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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 30897/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1152/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18323/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste avverso la sentenza emessa in data 19/03/2025 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trieste emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate in data 23/07/2025 con le quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; preso atto che il difensore dell’imputata non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trieste dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. in quanto estinto per intervenuta remissione di querela.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste articolando un unico motivo con il quale si deduce la violazione degli artt. 493- ter cod. pen. e 50 cod. proc. pen.

Osserva il ricorrente che il delitto di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante, contestato all’imputata, è procedibile d’ufficio secondo la regola generale dettata dall’art. 50, comma 2, del codice di rito, non essendovi alcuna diversa previsione normativa in merito alla procedibilità a querela di tale fattispecie di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è ammissibile e fondato.

2. Avverso la declaratoria di non doversi procedere l’ufficio della pubblica accusa ha proposto ricorso per cassazione che è sempre ammesso, sotto il profilo della violazione di legge (dedotto nella specie), avverso le sentenze pronunciate da organi giurisdizionali, come CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30897/2025 Roma, lì, 15/09/2025 stabilito dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen. 3.

Tanto premesso, l’imputazione addebita a [OSCURATO:PERSONA] l’indebito utilizzo della carta di credito n. 97326417 rilasciata dalla banca Monte dei Paschi di Siena intestata a [OSCURATO:PERSONA] che è reato contemplato dall’art. 493-ter cod. pen., per tale fattispecie non è prevista la procedibilità a querela di parte, sicchè, ai sensi dell’art. 50, comma 2, cod. proc. pen., si procede d’ufficio.

4. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste in diversa persona fisica.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste, in diversa persona fisica.

Così è deciso, 10/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1152/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18323/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste avverso la sentenza emessa in data 19/03/2025 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trieste emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate in data 23/07/2025 con le quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; preso atto che il difensore dell’imputata non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trieste dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. in quanto estinto per intervenuta remissione di querela. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste articolando un unico motivo con il quale si deduce la violazione degli artt. 493- ter cod. pen. e 50 cod. proc. pen. Osserva il ricorrente che il delitto di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante, contestato all’imputata, è procedibile d’ufficio secondo la regola generale dettata dall’art. 50, comma 2, del codice di rito, non essendovi alcuna diversa previsione normativa in merito alla procedibilità a querela di tale fattispecie di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è ammissibile e fondato. 2. Avverso la declaratoria di non doversi procedere l’ufficio della pubblica accusa ha proposto ricorso per cassazione che è sempre ammesso, sotto il profilo della violazione di legge (dedotto nella specie), avverso le sentenze pronunciate da organi giurisdizionali, come CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30897/2025 Roma, lì, 15/09/2025 stabilito dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen. 3. Tanto premesso, l’imputazione addebita a [OSCURATO:PERSONA] l’indebito utilizzo della carta di credito n. 97326417 rilasciata dalla banca Monte dei Paschi di Siena intestata a [OSCURATO:PERSONA] che è reato contemplato dall’art. 493-ter cod. pen., per tale fattispecie non è prevista la procedibilità a querela di parte, sicchè, ai sensi dell’art. 50, comma 2, cod. proc. pen., si procede d’ufficio. 4. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste in diversa persona fisica. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste, in diversa persona fisica. Così è deciso, 10/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]