CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19811/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente -Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliato pressol’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore: [OSCURATO:EMAIL];Numero registro generale 2328/2024Numero sezionale 4856/2026Numero di raccolta generale 19811/2026- controricorrente -Data pubblicazione 15/06/2026per la cassazione della sentenza n. 2116/23/2023 della Corte di Giustizia disecondo grado della Lombardia, depositata in data 30 giugno 2023, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;RILEVATO CHE1.L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorsonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], affidato a un motivo, per la cassazione dellasentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia aveva accolto l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci, avverso lasentenza n. 83/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di Cremonache, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dalla società e dai sociavverso avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della Guardia diun’indebita deduzione di costi ai fini Ires e Irap e detrazione ai fini Iva inrelazione a fatture emesse da società risultata cartiera ([OSCURATO:PERSONA].r.l.) afferenti ad operazioni che si assumevano oggettivamente inesistenti: 2)nei confronti dei soci, un maggior reddito di partecipazione, ai fini Irpef, avendola società esercitato, per tale annualità, l’opzione per il regime di trasparenza aisensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 917/86.2. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso.3. All’udienza del 28 maggio 2025, con ordinanza interlocutoria depositata indata 11 luglio 2025, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo assegnandoall’Agenzia delle entrate termine di novanta giorni dalla comunicazione dellapresente ordinanza per integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], già costituiti nel merito.4.In data 22 luglio 2025, l’Agenzia ha depositato atto di integrazione delcontraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di Luigi BrugnanoNumero registro generale 2328/2024Numero sezionale 4856/2026Numero di raccolta generale 19811/2026notificato, in data 19 luglio 2025, via pec, presso l’indirizzo di posta elettronicaData pubblicazione 15/06/2026([OSCURATO:EMAIL]) del procuratore domiciliatario del grado di appello.5. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.CONSIDERATO CHE1.Con ordinanza interlocutoria depositata in data 11 luglio 2025, la causa è statarinviata a nuovo ruolo assegnando all’Agenzia delle entrate termine di novantagiorni dalla comunicazione della stessa per integrare il contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] atteso che- come sievinceva dallo stesso ricorso (pag.2) - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevaesercitato, per l’annualità verificata, l’opzione per il regime di trasparenza aisensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 917/86.2.La notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio è stata, quindi, eseguitadall’Agenzia, nel termine fissato nell’ordinanza (via pec, in data 19 luglio 2025),seppure, oltre l’anno dal deposito della sentenza di appello, presso l’indirizzo diposta elettronica ([OSCURATO:EMAIL]) del procuratore domiciliatario([OSCURATO:PERSONA]) del grado di appello.3.Trova, pertanto, applicazione- come dedotto dal controricorrente nellamemoria illustrativa - il principio di diritto reso dalle Sezioni Unite richiamate inricorso: «Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazionedel contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.,qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza,deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratorecostituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia, lanotificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione dellaprescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto larispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile,ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi dellarinnovazione (artt. 162, 291 cod. proc. civ.) o della sanatoria (artt. 156, terzocomma, 157,164 cod. proc. civ.)» (Sez. U, Sentenza n. 2197 del 01/02/2006,Rv. 587282 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09/2017, Rv. 646020– 02; Sez. 2, Sentenza n. 17416 del 23/07/2010, Rv. 614716 – 01; Sez. L,Numero registro generale 2328/2024Numero sezionale 4856/2026Numero di raccolta generale 19811/2026Sentenza n. 15050 del 26/06/2009, Rv. 608767 – 01; v. da ultimo, Cass. n.Data pubblicazione 15/06/202630826 del 2025). Il principio si fonda sulla piana osservazione dell’esistenza diuna norma (l’art. 330, comma 3, c.p.c.) di ampia formulazione («in ognicaso…»), che non pone ostacolo alla sua applicazione anche alle situazioni -come quella qui in esame – della notificazione dell’atto di integrazione delcontraddittorio, in un giudizio di impugnazione in una causa inscindibile ai sensidell’art. 331 cod. proc. civ.4.Va, pertanto, assegnato all’Agenzia delle entrate termine, questa voltaperentorio ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (per tutte, di recente: Sez. 2,Ordinanza n. 9541 del 07/04/2023, Rv. 667532 - 01), per rinnovare la notificadell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e di [OSCURATO:PERSONA] personalmente a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c..La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando all’Agenzia delle entratetermine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della presenteordinanza per rinnovare la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorionei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma il 10 giugno 2026Il PresidenteGiulia Iofrida