CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna; sentita la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la pena del lavoro di pubblica utilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disposta per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in sostituzione della pena di mesi due di arresto ed C 1.000,00 di ammenda, con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del medesimo Tribunale pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il 12 gennaio 2023, irrevocabile dall'I. febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, preso atto della segnalazione trasmessa il 15 ottobre 2024 dall'ente convenzionato AUSER di Ravenna, ha giustificato la revoca poiché l'imputato non si era presentato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, benché a conoscenza dell'obbligo di prestarlo in base alla sentenza. 2. Avverso l'ordinanza il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 186, comma 9 -bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 655 cod. proc. pen. Ha lamentato che il giudice dell'esecuzione abbia fondato la revoca della pena sostitutiva sulla segnalazione con cui l'ente individuato per l'espletamento del lavoro di pubblica utilità, alla trasmissione della sentenza irrevocabile da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Bologna, aveva revocato la propria disponibilità ad accogliere il condannato, comunicando che questi non si era mai presentato. Ha dedotto che il condannato non aveva alcun onere di attivarsi spontaneamente per svolgere il lavoro di pubblica utilità, essendo rimessa al pubblico ministero l'iniziativa per l'esecuzione della sanzione sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza impugnata non fa buon governo del principio secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e non del condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attività lavorativa individuata (v., tra le altre, Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D'Aniello, Rv. 281189 - 01; Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618 - 01; Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015, Rosiello, Rv. 264546, nonché, nella giurisprudenza più recente, Sez. 1, n. 10044 del 21/11/2024, dep. 2025, Vecchioni, non massimata; Sez. 1, n. 35460 del 29/05/2024, Biscu, non massimata) Il condannato può spontaneamente dare avvio all'esecuzione della sanzione sostitutiva (Sez. 1, n. 11264 del 08/03/2022, Mondino, Rv. 283082 - 01), ma non ne ha l'obbligo. L'art. 186, comma 9-bis, cod. strad., quanto alle modalità di svolgimento della prestazione del lavoro di pubblica utilità, richiama le disposizioni dettate dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che ne affida la determinazione a un decreto del Ministro della Giustizia, adottato il 26 marzo 2001. Tale decreto assegna al pubblico ministero il compito di eseguire la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, formulando le proprie richieste al giudice ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 274 del 2000, nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente individuati non siano più convenzionati o abbiano cessato la propria attività, nonché di incaricare l'autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro. La previsione è in linea con la regola generale stabilita dall'art. 655 cod. proc. pen., che individua nel pubblico ministero l'organo deputato a curare l'esecuzione dei provvedimenti di condanna. Nella medesima direzione l'art. 43 del d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che la procedura per l'esecuzione delle pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità deve essere avviata d'ufficio dall'autorità giudiziaria, con emissione dell'ordine di esecuzione da parte del Pubblico Ministero. In relazione al lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, c.d.s. non trova applicazione la diversa procedura di esecuzione delle nuove pene sostitutive introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, disciplinata dagli artt. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che onera il condannato, dopo la ricezione della copia della sentenza e dell'ingiunzione a presentarsi presso l'ufficio di esecuzione penale esterna, ad attivarsi per dare impulso all'esecuzione senza alcun ulteriore adempimento a carico di organi dello Stato (così, in parte motiva, Sez. 1, n. 13806 del 13/03/2025, Lafleur, Rv. 287956 - 01, in tema di revoca del lavoro di pubblica utilità sostitutivo previsto dall'art. 20-bis, comma 1, n. 3, cod. pen.). Nel caso in esame, a seguito della segnalazione dell'Associazione AUSER, il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della pena sostituita, valutando come inottemperante il comportamento del condannato in ragione del suo mancato attivarsi per dare inizio al lavoro di pubblica utilità.Non emerge tuttavia dagli atti che l'autorità preposta avesse avviato la fase di esecuzione della sanzione, né che il ricorrente fosse stato contattato per l'espletamento del lavoro di pubblica utilità. Il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non ne dà atto, censurando la mancanza di iniziativa dell'imputato e ancorando la conoscenza dell'obbligo alla sentenza emessa nei suoi confronti. 3. Per le suesposte ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna per nuovo giudizio. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Così dec