Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33611/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];3) D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];7) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA];8) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];9) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];10) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];11) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];12) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];13) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];14) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d’appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che: 1) siano dichiaratiinammissibili i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], MurroPatriciello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2) siano rigettati iricorsi presentanti nell’interesse di D’[OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]), Orabonaalla condanna di [OSCURATO:PERSONA], per i capi D), Q) e T), nella parte relativa albilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva e alla quantificazionedella pena base, per [OSCURATO:PERSONA];uditi i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], per PatricielloBiagio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e,in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; avv.[OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], insostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e AnnaritaRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 7 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli haparzialmente riformato – per quanto qui rileva – la sentenza emessa dal GUP delTribunale di Napoli il 19 giugno 2020, con cui gli imputati, all’esito di giudizioabbreviato, erano stati condannati, per reati in materia di contrabbando ditabacchi lavorati esteri; ha così rideterminato le condanne, previo riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati, equivalenti allarecidiva, quando ritenuta:- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A) ed N), alla pena di anni 1, mesi 9e giorni 20 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo R), alla pena di anni 1, mesi 2,giorni 20 di reclusione.- D’[OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A) e Q), con la già ritenutacontinuazione con i fatti giudicati con la sentenza del GIP del Tribunale di NapoliNord del 13/09/2017 confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Napolidel 21/02/2018, divenuta irrevocabile il 08/05/2018, alla pena di anni 2 direclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A) e D), alla pena di anni 1, mesi 9 egiorni 20 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo X) d’imputazione, alla pena dianni 1 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A) e Q), con continuazione esternacon altra condanna (sentenza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 13settembre 2017, divenuta irrevocabile l’8 maggio 2018), alla pena di anni 2,mesi 2 e giorni 10 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A) e C), alla pena di anni 3, mesi 9 egiorni 20 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A), D), già con esclusione dellacondotta del 30 marzo 2017, Q), e T), alla pena di anni 3 e mesi 10 direclusione.- [OSCURATO:PERSONA] per i capi A) – già ritenuta l’ipotesi di cui al comma 2dell’art. 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 – Q) e R), alla pena di anni 2 emesi 2 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A) e L) di imputazione, in continuazionecon il reato giudicato dalla sentenza del Tribunale di Napoli dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],divenuta irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla pena di anni 1, mesi 11 e giorni 20 direclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A) e L) d’imputazione, alla pena di anni1, mesi 4 e giorni 20;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A), C), D), G), I), K), L), N),O), P), Q), T), alla pena di anni 5 e mesi due di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A), I) e K), in continuazione conquelli giudicati con la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli del 26/10/2017,confermata con la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 6/03/2018,divenuta irrevocabile il 21/04/2018, alla pena di anni 2, mesi 5 e giorni 20 direclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A), D), E), F), W) e Y), alla pena di anni2, mesi 8, giorni 20 di reclusione.2.

Avverso la sentenza i ricorrenti hanno proposto, tramite i difensori, ricorsiper cassazione.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due prime doglianze, con cui ladifesa lamenta la violazione dell’art. 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973, conriferimento all’esistenza del reato associativo contestato all’imputato (capo A) e,in subordine, in relazione all’art. 2 cod. pen., per il mancato rilievo che il fattonon è previsto dalla legge come reato.

Si sostiene, in particolare, che i contattiavvenuti nel corso di più di quattro mesi con [OSCURATO:PERSONA] non sonodimostrativi di un rapporto stabile fra i due.Con una terza doglianza, si lamenta la violazione dell’art. 291-bis del d.P.R. n.43 del 1973, oggi sostituito dall’art. 84 del d.lgs. n. 141 del 2024, perché il fattonon è più previsto dalla legge come reato, potendo al più essere irrogata unasanzione amministrativa, per violazioni che abbiano ad oggetto un quantitativo ditabacco lavorato fino a 15 kg.

Nello specifico, le affermazioni dei giudici circa ilquantitativo di tabacco (di circa 800 kg) risulterebbero infondate e non sarebbepossibile dedurle da elementi logici emersi nel processo.

Dalla lettura delleintercettazioni telefoniche non emergerebbero, comunque, elementi significativicirca l’esistenza di un patto associativo, per il carattere equivoco del linguaggioutilizzato.

Ancora, i fatti contestati avrebbero una loro propria autonomia etuttalpiù potrebbero essere oggetto di un medesimo disegno criminoso, riferibilea più quantitativi distinti, ciascuno inferiore a 15 kg.

Gli indizi rilevati, riferiti altrasporto con una [OSCURATO:PERSONA], all’unità di tempo per lo scarico, all’assettodell’auto, sarebbero insufficienti.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (proposto con unico atto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],unitamente a quelli nell’interesse di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si compone – quanto allasua posizione – di un unico motivo, con cui la difesa lamenta la violazione degliartt. 61-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen., ricordando di avere già in appellorinunciato ai motivi di merito, quanto all’imputazione per il capo R), ad eccezionedi quello vertente sulla transnazionalità.

In particolare, circa lo scarico ditabacchi in Gricignano di Aversa, non sarebbe emerso alcun elemento fattuale ologico tale da far ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza che si trattasse di untrasporto proveniente dalla Romania con un camion guidato da un cittadinorumeno.

Né vi sarebbero in ogni caso, collegamenti dell’imputato con l’estero;cosicché la contestata circostanza aggravante dovrebbe essere esclusa.5.

D’[OSCURATO:PERSONA] ha presentato due differenti ricorsi: uno individuale, tramitel’avv. [OSCURATO:PERSONA]; l’altro, già menzionato, proposto con unico atto dall’avv.

DiMezza, unitamente a quelli nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5.1.1.

Con il primo motivo del primo ricorso, si denuncia l’erroneaapplicazione dell’art. 99 cod. pen., sul rilievo che i giudici di merito hannoriconosciuto la recidiva in via meramente automatica, senza procedere allanecessaria valutazione in concreto della maggiore pericolosità dell’imputato.Tanto il Tribunale quanto la Corte d’appello avrebbero ancorato la propriadeterminazione esclusivamente alla sussistenza di precedenti penali in capo alricorrente, omettendo di indicare gli elementi sintomatici idonei a giustificare –secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità – l’applicazionedell’aggravante.5.1.2.

Con il secondo motivo di doglianza, la difesa lamenta lacontraddittorietà e l’apparenza della motivazione, nella parte in cui i giudici dimerito avrebbero ritenuto equivalenti le circostanze attenuanti generiche e larecidiva, senza individuare alcun elemento riconducibile ai parametri di cui all’art.133 cod. pen. idoneo a giustificare tale scelta.5.2.

Il secondo ricorso, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], presenta un motivocomune per D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La difesa lamenta violazionedell’art. 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973, per il mancato rilievodell’insussistenza del fatto, nonché la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.In particolare, dagli atti non emergerebbe il quantitativo di tabacco cheavrebbero commercializzato gli imputati; circostanza decisiva che la Corte diappello avrebbe dovuto verificare indipendentemente dalla scelta dei ricorrenti dirinunciare ai motivi di merito.

Inoltre, secondo la prospettazione difensiva,l’aumento per la continuazione di mesi 5 di reclusione, vista la indeterminatezzadel delitto-fine contestato, avrebbe dovuto essere adeguatamente motivato.

Inparticolare, alla luce della modifica intervenuta con l’art. 84 del d.lgs. n. 141 del2024, il fatto avrebbe dovuto essere più puntualmente specificato.6.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposti dal medesimo difensorecon unico atto, si articolano in due motivi di doglianza.In primo luogo, nell’interesse di Milano, si lamentano vizi della motivazione inordine alla pena irrogata per il reato associativo del capo A).

Dalla sentenza nonemergerebbe alcuna motivazione circa la differenza di trattamento sanzionatorioriservato al Milano rispetto al [OSCURATO:PERSONA], di cui il primo era un mero collaboratore.Con la seconda censura, per [OSCURATO:PERSONA], si lamentano vizi della motivazionein ordine all’affermazione di responsabilità circa i capi E) ed F), dal momento chevi sarebbero due duplicazioni del capo di accusa relativamente ai fatti avvenuti il16 febbraio 2017, contestati secondo la difesa sia al capo E) che al capo D), e aifatti avvenuti il 7 aprile 2017, contestati secondo la difesa sia al capo F) che alcapo D).7.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche il difensore di ModugnoVincenzo, lamentando la carenza di motivazione relativamente alla richiestadifensiva di riconoscere la continuazione tra i fatti in giudizio e quelli già giudicatidalla Corte d’appello di Salerno con sentenza del 14 dicembre 2022.Nonostante la parte abbia rinunciato ai motivi di merito, avrebbe in appelloinsistito per la riduzione della pena e l’applicazione dell’art. 81 cod. pen.Tuttavia, solo la prima richiesta sarebbe stata accolta dalla Corte territoriale,mentre la seconda non sarebbe stata presa in considerazione in alcun modo.8.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico motivo di doglianza, concui la difesa lamenta vizi della motivazione in ordine all’applicazione dellarecidiva.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe raggiunto l’epilogo decisorioalla luce delle sole annotazioni presenti nel casellario giudiziario dell’imputato,non tenendo conto del comportamento assunto, delle dichiarazioni rese e dellarinuncia ai motivi principali, omettendo altresì un giudizio di verifica circa lamaggiore rimproverabilità e pericolosità sociale del soggetto, vista la lontananzanel tempo dei precedenti.9. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un’unica doglianza, concui la difesa lamenta vizi della motivazione in ordine all’omessa valutazione dellecensure di cui al secondo motivo di appello – non oggetto di rinuncia – relativealla contestazione della qualificazione giuridica dei fatti ascritti all’imputato,rispettivamente di partecipazione ad operazioni di vendita (capo D) e di acquisto(capi Q e T).10.

Avverso la sentenza ha altresì presentato ricorso per cassazione PatricielloBiagio, con unico motivo di impugnazione, lamentando il riconoscimentodell’aggravante della transnazionalità di cui all’art. 61-bis cod. pen.Secondo la prospettazione difensiva, gli elementi valorizzati dai giudici dimerito, non sarebbero logicamente ed univocamente idonei a dimostrarel’esistenza di una associazione per delinquere operante all’estero.

