sassofeltrio e [OSCURATO:PERSONA] di un rapporto Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 (non già di collaborazione autonoma, ma) di impiego pubblico privatizzato; legittimo il potere di recesso esercitato dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’unione dei Comuni (sul presupposto sul presupposto della sua valutazione positiva per avere il Tribunale pronunciato sul merito del licenziamento); non tempestivo il procedimento disciplinare, siccome avviato (con lettera di contestazione del 12 novembre 2015) ben dopo la scadenza dei termini prescritti dall’art. 55bis, secondo e quarto comma d.lgs. 165/2001 (comunque connotato dagli immanenti principi di immediatezza e tempestività, bene espressi dalla locuzione “senza indugio”), decorrenti dalla data di acquisizione della notizia dell’infrazione, integrata nei suoi requisiti di idoneità per puntuale indicazione dei fatti ascritti, sulla base delle scrutinate risultanze documentali dal 4 luglio 2013 o quanto meno dal 15 maggio 2014, in difetto di conclusione del procedimento entro centoventi giorni dall’acquisizione detta, comportante la relativa decadenza; 4. con atto notificato il 19 luglio 2019, il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 cui ha resistito il lavoratore con controricorso, Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 contenente ricorso incidentale con tre motivi, cui il Comune ha replicato con controricorso: 5. entrambe le parti hanno comunicato memorie ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Comune ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 55bis, secondo e quarto comma d.lgs. 165/2001, per inidoneità del dies a quo individuato ai fini di una corretta decorrenza del termine di contestazione disciplinare delle note del Comune di Sassofeltrio, rilevando soltanto il momento di acquisizione della notizia dell’infrazione dal responsabile della struttura cui era assegnato il dipendente, geom. [OSCURATO:PERSONA], dal quale erano state rilasciate autorizzazioni al lavoratore, su sue richieste di prestazione di attività in favore del predetto Comune (diverso da quello di suo impiego: di [OSCURATO:PERSONA]), ritenute decettive dalla stessa Corte territoriale (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 55bis, secondo e quarto comma d.lgs. 165/2001, 110 d.lgs. 267/2000, per inidoneità delle tre note del Comune di F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 Sassofeltrio a costituire “notizia di infrazione”Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 utilmente spendibile dal Comune di san Clemente nel procedimento disciplinare, per la genericità del richiamo dell’art. 110 d.lgs. cit. alla copertura dei posti di “responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione”, in quanto profili professionali non inclusivi di quello di istruttore direttivo, oggetto dell’incarico conferito al lavoratore; avendo avuto il Comune ricorrente una tale notizia, integrata in modo idoneo, solo dopo aver ricevuto (il 21 settembre 2015) il contratto del lavoratore con il Comune di Sassofeltrio e [OSCURATO:PERSONA] in data 15 marzo 2015, così avendo rispettato i termini del procedimento disciplinare (secondo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati; 3. entrambi i motivi convergono, sotto i rispettivi profili illustrati, nella censura di intempestività della contestazione disciplinare mossa dal Comune di san Clemente al lavoratore; 3.1. è noto che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini di decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 procedimento disciplinare dall'acquisizione della Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 notizia dell'infrazione ai sensi dell’art. 55bis, quarto comma d.lgs. 165/2001, in conformità con il principio del giusto procedimento (come inteso da Corte cost. 5 novembre 2010, n. 310), assuma rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione (Cass. 20 marzo 2017, n. 7134; Cass.27 agosto 2018, n. 21193; Cass. 4 maggio 2021, n. 11635); 3.2. la Corte territoriale ha compiuto un accertamento in fatto in ordine al momento di acquisizione dall'ufficio competente di una "notizia di infrazione" avente un tale contenuto, riservato al giudice del merito (Cass. 25 giugno 2018, n. 16706, in motivazione, p.to 22, con ampio richiamo di precedenti conformi), incensurabile in sede di legittimità, qualora sia, come nel caso di specie (per le ragioni esposte in particolare: dal F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 penultimo capoverso di pg. 12 al quarto di pg. 13 Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 della sentenza) congruamente motivato, se non nei limiti circoscritti del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. 7 giugno 2016, n. 19183; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29230), qui non ricorrenti; 4. il controricorrente a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo della controversia discusso tra le parti, in relazione ad omessa pronuncia sulla domanda del lavoratore di illegittimità del licenziamento per incompetenza dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’unione dei Comuni per mancata sottoscrizione della convenzione dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la formazione di un giudicato implicito interno, sul presupposto della valutazione positiva di competenza dell’Ufficio per avere il Tribunale deciso nel merito del licenziamento, in difetto di una pronuncia definitiva sulla natura del rapporto intrattenuto dal lavoratore con gli altri Comuni (essendo stato oggetto della sentenza rescissoria F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 la sola mancanza di giusta causa e non la questioneNumero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 della competenza suddetta), neppure essa integrando capo autonomo di sentenza suscettibile di giudicato (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324, 394, secondo e terzo comma c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 110, secondo comma d.lgs. 267/2000 ed omesso esame di fatto decisivo della controversia discusso tra le parti, per avere la Corte territoriale erroneamente assunto la formazione di un giudicato sulla natura