CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19161/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di DaOuda [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata; considerato che la prima censura del primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, risulta manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello, conformemente a quanto disposto dall'art. 131-bis cod. pen. e ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044) hanno congruamente indicato le ragioni ostative all'operatività della suddetta causa di non punibilità (si veda in particolare pag. 6 della impugnata sentenza); ritenuto che la seconda e la terza censura, relative, rispettivamente, all'omessa motivazione in ordine alla ritenuta destinazione alla vendita dei beni in sequestro, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 474 cod. pen., nonché all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione sulla base delle mere dichiarazioni del teste escusso, risultano entrambe riproduttive di profili di censura già dedotti in appello e già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda pag. 4 e 5 della impugnata sentenza), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, nonché volti anche ad ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali, estranea al sindacato di legittimità, anche tenuto conto della già dichiarata prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen., conforme del fatto storico presupposto rispetto al delitto di ricettazione; rilevato, pertanto, con assorbimento di ogni altra censure, anche con riferimento al contenuto della memoria, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1 P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 2