In particolare,la difesa si riferisce a (i) la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] – camionista – avevatrasportato in più occasioni TLE di contrabbando dalla Romania all’Italiaoccultandolo all’interno di carichi di copertura costituiti da pannelli coibentati; (ii)il fatto che dalle intercettazioni ambientali acquisite agli atti sia emersasolamente l’esistenza di un capo denominato [OSCURATO:PERSONA]; (iii) l’utilizzo da parte diAnghel dello stesso veicolo per il trasporto di TLE in Italia, Romania e Ungheria.Tali elementi, a differenza di quanto ritenuto dei giudici di merito, sarebberoal più indicativi dell’operatività congiunta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della lorodisponibilità di due siti di stoccaggio di TLE, nonché della loro organizzazionecirca il trasporto di TLE utilizzando carichi di copertura e molteplici autoarticolati.Il ricorrente conclude, pertanto, sostenendo che le sentenze di merito hannotravisato i dati probatori e non è stata raggiunta la prova della sussistenza dellacircostanza in esame ogni oltre ragionevole dubbio.11. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno interposto ricorsi per cassazione –con unico atto corredato di quattro motivi– prospettando l’erronea applicazionedella legge penale e vizi motivazionali.11.1.

I primi due motivi, presentati nell’esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA],hanno ad oggetto il trattamento sanzionatorio a lui inflitto.In primo luogo, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenutoequivalenti le circostanze attenuanti generiche alla recidiva contestata, cheavrebbe dovuto essere esclusa, in quanto fondata su un reato commesso dopo ifatti per cui si procede.In secondo luogo, si lamenta l’erronea disparità di trattamento riservata aPizzo [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA], assumendo che: (i) i due sono imputati per lostesso titolo di reato; (ii) a entrambi è stata applicata la medesima pena base;(iii) a entrambi sono state applicate le attenuanti generiche con la stessaargomentazione; (iv) l’unica differenza risiede nella scorretta recidiva applicata aPizzo [OSCURATO:PERSONA].11.2.

Con il terzo motivo di doglianza, nell’esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA],si sostiene la contraddittorietà della sentenza, per avere i giudici di merito, da unlato, valorizzato la rinuncia ai motivi di appello quale indice di resipiscenza,dall’altro lato, limitato la riduzione della pena a quattro mesi di reclusione, inassenza di qualsivoglia spiegazione sul punto.11.3.

Con l’ultimo motivo, proposto nell’interesse di entrambi i ricorrenti, ladifesa censura la decisione della Corte relativamente alla determinazione degliaumenti di pena per il reato continuato.Nel caso di specie, i giudici si sarebbero limitati a ritenere tali aumenti come“mitigati” rispetto a quelli irrogati in primo grado, senza fornire alcunaindicazione concreta circa le ragioni poste a loro fondamento.12.

Con unico motivo di doglianza, [OSCURATO:PERSONA] censura lamotivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui viene definito il suotrattamento sanzionatorio.La Corte distrettuale, nel calcolare la pena nei suoi confronti, avrebbe omessodi esplicitare le ragioni poste a fondamento della individuazione della pena basein misura significativamente superiore al minimo edittale.

Parimenti carenterisulterebbe la motivazione concernente gli aumenti applicati per i reati satellite,non essendo stata fornita alcuna specifica giustificazione dei relativi incrementisanzionatori.

Infine, la sentenza non avrebbe dato conto delle ragioni delledifferenziazioni operate tra le posizioni dei vari imputati, con specifico riferimentoal raffronto tra la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA] – al quale devericonoscersi il ruolo apicale nell’associazione – così impedendo di verificare lacoerenza e la proporzionalità del trattamento sanzionatorio.13.

La sentenza è stata impugnata anche da [OSCURATO:PERSONA], il quale si duoledell’«erronea applicazione della norma giuridica» e lamenta vizi motivazionali.In particolare, la difesa censura la decisione impugnata per non avereadeguatamente valorizzato le dichiarazioni confessorie rese dall’imputato,essendosi limitati i giudici di merito a meri richiami per relationem.

Taleelemento avrebbe invece carattere decisivo ai fini della valutazione del fatto,potendo condurre al riconoscimento della sua particolare tenuità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Va premesso che la quasi totalità delle censure – con le eccezioni che sivedranno – sono inammissibili perché dirette, con argomentazioni in partegeneriche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione dielementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito,riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dallamotivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediatavalenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza motivazionale su puntidecisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566;Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).

Nella maggior parte dei casi, afronte della ricostruzione e della valutazione della Corte di appello, i ricorrentinon offrono la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza(pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotatadi univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare,a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo delladecisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.1.1.

Deve ricordarsi, in punto di diritto, che, per il disposto dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve esseredesumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deveessere “interno” all’atto-sentenza e non il frutto di una rivisitazione in terminicritici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo casoverrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non èammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere dellaparte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo inevidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti delladecisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione diproposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l’accoglimentodell’una esclude l’altra e viceversa (ex plurimis, Sez. 2, n. 11992 del10/04/2020; Sez. 2, n. 20677 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270071).

Il vizio dimotivazione deve presentare, inoltre, il carattere della essenzialità, nel senso chela parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciatorispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione.

Infatti,sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività,l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quandonon manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fattoper giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità,dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (ex plurimis, Sez. 2,n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv.280589-02).Ne consegue che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, conriguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi dellamotivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1,lettera e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindidi inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazioneasseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamenteillogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborarel’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quellisuscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizidella motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei edincompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento adun medesimo segmento della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 38676 del24/05/2019, Rv. 277518).

Inoltre, deve ricordarsi, che la mancanza di specificitàdel motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per lamancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata equelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima nonpuò ignorare le esplicitazioni del giudice censurato.

Pertanto, è inammissibile ilricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati conl’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsicriticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato malimitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970;Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del15/07/2011).1.2.

Tali principi trovano applicazione anche in relazione al sindacato sui vizidella motivazione relativa alla determinazione della pena e alla valutazione dellecircostanze.1.2.1.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruoaumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità adelinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazionedel ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiorealla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Rv. 271243).1.2.2.

Inoltre, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuantigeneriche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicatidall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare omeno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinentealla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzionedi esso può risultare all’uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, Rv. 281217; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02;Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014,Rv. 259899).1.2.3.

In terzo luogo, va ricordato che, ai fini della determinazione dellapena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sottodifferenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio delne bis in idem (ex plurimis, Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv.275904 - 03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 del11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258011).1.3.

Va anche rimarcato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio dimotivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi dic.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unicocomplessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame,esaminando le censure proposte dell’appellante con criteri omogenei a quelli delprimo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici dellaprima sentenza, concordi nell’analisi e nella valutazione degli elementi di provaposti a fondamento della decisione (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).1.4.

Nell’approcciarsi alla disamina che seguirà, deve infine richiamarsi ilcostante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenzadi un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad unavalutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad unamera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare isingoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsidi fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenzadimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esameglobale degli elementi certi, per accertare se la – astratta – relativa ambiguità diciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi,consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio”e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora leipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concretoriscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose edella normale razionalità umana (ex multis, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020,dep. 2021, Rv. 280605 – 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941; Sez.1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321).1.4.1.

A questo proposito, occorre ulteriormente rilevare – basandosi alcunidei ricorsi su una richiesta di nuova valutazione delle risultanze probatorie – che,con specifico riferimento all’interpretazione delle risultanze delle intercettazionidelle conversazioni ambientali e telefoniche, il giudice di merito è libero diritenere che l’espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione,un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contestoespressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto ilcomplesso probatorio, che l’uso di un determinato termine indica altro, anchetenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n.35593 del 17/05/2016, Rv. 267650).

Inoltre, deve ricordarsi che, nell’attribuiresignificato ai contenuti delle intercettazioni, il giudice del merito deve daremostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro.

Etale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ovesi ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre èpossibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazionediversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza deltravisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risultidecisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 1532 del 09/09/2020, dep. 2021, nonmassimata).1.4.2.

Con particolare riferimento al caso di conversazioni intercorse tral’imputato e altri soggetti intranei alla medesima associazione, inconsapevolidella captazione in corso, le stesse non sono assimilabili a dichiarazioni “derelato”, soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria, ma hanno valoredi prova diretta, in quanto i loro contenuti sono frutto di un patrimonio condiviso,derivante dalla circolazione, all’interno del sodalizio, di informazioni e notizierelative a fatti di interesse comune degli associati (ex plurimis, Sez. 2, n. 49082del 17/04/2018, Rv. 274808).2.

Le considerazioni appena svolte si attagliano pienamente al ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], che deve essere dichiarato inammissibile.2.1.

La difesa contesta – senza alcuno specifico riferimento alla motivazionedel provvedimento impugnato, né a quella della sentenza di primo grado – laritenuta sussistenza del reato associativo, sul rilievo che i contatti avvenuti nonsarebbero dimostrativi di una stabilità di rapporti, e sostiene che, a seguito dellariforma intervenuta nel 2024, né il reato associativo né il reato scopo potrebberoessere ritenuti sussistenti, mancando la prova del superamento della soglia dipunibilità di 15 kg convenzionali.2.2.

Preliminarmente, quanto all’esistenza dell’associazione e al ruoloricoperto da [OSCURATO:PERSONA] al suo interno, vanno richiamate le considerazioni svoltedalla sentenza impugnata, in totale continuità con quella di primo grado, checorrettamente valorizza in chiave accusatoria la rinuncia ai motivi di merito dialcuni degli imputati, che cristallizza le loro posizioni.

In sintesi, limitandosiall’analisi delle impugnazioni degli imputati odierni ricorrenti, va rilevato chel’associazione, che vedeva a capo [OSCURATO:PERSONA], il quale curava gliapprovvigionamenti, manteneva i rapporti con i fornitori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], davadisposizioni per i prelievi, i trasporti e le consegne, effettuava le trattative con gliacquirenti.[OSCURATO:PERSONA] avevano il ruolo di capi e promotori, comedagli stessi ammesso (pag. 12 della sentenza impugnata) quali stabili punti diriferimento per la risoluzione di problemi vari, come il recupero dei crediti vantatinei confronti di alcuni clienti. [OSCURATO:PERSONA] i fornitori collaboratori di [OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], con la loro stabile e consapevole disponibilità, contribuivanoin maniera significativa alla sopravvivenza e al profitto del sodalizio, sia pure inposizione subordinata.Quanto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza correttamenteevidenzia che la non esclusività del rapporto di fornitura non esclude lasussistenza dell’associazione partecipazione dell’imputato alla stessa,analiticamente descritta in sentenza (pagg. 15 e seguenti).2.3. [OSCURATO:PERSONA] a prescindere dall’assoluta genericità della prospettazionedifensiva, la quale non richiama neanche a fini di critica ai passaggi motivazionaliri levanti, deve ri levarsi come la stessa sia preclusa e, comunque,manifestamente infondata.Le doglianze possono essere trattate congiuntamente e unitamente almotivo proposto nell’interesse di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso presentatodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (i reati scopo sono quelli del capo N per [OSCURATO:PERSONA] e del capo [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA]).2.3.1.