subordinata dell’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] per i Comuni di Sassofeltrio e [OSCURATO:PERSONA], dovendo anzi essere devoluto al giudice di rinvio il riesame della vicenda per la sua decisione, non ancora avvenuta, alla luce delle deduzioni e delle documentate allegazioni del lavoratore, in assenza di un suo intenzionale o negligente comportamento illegittimo, nell’espletamento di incarichi compatibili con una prestazione di lavoro, tanto autonomo che subordinato e finalizzati ad obiettivi determinati, riconducibili alle collaborazioni previste dall’art. 7 d.lgs. 165/2001, conferiti a soggetto dotato di particolare professionalità (secondo motivo); F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 5. in via preliminare, occorre rilevare che la Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 Corte territoriale, con la sentenza rescissoria in sede di rinvio, ha annullato il licenziamento intimato al lavoratore con lettera del 19 gennaio 2016 dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], condannato il medesimo alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e alla corresponsione, in suo favore, di un risarcimento del danno: in accoglimento delle domande proposte in via principale dal lavoratore (come riportate al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza), pertanto integralmente vittorioso; 5.1. è risaputo che l’interesse all'impugnazione, inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, debba essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. s.u. F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 19 maggio 2008, n. 12637; Cass. 18 febbraio 2020, Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 n. 3991); 6. i due motivi in questione, dipendendo l’attualità del loro interesse dall’eventuale accoglimento del ricorso principale, devono essere più correttamente qualificati come incidentali condizionati, in ragione della loro intrinseca natura, indipendentemente da ogni espressa indicazione della parte, né devono essere prioritariamente esaminati non ponendo questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito rilevabili d'ufficio (Cass. 6 marzo 2015, n. 4619; Cass. 14 marzo 2018, n. 6138): sicché, presupponendo il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, la soccombenza, non può essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello (Cass. 10 dicembre 2009, n. 25821; Cass. 7 marzo 2016, n. 4472; Cass. 5 gennaio 2017, n. 134; Cass.15 ottobre 2021, n. 28400); 6.1. per tale ragione essi devono essere dichiarati assorbiti dal rigetto del ricorso principale; 7. il controricorrente deduce infine, questa volta in via effettiva di ricorso incidentale, violazione F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 degli artt. 91, 92 c.p.c. e vizio motivo, per Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 erronea compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio, in assenza di soccombenza reciproca, ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate o di sussistenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, né tanto meno di una valutazione unitaria dell’esito globale del giudizio (terzo motivo); 8. esso è infondato; 9. la Corte territoriale ha giustificato la compensazione integrale tra le parti delle spese di tutti i gradi del giudizio, sia in ragione della “parziale reciproca soccombenza delle parti, laddove [OSCURATO:PERSONA] … rivendicava in primis un giudizio volto ad accertare l’assenza di delle giusta causa nel licenziamento”, sia per i “profili di rilevante complessità per le questioni giuridiche e processuali coinvolte con esiti processuali nelle precedenti fasi del giudizio alternanti” (al penultimo capoverso della parte motiva, a pg. 14 della sentenza); 9.1. sotto il primo profilo, essa ha correttamente applicato il principio, secondo cui la nozione di soccombenza reciproca, che consente la F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 Numero sezionale 1005/2022 compensazione parziale o totale tra le parti delle Numero di raccolta generale 19312/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 spese processuali, ai sensi dell’art. 92, secondo comma c.p.c., si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. 23 settembre 2013, n. 21684; Cass.22 agosto 2018, n. 20888; Cass. 21 gennaio 2020, n. 1268); fermo sempre l’unico limite, al potere del giudice di disporre la compensazione delle spese per soccombenza reciproca, di non poterle porre, in tutto o in parte, a carico della parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass.17 aprile 2019, n. 10685); 9.2 pure sotto il secondo profilo, con il quale ha giustificato la compensazione delle spese di lite con la rilevante complessità delle questioni giuridiche e processuali implicate nella controversia, neppure specificamente contestata, F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 la Corte felsinea ha osservato il principio Numero sezionale 1005/2022 Numero di raccolta generale 19312/2022 dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle Data pubblicazione 15/06/2022 modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, in riferimento alla sussistenza (oltre che dei casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) anche delle ipotesi di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma c.p.c. (Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 18 febbraio 2020, n. 3977); 10. pertanto il ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale devono essere rigettati per infondatezza, con assorbimento dei primi due motivi di ricorso incidentale condizionato e la compensazione delle spese del giudizio tra le parti e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 22546/2019 P.Q.M. Numero sezionale 1005/2022 Numero di raccolta generale 19312/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] rigetta il ricorso principale; dichiara assorbiti i primi due motivi di ricorso incidentale condizionato; rigetta il terzo motivo del ricorso incidentale; dichiara compensate le spese del giudizio tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 30 marzo Il Presidente (do
Sentenza Cassazione n. 19312/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris