CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48129/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OOKBB5L) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione è basato su censure non consentite o, comunque, manifestamente infondate. 1.2. La Corte di appello ha dato congrua e corretta motivazione del mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto ex art. 4, comma 3 seconda parte, della legge n. 110 del 1975. Al riguardo ha messo in evidenza che le modalità della condotta e le caratteristiche del coltello (l'imputato è stato fermato in prossimità di una farmacia in orario serale con addosso un taglierino con undici centimetri di lama) deponevano per una marcata offesa dal bene giuridico protetto e che l'imputato, come attestato dai numerosi e gravi precedenti penali, aveva una personalità negativa. Ha espresso, quindi, valutazioni di merito che non possono essere sottoposte, appunto perché sostenute da adeguata e coerente motivazione, al sindacato di legittimità. Le affermazioni sono ineccepibili anche sul piano giuridico posto che è stato già più volte affermato da questa Corte di legittimità che "costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenl:i penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità." (Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640). 1.2. Quanto ai rapporti tra particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e lieve entità di cui all'art. 4, comma 3 seconda parte, della legge n. 110 del 1975 è erroneo l'assunto difensivo secondo cui le valutazioni richieste dai due istituti non possono essere fondate sulla medesima base fattuale. In senso contrario è stato precisato che "il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925; Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02). 2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma ch tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in