Occorre ricordare, sul punto, che, in tema di contrabbando, lasopravvenuta depenal izzazione di parte dei reati-f ine per effettodell’innalzamento della soglia di punibilità, ex art. del 84 d.lgs. 26 settembre2024, n. 141, impone al giudice di verificare la persistente rilevanza penaledell’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in quanto,ferma restando l’autonomia del reato associativo, è necessario che il relativoprogramma abbia carattere criminoso, alla luce dei quantitativi movimentati(Sez. 3, n. 14864 del 17/03/2026, Rv. 289785 - 01).2.3.2.

Va preliminarmente osservato che, sulla base degli atti a disposizionedi questa Corte, tale questione non risulta tempestivamente prospettata alladelibazione della Corte d’appello nelle conclusioni dei ricorrenti, sicché essaappare inammissibile in quanto preclusa.Essa è comunque manifestamente infondata perché, nel caso di specie, iquantitativi oggetto delle trattative e delle conseguenti consegne, sono sempreampiamente superiori alla soglia di rilevanza penale.Già la sentenza di primo grado – espressamente richiamata e condivisa dallaCorte d’appello (pag. 10) – conteneva ripetuti richiami alle intercettazioni conrelativi riferimenti, al plurale, alle “casse” “ossia a cartoni contenenti cinquantastecche di TLE per un peso complessivo di dieci chili” (pag. 22 sentenza di primogrado), ovvero 10.000 sigarette.Sul piano normativo, l’art. 84, comma 1, del d.lgs. n. 141 del 2024(richiamato come reato fine per la configurazione dell’associazione dall’art. 86del medesimo d.lgs.), sanziona con la reclusione da due a cinque anni «chiunqueintroduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territoriodello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15chilogrammi convenzionali, come definiti dall’articolo 39-quinquies del testounico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», a norma del quale ilchilogrammo convenzionale è pari, per quanto qui interessa, a 1.000 sigarette;con la conseguenza che già due “casse” di sigarette superano la soglia dipunibilità.Le difese trascurano di considerare che gli ordinativi e le consegnedocumentati dalle numerose intercettazioni ed oggetto dei capi di imputazione,così come i sequestri operati, hanno sempre riguardato quantitativi di più cassedi sigarette, come evidenziato dalle sentenze di merito; sicché non vi è alcundubbio sull’ampio superamento delle nuove soglie di punibilità per ciascuno deidelitti scopo e sulla conseguente configurabilità dell’associazione.

Si vedano, adesempio, i brani riportati nella sentenza del GUP: p. 24 (“sono 5 casse e 5casse”), p. 91 (“50 casse”), p. 146 (“tutte e 11 le casse”), p. 149 (“tre casse”),p. 191 (“quelle 5 casse”), p. 214 (“ho contato 2 casse”), p. 215 (“mi hai portato20 casse”), p. 221 (“mi servono 15 casse”), p. 223 (“le quattro casse”), p. 259(“falle dividere le casse”), p. 274 (“vieniti a prendere queste due casse”), p. 346(“se mi procuri una 20 di casse”), p. 400 (“qua non stai parlando di 50 casse disigarette solamente al mese”).3.

Inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], presentato con unico atto insiemecon [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA].

Con il motivo di doglianza, l’imputato afferma di avererinunciato in appello alle censure sulla responsabilità penale (per il capo R), mainsiste – come [OSCURATO:PERSONA], la cui doglianza può essere qui trattatacongiuntamente – sull’esclusione dell’aggravante di transnazionalità, sostenendodi non avere mai saputo che il camion provenisse dalla Romania e daun’organizzazione criminale ivi operante.[OSCURATO:PERSONA] in questo caso, le censure difensive si risolvono in un tentativo dirivisitazione della motivazione delle sentenze di primo e secondo grado(quest’ultima alle pagg. 47 e ss.), i cui argomenti si saldano logicamente.È sufficiente qui ricordare, in ogni caso, come le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] ePatriciello siano legate alla ricezione di un carico di tabacco di contrabbando, cheveniva trasportato all’interno di un mezzo pesante proveniente dall’estero, delpeso complessivo di 6 t, attraverso tale Unger (in Gricignano di Aversa, il 29maggio 2017).

La difesa non considera criticamente le fonti di prova,rappresentate dalle telecamere di videosorveglianza sulla dinamica dei fatti.

Adifferenza di quanto asserito dai ricorrenti, vi era un gruppo guidato da taleAnghel, con viaggi internazionali in più paesi e con la presenza di siti distoccaggio a disposizione.

Vi erano camion, telefoni, strumenti in grado dioccultare il tabacco, quali pannelli impiegati nel settore edile, oltre a depositi inpiù nazioni.

Né le difese riescono a scardinare sul piano logico l’affermazionedella sentenza di appello secondo cui gli imputati avevano dato conto, nellaconversazione intercettata prima dell’arresto in fragranza, dell’esistenzadell’associazione estera.4. [OSCURATO:PERSONA] le impugnazioni proposte nell’interesse di D’[OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibili.4.1.

I motivi di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], riferiti all’erronea applicazionedella recidiva e alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche suquesta, per omessa valutazione sul punto, sono inammissibili.La difesa non prospetta, neanche con il ricorso per cassazione, ragioni difondatezza delle censure proposte in appello sul punto, limitandosi a criticare latecnica motivazionale della sentenza, senza richiamare né i fatti per cui siprocede né i precedenti penali e la loro supposta irrilevanza al fine di valutareuna crescente pericolosità del soggetto.Deve osservarsi che la Corte territoriale ha rimodulato complessivamente,con generale favore per gli imputati, i trattamenti sanzionatori, ritenendo invececonsolidate per la maggior parte di loro, tra cui D’[OSCURATO:PERSONA] – per mancataimpugnazione o per rinuncia all’impugnazione – le affermazioni relative allaconsistenza dei reati commessi, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilosoggettivo.In punto di recidiva, si sono correttamente confermate le statuizioni di primogrado, facendo riferimento ai plurimi precedenti penali, alla gravità dei fatti,all’assenza di un’effettiva resipiscenza, con affermazioni che si attaglianopienamente a tutte le posizioni.Generosamente riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in viagenerale a tutti i soggetti coinvolti, pur in presenza di fatti rilevanti, la sentenzaimpugnata ha poi evidenziato come – proprio alla luce di quanto accertato – talicircostanze debbano essere valutate come equivalenti alle recidive, per gliimputati ai quali queste sono state applicate, giungendo comunque, quanto aD’[OSCURATO:PERSONA], al riconoscimento di continuazione esterna e ad una pena,complessivamente assai modesta, di anni due di reclusione (in luogo degli annitre e mesi quattro irrogati in primo grado).4.2.

Sul secondo ricorso, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che presenta un motivocomune per D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], valgono le considerazioni giàsvolte sub

2.1. e ss., circa il reato associativo, la sua configurabilità, ilsuperamento delle soglie di punibilità.Quanto al profilo della continuazione, deve ricordarsi che, la graduazionedella pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati inmisura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche inmaniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri dicui all’art. 133 cod. pen. (ex plurimis, Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv.288800), essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del poterediscrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (ex plurimis, Sez. 6, n. 44428 del05/10/2022, Rv. 284005).Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie, a fronte di un aumento di solicinque mesi per il reato satellite di cui al capo Q) e di soli sette mesi direclusione per il reato giudicato con altra sentenza; con la conseguenza che lamancanza di motivazione lamentata dalla difesa risulta manifestamenteinsussistente.5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto dal medesimo difensore con unico attoinsieme con quello di [OSCURATO:PERSONA], si articola su una censura in punto di pena,quanto al capo A, che deve essere ritenuta inammissibile.Valgono, quanto al trattamento sanzionatorio, le considerazioni già svolte sub4.1. circa la piena legittimità di una motivazione complessiva, che si attagli,come nel caso di specie, alle posizioni di più imputati, per i quali, come perMilano, vi è un’adeguata considerazione dei fatti di reato e del loro contributoagli stessi.In ogni caso, deve rilevarsi come le argomentazioni difensive siano generiche,laddove richiamano un ruolo subordinato di Milano rispetto a [OSCURATO:PERSONA] edaffermano che egli ha commesso meno reati fine ed è caratterizzato da un minornumero di precedenti specifici e da un dolo meno intenso.

Dalla sentenzaemerge, infatti, un’ampia descrizione del ruolo di Milano, soggetto recidivoreiterato specifico e arrestato in flagranza di reato (pagg. 40-47), che giustificapienamente, sul piano logico, il trattamento sanzionatorio a lui riservato,comunque complessivamente modesto – perché al di sotto del medio edittale –in relazione alla significatività del suo apporto al sodalizio (v. sopra, par. 1.2.1.).6.

È inammissibile anche il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], concui ci si duole della mancata risposta alla richiesta difensiva di riconoscere lacontinuazione tra i fatti in giudizio e quelli già giudicati dalla Corte d’appello diSalerno con sentenza del 14 dicembre 2022.La difesa reitera generiche asserzioni, prive di riferimenti a dati concreti e nonconsidera la motivazione della sentenza impugnata (pag. 52), con la quale sievidenzia come, al di là della coincidenza temporale tra le condotte edell’omogeneità tipologica dei reati, i fatti non sono sovrapponibili neppure inparte.

Sono infatti diversi i complici, i luoghi interessati dal commercio, i territorisu cui la compagine manifestava la propria forza espansiva, evidenziandosil’esistenza di un gruppo autonomo nuovo e diverso.

Tale situazione, secondo lacorretta valutazione della Corte territoriale, rende impossibile evincere in capoall’imputato un’originaria unitaria risoluzione luminosa, che avrebbe ingeneratola scelta di aderire ad entrambi i reati associativi condividendone fin dall’inizio idistinti programmi.7.

Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] – come visto, proposto con unico attoinsieme con quelli di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – è inammissibile.Sulla doglianza difensiva, comune a quella di D’[OSCURATO:PERSONA], possono essererichiamate le considerazioni già svolte sub

2.1. e ss. e sub

4.1. e

4.2.8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che si compone di un unico motivo di doglianzariferito all’applicazione della recidiva, è anch’esso inammissibile.Possono essere qui richiamate le considerazioni già svolte sub

4.1. circa lacorretta conferma delle statuizioni di primo grado in punto di recidiva, essendosufficiente il riferimento ai plurimi precedenti penali, alla gravità dei fatti,all’assenza di un’effettiva resipiscenza, con affermazioni che si attaglianopienamente a tutte le posizioni, specialmente se caratterizzate, come quella diOrabona [OSCURATO:PERSONA], dalla non contestazione della responsabilità penale, della gravitàdei fatti, del ruolo dell’imputato.9.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che si compone di un’unica doglianza, èfondato.La difesa lamenta l’omessa valutazione delle censure di cui al secondo motivodi appello – non oggetto di rinuncia – con le quali si contestava la qualificazionegiuridica dei fatti ascritti all’imputato, rispettivamente di partecipazione adoperazioni di vendita (capo D) e di acquisto (capi Q e T).Deve rilevarsi che la sentenza impugnata, nell’analizzare il capo D), affermache [OSCURATO:PERSONA] – unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – èsostanzialmente rinunciante “al merito nel presente procedimento” (pag. 40) erinunciante “a coltivare le doglianze di merito” (pag. 42).

Tale conclusione ècorretta e non contestata quanto al capo A); mentre emerge dagli atti,puntualmente richiamati nel ricorso – dichiarazione del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA],all’udienza del 28 novembre 2024 e nota ivi depositata – che non vi era statarinuncia ai motivi sui capi D), Q) e T).

Su tali censure, quindi, la motivazionedella Corte di appello risulta mancante; con la conseguenza che la sentenzaimpugnata deve essere annullata con rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente ai reati di cui ai capi D, con la già rilevata esclusione dellacondotta del 26 gennaio 2017, Q e T dell’imputazione.10.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], riferito all’aggravante ditransnazionalità per il capo R), è inammissibile.È sufficiente qui richiamare le considerazioni già svolte sub 3., dove si èrilevata la comunanza di tale censura con quella di [OSCURATO:PERSONA].11.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], presentato con unico atto in comune con PizzoNicola, è fondato limitatamente al primo motivo ed è inammissibile nel resto.11.1.

La difesa correttamente si duole del fatto che le circostanze attenuantigeneriche, riconosciute dalla Corte d’appello, siano state bilanciate con unarecidiva inesistente.

Il precedente penale posto a suo fondamento è in realtàsuccessivo ai fatti oggetto del presente procedimento: il fatto alla base dellarecidiva (per il quale però [OSCURATO:PERSONA] è stato però giudicato in altro procedimento)coincide con il capo M di questo procedimento, commesso il 10 ottobre 2017,mentre i fatti per cui l’imputato è stato condannato nel presente procedimentosono del 1° ottobre 2017 (capo a) e del maggio 2017 o precedenti (capo L); inogni caso, la condanna per il fatto posto alla base della recidiva è comunquesuccessiva alla commissione dei reati nel presente procedimento e non emergonoaltri reati a sostegno della recidiva stessa.Ne consegue l’esclusione della recidiva, con conseguente dichiarazione diestinzione per prescrizione del reato di cui al capo L); si tratta, infatti, di piùcondotte, contestate come commesse fino al 19 maggio 2017.

Facendoapplicazione dei criteri di cui agli artt. 157, primo comma, e 161, secondocomma, cod. pen., il termine complessivo di prescrizione è di sette anni e seimesi, giungendosi così al 19 novembre 2024, a cui vanno aggiunti 520 giorni disospensione della prescrizione, per arrivare, al più tardi, al 23 aprile 2026.La sentenza impugnata deve essere dunque annullata, nei confronti di PizzoCiro, quanto alla recidiva, che deve essere esclusa, e quanto al reato di cui alcapo L), perché estinto per prescrizione (non emergendo né dagli atti né dallaprospettazione delle parti alcun elemento che consenta un proscioglimento nelmerito, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.); deve disporsi rinvio ad altrasezione della Corte di appello di Napoli, per la rideterminazione del trattamentosanzionatorio, a cui questa Corte non può procedere direttamente, in mancanzadi parametri univoci sufficientemente vincolanti desumibili dalle sentenze dimerito.11.2.

Inammissibile è il secondo motivo di doglianza, con cui la difesa lamentacome il trattamento sanzionatorio di [OSCURATO:PERSONA] sia più gravoso di quello di PizzoNicola, pur non essendovi elementi differenziali (ad esclusione della recidiva perPizzo [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe, come visto, inesistente).Come già osservato, la sentenza impugnata deve essere ritenuta logicamentecorretta nella misura in cui si attesta su pene assai modeste in relazione siaall’entità dei fatti sia alla personalità dei soggetti coinvolti; mentre laprospettazione difensiva si basa su una pretesa assimilabilità tra la posizione diPizzo [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto del fatto che la pena baseper il reato associativo è stato determinata in una stessa misura, ampiamenteinferiore al medio edittale, e che [OSCURATO:PERSONA] non ha un unico reato satellite,dovendosi considerare anche i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Napolidell’11 ottobre 2017, che sono comunque indice di una più spiccata negativitàdella sua personalità.11.3.

Analoghe considerazioni valgono quanto all’ultimo motivo di ricorso,proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].È sufficiente qui richiamare i principi enunciati sub

4.1. e

4.2. circa il ridottoonere motivazionale che incombe sul giudice in caso di aumenti che, come per gliodierni ricorrenti, sono stati applicati in misura assai contenuta, nell’ambito diuna motivazione globale sul trattamento sanzionatorio diretta a mitigare le peneirrogate in primo grado, in accoglimento delle doglianze difensive sul punto.12.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – come visto, presentato con unico atto incomune con [OSCURATO:PERSONA] – è anche esso inammissibile.Valgono, sul motivo comune a [OSCURATO:PERSONA], relativo agli aumenti per lacontinuazione, le considerazioni appena svolte.Quanto alla doglianza presentata nell’esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA], circauna pretesa esiguità della riduzione di pena applicata per le circostanzeconsiderazioni già svolte circa la correttezza della tecnica motivazionale adottatain punto di complessivo trattamento sanzionatorio da parte della Corte d’appello.In particolare, i giudici di secondo grado hanno generosamente valorizzato larinuncia ai motivi di appello quale indice di resipiscenza, applicando le attenuantigeneriche in funzione riequilibratrice, dovendosi notare come la diminuzione diun sesto si collochi sul medio edittale e, dunque, non necessiti di particolaremotivazione, per di più nell’ambito di un trattamento sanzionatorio molto blando.13.

Le argomentazioni appena svolte in relazione alla pena e agli aumenti perla continuazione, quanto ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si attaglianopienamente anche al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deve perciò essereritenuto inammissibile.Trovano applicazione, anche in relazione alla sua posizione, i principi giàenunciati circa l’onere motivazionale del giudice, in presenza di un trattamentosanzionatorio complessivamente modesto, sia quanto alla pena base sia quantoagli aumenti per la continuazione, che tiene comunque conto delle censureproposte dagli imputati in grado di appello.

Del tutto arbitraria risulta, poi, laricostruzione difensiva circa le differenziazioni operate tra le posizioni dei variimputati, perché è basata su una visione parziale del quadro istruttorio,[OSCURATO:PERSONA] nell’associazione, senza una considerazione complessiva dellamotivazione circa l’entità dei fatti e la personalità degli imputati, desumibile siadalla sentenza di primo grado sia da quella di appello.14.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile,perché sottoscritto da difensore non abilitato al patrocinio davanti allegiurisdizioni superiori.

E la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da parte deldifensore non iscritto nell’albo speciale determina sempre, ai sensi dell’art. 613cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione (ex plurimis, Sez. 6,n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Rv.269690).15.

L’impugnazione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico attocontenente anche il ricorso di Milano, è inammissibile.Esso lamenta due duplicazioni del capo di accusa relativamente ai fattiavvenuti il 16 febbraio 2017, contestati, secondo la difesa, sia al capo E) che alcapo D), e ai fatti avvenuti il 7 aprile 2017, contestati secondo la difesa sia alcapo F) che al capo D), ma non tiene conto in modo specifico del dato istruttorioe della motivazione del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] a prescindere da tale assorbente, considerazione, deve rilevarsi che, inmodo del tutto logico e coerente, la Corte d’appello ha espressamente richiamato(pag. 10) la motivazione della sentenza di primo grado e – per quanto quiinteressa – ha rinviato (pag. 41) alle intercettazioni per i fatti di cui al capo D).

Iltema posto dal ricorrente è affrontato anche dalla sentenza di primo grado(pagg. 131 e 179-180), che ha escluso la duplicazione dei fatti, chiarendo che icapi E) ed F) riguardano la detenzione in deposito del tabacco ivi rinvenuto, chenon era solo quello oggetto delle ultime consegne indicate al capo D).16.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui ai capi D, conesclusione della condotta del 26 gennaio 2017, Q e T dell’imputazione, con rinvioad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.La sentenza deve altresì essere annullata senza rinvio nei confronti di PizzoCiro, quanto alla recidiva, che va esclusa, e quanto al reato di cui al capo L,perché estinto per prescrizione; con rinvio ad altra sezione della Corte di appellodi Napoli, per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso di PizzoCiro deve essere dichiarato inammissibile nel resto.Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], CarnicelliGennaro, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PriscoSalvatore, [OSCURATO:PERSONA].Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente ai reati di cui ai capi D, con esclusione della condotta del 26gennaio 2017, Q e T dell’imputazione, e rinvia ad altra sezione della Corted’appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quantoalla recidiva, che esclude, e quanto al reato di cui al capo L, perché estinto perprescrizione; rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per ladeterminazione del trattamento sanzionatorio.

Dichiara inammissibile nel resto ilricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’OnofrioCiro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RispoliCiro e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sommadi € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];3) D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];7) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA];8) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];9) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];10) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];11) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];12) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];13) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];14) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d’appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che: 1) siano dichiaratiinammissibili i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], MurroPatriciello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2) siano rigettati iricorsi presentanti nell’interesse di D’[OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]), Orabonaalla condanna di [OSCURATO:PERSONA], per i capi D), Q) e T), nella parte relativa albilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva e alla quantificazionedella pena base, per [OSCURATO:PERSONA];uditi i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], per PatricielloBiagio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e,in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; avv.[OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], insostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e AnnaritaRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 7 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli haparzialmente riformato – per quanto qui rileva – la sentenza emessa dal GUP delTribunale di Napoli il 19 giugno 2020, con cui gli imputati, all’esito di giudizioabbreviato, erano stati condannati, per reati in materia di contrabbando ditabacchi lavorati esteri; ha così rideterminato le condanne, previo riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati, equivalenti allarecidiva, quando ritenuta:- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A) ed N), alla pena di anni 1, mesi 9e giorni 20 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo R), alla pena di anni 1, mesi 2,giorni 20 di reclusione.- D’[OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A) e Q), con la già ritenutacontinuazione con i fatti giudicati con la sentenza del GIP del Tribunale di NapoliNord del 13/09/2017 confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Napolidel 21/02/2018, divenuta irrevocabile il 08/05/2018, alla pena di anni 2 direclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A) e D), alla pena di anni 1, mesi 9 egiorni 20 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo X) d’imputazione, alla pena dianni 1 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A) e Q), con continuazione esternacon altra condanna (sentenza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 13settembre 2017, divenuta irrevocabile l’8 maggio 2018), alla pena di anni 2,mesi 2 e giorni 10 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A) e C), alla pena di anni 3, mesi 9 egiorni 20 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A), D), già con esclusione dellacondotta del 30 marzo 2017, Q), e T), alla pena di anni 3 e mesi 10 direclusione.- [OSCURATO:PERSONA] per i capi A) – già ritenuta l’ipotesi di cui al comma 2dell’art. 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 – Q) e R), alla pena di anni 2 emesi 2 di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A) e L) di imputazione, in continuazionecon il reato giudicato dalla sentenza del Tribunale di Napoli dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],divenuta irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla pena di anni 1, mesi 11 e giorni 20 direclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A) e L) d’imputazione, alla pena di anni1, mesi 4 e giorni 20;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A), C), D), G), I), K), L), N),O), P), Q), T), alla pena di anni 5 e mesi due di reclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A), I) e K), in continuazione conquelli giudicati con la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli del 26/10/2017,confermata con la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 6/03/2018,divenuta irrevocabile il 21/04/2018, alla pena di anni 2, mesi 5 e giorni 20 direclusione;- [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi A), D), E), F), W) e Y), alla pena di anni2, mesi 8, giorni 20 di reclusione.2. Avverso la sentenza i ricorrenti hanno proposto, tramite i difensori, ricorsiper cassazione.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due prime doglianze, con cui ladifesa lamenta la violazione dell’art. 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973, conriferimento all’esistenza del reato associativo contestato all’imputato (capo A) e,in subordine, in relazione all’art. 2 cod. pen., per il mancato rilievo che il fattonon è previsto dalla legge come reato. Si sostiene, in particolare, che i contattiavvenuti nel corso di più di quattro mesi con [OSCURATO:PERSONA] non sonodimostrativi di un rapporto stabile fra i due.Con una terza doglianza, si lamenta la violazione dell’art. 291-bis del d.P.R. n.43 del 1973, oggi sostituito dall’art. 84 del d.lgs. n. 141 del 2024, perché il fattonon è più previsto dalla legge come reato, potendo al più essere irrogata unasanzione amministrativa, per violazioni che abbiano ad oggetto un quantitativo ditabacco lavorato fino a 15 kg. Nello specifico, le affermazioni dei giudici circa ilquantitativo di tabacco (di circa 800 kg) risulterebbero infondate e non sarebbepossibile dedurle da elementi logici emersi nel processo. Dalla lettura delleintercettazioni telefoniche non emergerebbero, comunque, elementi significativicirca l’esistenza di un patto associativo, per il carattere equivoco del linguaggioutilizzato. Ancora, i fatti contestati avrebbero una loro propria autonomia etuttalpiù potrebbero essere oggetto di un medesimo disegno criminoso, riferibilea più quantitativi distinti, ciascuno inferiore a 15 kg. Gli indizi rilevati, riferiti altrasporto con una [OSCURATO:PERSONA], all’unità di tempo per lo scarico, all’assettodell’auto, sarebbero insufficienti.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (proposto con unico atto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],unitamente a quelli nell’interesse di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si compone – quanto allasua posizione – di un unico motivo, con cui la difesa lamenta la violazione degliartt. 61-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen., ricordando di avere già in appellorinunciato ai motivi di merito, quanto all’imputazione per il capo R), ad eccezionedi quello vertente sulla transnazionalità. In particolare, circa lo scarico ditabacchi in Gricignano di Aversa, non sarebbe emerso alcun elemento fattuale ologico tale da far ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza che si trattasse di untrasporto proveniente dalla Romania con un camion guidato da un cittadinorumeno. Né vi sarebbero in ogni caso, collegamenti dell’imputato con l’estero;cosicché la contestata circostanza aggravante dovrebbe essere esclusa.5. D’[OSCURATO:PERSONA] ha presentato due differenti ricorsi: uno individuale, tramitel’avv. [OSCURATO:PERSONA]; l’altro, già menzionato, proposto con unico atto dall’avv. DiMezza, unitamente a quelli nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5.1.1. Con il primo motivo del primo ricorso, si denuncia l’erroneaapplicazione dell’art. 99 cod. pen., sul rilievo che i giudici di merito hannoriconosciuto la recidiva in via meramente automatica, senza procedere allanecessaria valutazione in concreto della maggiore pericolosità dell’imputato.Tanto il Tribunale quanto la Corte d’appello avrebbero ancorato la propriadeterminazione esclusivamente alla sussistenza di precedenti penali in capo alricorrente, omettendo di indicare gli elementi sintomatici idonei a giustificare –secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità – l’applicazionedell’aggravante.5.1.2. Con il secondo motivo di doglianza, la difesa lamenta lacontraddittorietà e l’apparenza della motivazione, nella parte in cui i giudici dimerito avrebbero ritenuto equivalenti le circostanze attenuanti generiche e larecidiva, senza individuare alcun elemento riconducibile ai parametri di cui all’art.133 cod. pen. idoneo a giustificare tale scelta.5.2. Il secondo ricorso, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], presenta un motivocomune per D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La difesa lamenta violazionedell’art. 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973, per il mancato rilievodell’insussistenza del fatto, nonché la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.In particolare, dagli atti non emergerebbe il quantitativo di tabacco cheavrebbero commercializzato gli imputati; circostanza decisiva che la Corte diappello avrebbe dovuto verificare indipendentemente dalla scelta dei ricorrenti dirinunciare ai motivi di merito. Inoltre, secondo la prospettazione difensiva,l’aumento per la continuazione di mesi 5 di reclusione, vista la indeterminatezzadel delitto-fine contestato, avrebbe dovuto essere adeguatamente motivato. Inparticolare, alla luce della modifica intervenuta con l’art. 84 del d.lgs. n. 141 del2024, il fatto avrebbe dovuto essere più puntualmente specificato.6. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposti dal medesimo difensorecon unico atto, si articolano in due motivi di doglianza.In primo luogo, nell’interesse di Milano, si lamentano vizi della motivazione inordine alla pena irrogata per il reato associativo del capo A). Dalla sentenza nonemergerebbe alcuna motivazione circa la differenza di trattamento sanzionatorioriservato al Milano rispetto al [OSCURATO:PERSONA], di cui il primo era un mero collaboratore.Con la seconda censura, per [OSCURATO:PERSONA], si lamentano vizi della motivazionein ordine all’affermazione di responsabilità circa i capi E) ed F), dal momento chevi sarebbero due duplicazioni del capo di accusa relativamente ai fatti avvenuti il16 febbraio 2017, contestati secondo la difesa sia al capo E) che al capo D), e aifatti avvenuti il 7 aprile 2017, contestati secondo la difesa sia al capo F) che alcapo D).7. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche il difensore di ModugnoVincenzo, lamentando la carenza di motivazione relativamente alla richiestadifensiva di riconoscere la continuazione tra i fatti in giudizio e quelli già giudicatidalla Corte d’appello di Salerno con sentenza del 14 dicembre 2022.Nonostante la parte abbia rinunciato ai motivi di merito, avrebbe in appelloinsistito per la riduzione della pena e l’applicazione dell’art. 81 cod. pen.Tuttavia, solo la prima richiesta sarebbe stata accolta dalla Corte territoriale,mentre la seconda non sarebbe stata presa in considerazione in alcun modo.8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico motivo di doglianza, concui la difesa lamenta vizi della motivazione in ordine all’applicazione dellarecidiva. In particolare, la Corte territoriale avrebbe raggiunto l’epilogo decisorioalla luce delle sole annotazioni presenti nel casellario giudiziario dell’imputato,non tenendo conto del comportamento assunto, delle dichiarazioni rese e dellarinuncia ai motivi principali, omettendo altresì un giudizio di verifica circa lamaggiore rimproverabilità e pericolosità sociale del soggetto, vista la lontananzanel tempo dei precedenti.9. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un’unica doglianza, concui la difesa lamenta vizi della motivazione in ordine all’omessa valutazione dellecensure di cui al secondo motivo di appello – non oggetto di rinuncia – relativealla contestazione della qualificazione giuridica dei fatti ascritti all’imputato,rispettivamente di partecipazione ad operazioni di vendita (capo D) e di acquisto(capi Q e T).10. Avverso la sentenza ha altresì presentato ricorso per cassazione PatricielloBiagio, con unico motivo di impugnazione, lamentando il riconoscimentodell’aggravante della transnazionalità di cui all’art. 61-bis cod. pen.Secondo la prospettazione difensiva, gli elementi valorizzati dai giudici dimerito, non sarebbero logicamente ed univocamente idonei a dimostrarel’esistenza di una associazione per delinquere operante all’estero. In particolare,la difesa si riferisce a (i) la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] – camionista – avevatrasportato in più occasioni TLE di contrabbando dalla Romania all’Italiaoccultandolo all’interno di carichi di copertura costituiti da pannelli coibentati; (ii)il fatto che dalle intercettazioni ambientali acquisite agli atti sia emersasolamente l’esistenza di un capo denominato [OSCURATO:PERSONA]; (iii) l’utilizzo da parte diAnghel dello stesso veicolo per il trasporto di TLE in Italia, Romania e Ungheria.Tali elementi, a differenza di quanto ritenuto dei giudici di merito, sarebberoal più indicativi dell’operatività congiunta di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della lorodisponibilità di due siti di stoccaggio di TLE, nonché della loro organizzazionecirca il trasporto di TLE utilizzando carichi di copertura e molteplici autoarticolati.Il ricorrente conclude, pertanto, sostenendo che le sentenze di merito hannotravisato i dati probatori e non è stata raggiunta la prova della sussistenza dellacircostanza in esame ogni oltre ragionevole dubbio.11. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno interposto ricorsi per cassazione –con unico atto corredato di quattro motivi– prospettando l’erronea applicazionedella legge penale e vizi motivazionali.11.1. I primi due motivi, presentati nell’esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA],hanno ad oggetto il trattamento sanzionatorio a lui inflitto.In primo luogo, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenutoequivalenti le circostanze attenuanti generiche alla recidiva contestata, cheavrebbe dovuto essere esclusa, in quanto fondata su un reato commesso dopo ifatti per cui si procede.In secondo luogo, si lamenta l’erronea disparità di trattamento riservata aPizzo [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA], assumendo che: (i) i due sono imputati per lostesso titolo di reato; (ii) a entrambi è stata applicata la medesima pena base;(iii) a entrambi sono state applicate le attenuanti generiche con la stessaargomentazione; (iv) l’unica differenza risiede nella scorretta recidiva applicata aPizzo [OSCURATO:PERSONA].11.2. Con il terzo motivo di doglianza, nell’esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA],si sostiene la contraddittorietà della sentenza, per avere i giudici di merito, da unlato, valorizzato la rinuncia ai motivi di appello quale indice di resipiscenza,dall’altro lato, limitato la riduzione della pena a quattro mesi di reclusione, inassenza di qualsivoglia spiegazione sul punto.11.3. Con l’ultimo motivo, proposto nell’interesse di entrambi i ricorrenti, ladifesa censura la decisione della Corte relativamente alla determinazione degliaumenti di pena per il reato continuato.Nel caso di specie, i giudici si sarebbero limitati a ritenere tali aumenti come“mitigati” rispetto a quelli irrogati in primo grado, senza fornire alcunaindicazione concreta circa le ragioni poste a loro fondamento.12. Con unico motivo di doglianza, [OSCURATO:PERSONA] censura lamotivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui viene definito il suotrattamento sanzionatorio.La Corte distrettuale, nel calcolare la pena nei suoi confronti, avrebbe omessodi esplicitare le ragioni poste a fondamento della individuazione della pena basein misura significativamente superiore al minimo edittale. Parimenti carenterisulterebbe la motivazione concernente gli aumenti applicati per i reati satellite,non essendo stata fornita alcuna specifica giustificazione dei relativi incrementisanzionatori. Infine, la sentenza non avrebbe dato conto delle ragioni delledifferenziazioni operate tra le posizioni dei vari imputati, con specifico riferimentoal raffronto tra la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA] – al quale devericonoscersi il ruolo apicale nell’associazione – così impedendo di verificare lacoerenza e la proporzionalità del trattamento sanzionatorio.13. La sentenza è stata impugnata anche da [OSCURATO:PERSONA], il quale si duoledell’«erronea applicazione della norma giuridica» e lamenta vizi motivazionali.In particolare, la difesa censura la decisione impugnata per non avereadeguatamente valorizzato le dichiarazioni confessorie rese dall’imputato,essendosi limitati i giudici di merito a meri richiami per relationem. Taleelemento avrebbe invece carattere decisivo ai fini della valutazione del fatto,potendo condurre al riconoscimento della sua particolare tenuità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va premesso che la quasi totalità delle censure – con le eccezioni che sivedranno – sono inammissibili perché dirette, con argomentazioni in partegeneriche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione dielementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito,riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dallamotivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediatavalenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza motivazionale su puntidecisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566;Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Nella maggior parte dei casi, afronte della ricostruzione e della valutazione della Corte di appello, i ricorrentinon offrono la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza(pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotatadi univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare,a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo delladecisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.1.1. Deve ricordarsi, in punto di diritto, che, per il disposto dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve esseredesumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deveessere “interno” all’atto-sentenza e non il frutto di una rivisitazione in terminicritici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo casoverrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non èammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere dellaparte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo inevidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti delladecisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione diproposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l’accoglimentodell’una esclude l’altra e viceversa (ex plurimis, Sez. 2, n. 11992 del10/04/2020; Sez. 2, n. 20677 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270071). Il vizio dimotivazione deve presentare, inoltre, il carattere della essenzialità, nel senso chela parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciatorispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti,sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività,l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quandonon manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fattoper giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità,dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (ex plurimis, Sez. 2,n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv.280589-02).Ne consegue che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, conriguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi dellamotivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1,lettera e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindidi inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazioneasseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamenteillogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborarel’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quellisuscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizidella motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei edincompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento adun medesimo segmento della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 38676 del24/05/2019, Rv. 277518). Inoltre, deve ricordarsi, che la mancanza di specificitàdel motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per lamancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata equelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima nonpuò ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile ilricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati conl’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsicriticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato malimitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicitàdella motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970;Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del15/07/2011).1.2. Tali principi trovano applicazione anche in relazione al sindacato sui vizidella motivazione relativa alla determinazione della pena e alla valutazione dellecircostanze.1.2.1. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruoaumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità adelinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazionedel ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiorealla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Rv. 271243).1.2.2. Inoltre, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuantigeneriche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicatidall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare omeno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinentealla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzionedi esso può risultare all’uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, Rv. 281217; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02;Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014,Rv. 259899).1.2.3. In terzo luogo, va ricordato che, ai fini della determinazione dellapena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sottodifferenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio delne bis in idem (ex plurimis, Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv.275904 - 03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 del11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258011).1.3. Va anche rimarcato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio dimotivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi dic.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unicocomplessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame,esaminando le censure proposte dell’appellante con criteri omogenei a quelli delprimo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici dellaprima sentenza, concordi nell’analisi e nella valutazione degli elementi di provaposti a fondamento della decisione (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).1.4. Nell’approcciarsi alla disamina che seguirà, deve infine richiamarsi ilcostante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenzadi un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad unavalutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad unamera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare isingoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsidi fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenzadimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esameglobale degli elementi certi, per accertare se la – astratta – relativa ambiguità diciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi,consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio”e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora leipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concretoriscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose edella normale razionalità umana (ex multis, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020,dep. 2021, Rv. 280605 – 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941; Sez.1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321).1.4.1. A questo proposito, occorre ulteriormente rilevare – basandosi alcunidei ricorsi su una richiesta di nuova valutazione delle risultanze probatorie – che,con specifico riferimento all’interpretazione delle risultanze delle intercettazionidelle conversazioni ambientali e telefoniche, il giudice di merito è libero diritenere che l’espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione,un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contestoespressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto ilcomplesso probatorio, che l’uso di un determinato termine indica altro, anchetenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n.35593 del 17/05/2016, Rv. 267650). Inoltre, deve ricordarsi che, nell’attribuiresignificato ai contenuti delle intercettazioni, il giudice del merito deve daremostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. Etale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ovesi ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre èpossibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazionediversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza deltravisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risultidecisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 1532 del 09/09/2020, dep. 2021, nonmassimata).1.4.2. Con particolare riferimento al caso di conversazioni intercorse tral’imputato e altri soggetti intranei alla medesima associazione, inconsapevolidella captazione in corso, le stesse non sono assimilabili a dichiarazioni “derelato”, soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria, ma hanno valoredi prova diretta, in quanto i loro contenuti sono frutto di un patrimonio condiviso,derivante dalla circolazione, all’interno del sodalizio, di informazioni e notizierelative a fatti di interesse comune degli associati (ex plurimis, Sez. 2, n. 49082del 17/04/2018, Rv. 274808).2. Le considerazioni appena svolte si attagliano pienamente al ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], che deve essere dichiarato inammissibile.2.1. La difesa contesta – senza alcuno specifico riferimento alla motivazionedel provvedimento impugnato, né a quella della sentenza di primo grado – laritenuta sussistenza del reato associativo, sul rilievo che i contatti avvenuti nonsarebbero dimostrativi di una stabilità di rapporti, e sostiene che, a seguito dellariforma intervenuta nel 2024, né il reato associativo né il reato scopo potrebberoessere ritenuti sussistenti, mancando la prova del superamento della soglia dipunibilità di 15 kg convenzionali.2.2. Preliminarmente, quanto all’esistenza dell’associazione e al ruoloricoperto da [OSCURATO:PERSONA] al suo interno, vanno richiamate le considerazioni svoltedalla sentenza impugnata, in totale continuità con quella di primo grado, checorrettamente valorizza in chiave accusatoria la rinuncia ai motivi di merito dialcuni degli imputati, che cristallizza le loro posizioni. In sintesi, limitandosiall’analisi delle impugnazioni degli imputati odierni ricorrenti, va rilevato chel’associazione, che vedeva a capo [OSCURATO:PERSONA], il quale curava gliapprovvigionamenti, manteneva i rapporti con i fornitori, tra cui [OSCURATO:PERSONA], davadisposizioni per i prelievi, i trasporti e le consegne, effettuava le trattative con gliacquirenti.[OSCURATO:PERSONA] avevano il ruolo di capi e promotori, comedagli stessi ammesso (pag. 12 della sentenza impugnata) quali stabili punti diriferimento per la risoluzione di problemi vari, come il recupero dei crediti vantatinei confronti di alcuni clienti. [OSCURATO:PERSONA] i fornitori collaboratori di [OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], con la loro stabile e consapevole disponibilità, contribuivanoin maniera significativa alla sopravvivenza e al profitto del sodalizio, sia pure inposizione subordinata.Quanto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza correttamenteevidenzia che la non esclusività del rapporto di fornitura non esclude lasussistenza dell’associazione partecipazione dell’imputato alla stessa,analiticamente descritta in sentenza (pagg. 15 e seguenti).2.3. [OSCURATO:PERSONA] a prescindere dall’assoluta genericità della prospettazionedifensiva, la quale non richiama neanche a fini di critica ai passaggi motivazionaliri levanti, deve ri levarsi come la stessa sia preclusa e, comunque,manifestamente infondata.Le doglianze possono essere trattate congiuntamente e unitamente almotivo proposto nell’interesse di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso presentatodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (i reati scopo sono quelli del capo N per [OSCURATO:PERSONA] e del capo [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA]).2.3.1. Occorre ricordare, sul punto, che, in tema di contrabbando, lasopravvenuta depenal izzazione di parte dei reati-f ine per effettodell’innalzamento della soglia di punibilità, ex art. del 84 d.lgs. 26 settembre2024, n. 141, impone al giudice di verificare la persistente rilevanza penaledell’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in quanto,ferma restando l’autonomia del reato associativo, è necessario che il relativoprogramma abbia carattere criminoso, alla luce dei quantitativi movimentati(Sez. 3, n. 14864 del 17/03/2026, Rv. 289785 - 01).2.3.2. Va preliminarmente osservato che, sulla base degli atti a disposizionedi questa Corte, tale questione non risulta tempestivamente prospettata alladelibazione della Corte d’appello nelle conclusioni dei ricorrenti, sicché essaappare inammissibile in quanto preclusa.Essa è comunque manifestamente infondata perché, nel caso di specie, iquantitativi oggetto delle trattative e delle conseguenti consegne, sono sempreampiamente superiori alla soglia di rilevanza penale.Già la sentenza di primo grado – espressamente richiamata e condivisa dallaCorte d’appello (pag. 10) – conteneva ripetuti richiami alle intercettazioni conrelativi riferimenti, al plurale, alle “casse” “ossia a cartoni contenenti cinquantastecche di TLE per un peso complessivo di dieci chili” (pag. 22 sentenza di primogrado), ovvero 10.000 sigarette.Sul piano normativo, l’art. 84, comma 1, del d.lgs. n. 141 del 2024(richiamato come reato fine per la configurazione dell’associazione dall’art. 86del medesimo d.lgs.), sanziona con la reclusione da due a cinque anni «chiunqueintroduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territoriodello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15chilogrammi convenzionali, come definiti dall’articolo 39-quinquies del testounico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», a norma del quale ilchilogrammo convenzionale è pari, per quanto qui interessa, a 1.000 sigarette;con la conseguenza che già due “casse” di sigarette superano la soglia dipunibilità.Le difese trascurano di considerare che gli ordinativi e le consegnedocumentati dalle numerose intercettazioni ed oggetto dei capi di imputazione,così come i sequestri operati, hanno sempre riguardato quantitativi di più cassedi sigarette, come evidenziato dalle sentenze di merito; sicché non vi è alcundubbio sull’ampio superamento delle nuove soglie di punibilità per ciascuno deidelitti scopo e sulla conseguente configurabilità dell’associazione. Si vedano, adesempio, i brani riportati nella sentenza del GUP: p. 24 (“sono 5 casse e 5casse”), p. 91 (“50 casse”), p. 146 (“tutte e 11 le casse”), p. 149 (“tre casse”),p. 191 (“quelle 5 casse”), p. 214 (“ho contato 2 casse”), p. 215 (“mi hai portato20 casse”), p. 221 (“mi servono 15 casse”), p. 223 (“le quattro casse”), p. 259(“falle dividere le casse”), p. 274 (“vieniti a prendere queste due casse”), p. 346(“se mi procuri una 20 di casse”), p. 400 (“qua non stai parlando di 50 casse disigarette solamente al mese”).3. Inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], presentato con unico atto insiemecon [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA]. Con il motivo di doglianza, l’imputato afferma di avererinunciato in appello alle censure sulla responsabilità penale (per il capo R), mainsiste – come [OSCURATO:PERSONA], la cui doglianza può essere qui trattatacongiuntamente – sull’esclusione dell’aggravante di transnazionalità, sostenendodi non avere mai saputo che il camion provenisse dalla Romania e daun’organizzazione criminale ivi operante.[OSCURATO:PERSONA] in questo caso, le censure difensive si risolvono in un tentativo dirivisitazione della motivazione delle sentenze di primo e secondo grado(quest’ultima alle pagg. 47 e ss.), i cui argomenti si saldano logicamente.È sufficiente qui ricordare, in ogni caso, come le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] ePatriciello siano legate alla ricezione di un carico di tabacco di contrabbando, cheveniva trasportato all’interno di un mezzo pesante proveniente dall’estero, delpeso complessivo di 6 t, attraverso tale Unger (in Gricignano di Aversa, il 29maggio 2017). La difesa non considera criticamente le fonti di prova,rappresentate dalle telecamere di videosorveglianza sulla dinamica dei fatti. Adifferenza di quanto asserito dai ricorrenti, vi era un gruppo guidato da taleAnghel, con viaggi internazionali in più paesi e con la presenza di siti distoccaggio a disposizione. Vi erano camion, telefoni, strumenti in grado dioccultare il tabacco, quali pannelli impiegati nel settore edile, oltre a depositi inpiù nazioni. Né le difese riescono a scardinare sul piano logico l’affermazionedella sentenza di appello secondo cui gli imputati avevano dato conto, nellaconversazione intercettata prima dell’arresto in fragranza, dell’esistenzadell’associazione estera.4. [OSCURATO:PERSONA] le impugnazioni proposte nell’interesse di D’[OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibili.4.1. I motivi di ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], riferiti all’erronea applicazionedella recidiva e alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche suquesta, per omessa valutazione sul punto, sono inammissibili.La difesa non prospetta, neanche con il ricorso per cassazione, ragioni difondatezza delle censure proposte in appello sul punto, limitandosi a criticare latecnica motivazionale della sentenza, senza richiamare né i fatti per cui siprocede né i precedenti penali e la loro supposta irrilevanza al fine di valutareuna crescente pericolosità del soggetto.Deve osservarsi che la Corte territoriale ha rimodulato complessivamente,con generale favore per gli imputati, i trattamenti sanzionatori, ritenendo invececonsolidate per la maggior parte di loro, tra cui D’[OSCURATO:PERSONA] – per mancataimpugnazione o per rinuncia all’impugnazione – le affermazioni relative allaconsistenza dei reati commessi, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilosoggettivo.In punto di recidiva, si sono correttamente confermate le statuizioni di primogrado, facendo riferimento ai plurimi precedenti penali, alla gravità dei fatti,all’assenza di un’effettiva resipiscenza, con affermazioni che si attaglianopienamente a tutte le posizioni.Generosamente riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in viagenerale a tutti i soggetti coinvolti, pur in presenza di fatti rilevanti, la sentenzaimpugnata ha poi evidenziato come – proprio alla luce di quanto accertato – talicircostanze debbano essere valutate come equivalenti alle recidive, per gliimputati ai quali queste sono state applicate, giungendo comunque, quanto aD’[OSCURATO:PERSONA], al riconoscimento di continuazione esterna e ad una pena,complessivamente assai modesta, di anni due di reclusione (in luogo degli annitre e mesi quattro irrogati in primo grado).4.2. Sul secondo ricorso, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che presenta un motivocomune per D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], valgono le considerazioni giàsvolte sub 2.1. e ss., circa il reato associativo, la sua configurabilità, ilsuperamento delle soglie di punibilità.Quanto al profilo della continuazione, deve ricordarsi che, la graduazionedella pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati inmisura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche inmaniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri dicui all’art. 133 cod. pen. (ex plurimis, Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv.288800), essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del poterediscrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (ex plurimis, Sez. 6, n. 44428 del05/10/2022, Rv. 284005).Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie, a fronte di un aumento di solicinque mesi per il reato satellite di cui al capo Q) e di soli sette mesi direclusione per il reato giudicato con altra sentenza; con la conseguenza che lamancanza di motivazione lamentata dalla difesa risulta manifestamenteinsussistente.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto dal medesimo difensore con unico attoinsieme con quello di [OSCURATO:PERSONA], si articola su una censura in punto di pena,quanto al capo A, che deve essere ritenuta inammissibile.Valgono, quanto al trattamento sanzionatorio, le considerazioni già svolte sub4.1. circa la piena legittimità di una motivazione complessiva, che si attagli,come nel caso di specie, alle posizioni di più imputati, per i quali, come perMilano, vi è un’adeguata considerazione dei fatti di reato e del loro contributoagli stessi.In ogni caso, deve rilevarsi come le argomentazioni difensive siano generiche,laddove richiamano un ruolo subordinato di Milano rispetto a [OSCURATO:PERSONA] edaffermano che egli ha commesso meno reati fine ed è caratterizzato da un minornumero di precedenti specifici e da un dolo meno intenso. Dalla sentenzaemerge, infatti, un’ampia descrizione del ruolo di Milano, soggetto recidivoreiterato specifico e arrestato in flagranza di reato (pagg. 40-47), che giustificapienamente, sul piano logico, il trattamento sanzionatorio a lui riservato,comunque complessivamente modesto – perché al di sotto del medio edittale –in relazione alla significatività del suo apporto al sodalizio (v. sopra, par. 1.2.1.).6. È inammissibile anche il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], concui ci si duole della mancata risposta alla richiesta difensiva di riconoscere lacontinuazione tra i fatti in giudizio e quelli già giudicati dalla Corte d’appello diSalerno con sentenza del 14 dicembre 2022.La difesa reitera generiche asserzioni, prive di riferimenti a dati concreti e nonconsidera la motivazione della sentenza impugnata (pag. 52), con la quale sievidenzia come, al di là della coincidenza temporale tra le condotte edell’omogeneità tipologica dei reati, i fatti non sono sovrapponibili neppure inparte. Sono infatti diversi i complici, i luoghi interessati dal commercio, i territorisu cui la compagine manifestava la propria forza espansiva, evidenziandosil’esistenza di un gruppo autonomo nuovo e diverso. Tale situazione, secondo lacorretta valutazione della Corte territoriale, rende impossibile evincere in capoall’imputato un’originaria unitaria risoluzione luminosa, che avrebbe ingeneratola scelta di aderire ad entrambi i reati associativi condividendone fin dall’inizio idistinti programmi.7. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] – come visto, proposto con unico attoinsieme con quelli di D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – è inammissibile.Sulla doglianza difensiva, comune a quella di D’[OSCURATO:PERSONA], possono essererichiamate le considerazioni già svolte sub 2.1. e ss. e sub 4.1. e 4.2.8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che si compone di un unico motivo di doglianzariferito all’applicazione della recidiva, è anch’esso inammissibile.Possono essere qui richiamate le considerazioni già svolte sub 4.1. circa lacorretta conferma delle statuizioni di primo grado in punto di recidiva, essendosufficiente il riferimento ai plurimi precedenti penali, alla gravità dei fatti,all’assenza di un’effettiva resipiscenza, con affermazioni che si attaglianopienamente a tutte le posizioni, specialmente se caratterizzate, come quella diOrabona [OSCURATO:PERSONA], dalla non contestazione della responsabilità penale, della gravitàdei fatti, del ruolo dell’imputato.9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che si compone di un’unica doglianza, èfondato.La difesa lamenta l’omessa valutazione delle censure di cui al secondo motivodi appello – non oggetto di rinuncia – con le quali si contestava la qualificazionegiuridica dei fatti ascritti all’imputato, rispettivamente di partecipazione adoperazioni di vendita (capo D) e di acquisto (capi Q e T).Deve rilevarsi che la sentenza impugnata, nell’analizzare il capo D), affermache [OSCURATO:PERSONA] – unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – èsostanzialmente rinunciante “al merito nel presente procedimento” (pag. 40) erinunciante “a coltivare le doglianze di merito” (pag. 42). Tale conclusione ècorretta e non contestata quanto al capo A); mentre emerge dagli atti,puntualmente richiamati nel ricorso – dichiarazione del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA],all’udienza del 28 novembre 2024 e nota ivi depositata – che non vi era statarinuncia ai motivi sui capi D), Q) e T). Su tali censure, quindi, la motivazionedella Corte di appello risulta mancante; con la conseguenza che la sentenzaimpugnata deve essere annullata con rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente ai reati di cui ai capi D, con la già rilevata esclusione dellacondotta del 26 gennaio 2017, Q e T dell’imputazione.10. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], riferito all’aggravante ditransnazionalità per il capo R), è inammissibile.È sufficiente qui richiamare le considerazioni già svolte sub 3., dove si èrilevata la comunanza di tale censura con quella di [OSCURATO:PERSONA].11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], presentato con unico atto in comune con PizzoNicola, è fondato limitatamente al primo motivo ed è inammissibile nel resto.11.1. La difesa correttamente si duole del fatto che le circostanze attenuantigeneriche, riconosciute dalla Corte d’appello, siano state bilanciate con unarecidiva inesistente. Il precedente penale posto a suo fondamento è in realtàsuccessivo ai fatti oggetto del presente procedimento: il fatto alla base dellarecidiva (per il quale però [OSCURATO:PERSONA] è stato però giudicato in altro procedimento)coincide con il capo M di questo procedimento, commesso il 10 ottobre 2017,mentre i fatti per cui l’imputato è stato condannato nel presente procedimentosono del 1° ottobre 2017 (capo a) e del maggio 2017 o precedenti (capo L); inogni caso, la condanna per il fatto posto alla base della recidiva è comunquesuccessiva alla commissione dei reati nel presente procedimento e non emergonoaltri reati a sostegno della recidiva stessa.Ne consegue l’esclusione della recidiva, con conseguente dichiarazione diestinzione per prescrizione del reato di cui al capo L); si tratta, infatti, di piùcondotte, contestate come commesse fino al 19 maggio 2017. Facendoapplicazione dei criteri di cui agli artt. 157, primo comma, e 161, secondocomma, cod. pen., il termine complessivo di prescrizione è di sette anni e seimesi, giungendosi così al 19 novembre 2024, a cui vanno aggiunti 520 giorni disospensione della prescrizione, per arrivare, al più tardi, al 23 aprile 2026.La sentenza impugnata deve essere dunque annullata, nei confronti di PizzoCiro, quanto alla recidiva, che deve essere esclusa, e quanto al reato di cui alcapo L), perché estinto per prescrizione (non emergendo né dagli atti né dallaprospettazione delle parti alcun elemento che consenta un proscioglimento nelmerito, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.); deve disporsi rinvio ad altrasezione della Corte di appello di Napoli, per la rideterminazione del trattamentosanzionatorio, a cui questa Corte non può procedere direttamente, in mancanzadi parametri univoci sufficientemente vincolanti desumibili dalle sentenze dimerito.11.2. Inammissibile è il secondo motivo di doglianza, con cui la difesa lamentacome il trattamento sanzionatorio di [OSCURATO:PERSONA] sia più gravoso di quello di PizzoNicola, pur non essendovi elementi differenziali (ad esclusione della recidiva perPizzo [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe, come visto, inesistente).Come già osservato, la sentenza impugnata deve essere ritenuta logicamentecorretta nella misura in cui si attesta su pene assai modeste in relazione siaall’entità dei fatti sia alla personalità dei soggetti coinvolti; mentre laprospettazione difensiva si basa su una pretesa assimilabilità tra la posizione diPizzo [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto del fatto che la pena baseper il reato associativo è stato determinata in una stessa misura, ampiamenteinferiore al medio edittale, e che [OSCURATO:PERSONA] non ha un unico reato satellite,dovendosi considerare anche i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Napolidell’11 ottobre 2017, che sono comunque indice di una più spiccata negativitàdella sua personalità.11.3. Analoghe considerazioni valgono quanto all’ultimo motivo di ricorso,proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].È sufficiente qui richiamare i principi enunciati sub 4.1. e 4.2. circa il ridottoonere motivazionale che incombe sul giudice in caso di aumenti che, come per gliodierni ricorrenti, sono stati applicati in misura assai contenuta, nell’ambito diuna motivazione globale sul trattamento sanzionatorio diretta a mitigare le peneirrogate in primo grado, in accoglimento delle doglianze difensive sul punto.12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – come visto, presentato con unico atto incomune con [OSCURATO:PERSONA] – è anche esso inammissibile.Valgono, sul motivo comune a [OSCURATO:PERSONA], relativo agli aumenti per lacontinuazione, le considerazioni appena svolte.Quanto alla doglianza presentata nell’esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA], circauna pretesa esiguità della riduzione di pena applicata per le circostanzeconsiderazioni già svolte circa la correttezza della tecnica motivazionale adottatain punto di complessivo trattamento sanzionatorio da parte della Corte d’appello.In particolare, i giudici di secondo grado hanno generosamente valorizzato larinuncia ai motivi di appello quale indice di resipiscenza, applicando le attenuantigeneriche in funzione riequilibratrice, dovendosi notare come la diminuzione diun sesto si collochi sul medio edittale e, dunque, non necessiti di particolaremotivazione, per di più nell’ambito di un trattamento sanzionatorio molto blando.13. Le argomentazioni appena svolte in relazione alla pena e agli aumenti perla continuazione, quanto ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si attaglianopienamente anche al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deve perciò essereritenuto inammissibile.Trovano applicazione, anche in relazione alla sua posizione, i principi giàenunciati circa l’onere motivazionale del giudice, in presenza di un trattamentosanzionatorio complessivamente modesto, sia quanto alla pena base sia quantoagli aumenti per la continuazione, che tiene comunque conto delle censureproposte dagli imputati in grado di appello. Del tutto arbitraria risulta, poi, laricostruzione difensiva circa le differenziazioni operate tra le posizioni dei variimputati, perché è basata su una visione parziale del quadro istruttorio,[OSCURATO:PERSONA] nell’associazione, senza una considerazione complessiva dellamotivazione circa l’entità dei fatti e la personalità degli imputati, desumibile siadalla sentenza di primo grado sia da quella di appello.14. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile,perché sottoscritto da difensore non abilitato al patrocinio davanti allegiurisdizioni superiori. E la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da parte deldifensore non iscritto nell’albo speciale determina sempre, ai sensi dell’art. 613cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione (ex plurimis, Sez. 6,n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Rv.269690).15. L’impugnazione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico attocontenente anche il ricorso di Milano, è inammissibile.Esso lamenta due duplicazioni del capo di accusa relativamente ai fattiavvenuti il 16 febbraio 2017, contestati, secondo la difesa, sia al capo E) che alcapo D), e ai fatti avvenuti il 7 aprile 2017, contestati secondo la difesa sia alcapo F) che al capo D), ma non tiene conto in modo specifico del dato istruttorioe della motivazione del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] a prescindere da tale assorbente, considerazione, deve rilevarsi che, inmodo del tutto logico e coerente, la Corte d’appello ha espressamente richiamato(pag. 10) la motivazione della sentenza di primo grado e – per quanto quiinteressa – ha rinviato (pag. 41) alle intercettazioni per i fatti di cui al capo D). Iltema posto dal ricorrente è affrontato anche dalla sentenza di primo grado(pagg. 131 e 179-180), che ha escluso la duplicazione dei fatti, chiarendo che icapi E) ed F) riguardano la detenzione in deposito del tabacco ivi rinvenuto, chenon era solo quello oggetto delle ultime consegne indicate al capo D).16. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui ai capi D, conesclusione della condotta del 26 gennaio 2017, Q e T dell’imputazione, con rinvioad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.La sentenza deve altresì essere annullata senza rinvio nei confronti di PizzoCiro, quanto alla recidiva, che va esclusa, e quanto al reato di cui al capo L,perché estinto per prescrizione; con rinvio ad altra sezione della Corte di appellodi Napoli, per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso di PizzoCiro deve essere dichiarato inammissibile nel resto.Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], CarnicelliGennaro, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PriscoSalvatore, [OSCURATO:PERSONA].Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente ai reati di cui ai capi D, con esclusione della condotta del 26gennaio 2017, Q e T dell’imputazione, e rinvia ad altra sezione della Corted’appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quantoalla recidiva, che esclude, e quanto al reato di cui al capo L, perché estinto perprescrizione; rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per ladeterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto ilricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’OnofrioCiro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RispoliCiro e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sommadi € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33611/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris