CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12480/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Portoghesi n. 12, presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege,– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE– intimate –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia – sez. n. 20 – n. 4478/2022,depositata il 17 novembre 2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 9 gennaio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 8484/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 12480/2026Data pubblicazione 04/05/20261. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, in data 29gennaio 2020, a [OSCURATO:PERSONA], già titolare della dittaindividuale “[OSCURATO:PERSONA], le intimazioni dipagamento n. 068 2018 90277776 76 000 del 31 agosto 2018e n. 068 2019 90091631 07 000 del 15 febbraio 2019, dianalogo contenuto, con le quali la invitava ad effettuare ilpagamento di:a) cartella di pagamento n. 06820140087936226000,notificata in data 1° dicembre 2014, avente ad oggettol’omesso versamento del [OSCURATO:PERSONA] anno 2011 con relativisanzioni ed interessi, per un importo pari ad € 95,16 esclusidiritti di notifica;b) cartella di pagamento n. 06820150085337360000,notificata in data 3 novembre 2015, avente ad oggettol’omesso versamento di sanzioni relative all’anno d’imposta2009, per un importo pari ad € 23.752,29 esclusi diritti dinotifica;c) avviso di addebito n. 36820150008254911000, notificato indata 21 novembre 2015, avente ad oggetto l’omessoversamento di somme aggiuntive relative al tardivo pagamentodi contributi IVS in misura fissa o entro il minimale, per unimporto pari ad € 16,61 esclusi diritti di notifica;d) avviso di accertamento n. T9PCO01133/2014, notificato indata 29 dicembre 2014, avente ad oggetto l’omessoversamento di IVA, IRAP, IRPEF e addizionali con interessi esanzioni, relativamente all’anno d’imposta 2009, per unimporto complessivo pari ad € 13.472,22 esclusi diritti dinotifica.R.G. N. 8484/2024 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 8484/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 12480/2026Data pubblicazione 04/05/20262. Avverso tali intimazioni di pagamento [OSCURATO:PERSONA] ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 51/2021,pubblicata l’8 marzo 2021, lo rigettava.3. Interposto gravame dalla contribuente, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n.4478/2022, pronunciata il 27 maggio 2022, e depositata insegreteria il 17 novembre 2022, accoglieva l’appello,annullando gli avvisi di intimazione impugnati, e compensandole spese di entrambi i gradi di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 15 aprile 2024).L’Agenzia delle Entrate – Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] sonorimasti intimati.5. Con decreto del 13 ottobre 2025 è stata quindi fissata perla discussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanzain camera di consiglio del 9 gennaio 2026, ai sensi degli artt.375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a duemotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entratededuce violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 27 e 17d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.Rileva, in particolare, che la sentenza di secondo grado eranulla per violazione del litisconsorzio necessario, non avendorilevato, la C.G.T. 2, la mancata notifica dell’atto di appelloR.G. N. 8484/2024 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 8484/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 12480/2026Data pubblicazione 04/05/2026all’Ufficio, che quindi non ha potuto partecipare al relativogiudizio.1.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione e falsaapplicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., nonché dell’art. 60,comma 1, lett. e), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva l’Ufficio ricorrente che la sentenza impugnata avevaerroneamente ritenuto non correttamente notificati gli attipresupposti rispetto alle intimazioni di pagamento impugnate,che invece erano stati regolarmente notificati secondo leregole vigenti ratione temporis.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è fondato.Come si evince dalle risultanze dell’interrogazione degli attidepositati nel fascicolo telematico del giudizio, non vi è provadell’avvenuta notifica dell’atto di appello a mezzo p.e.c. (comeobbligatoriamente previsto dalle vigenti né nei confrontidell’Agenzia delle Entrate, né nei confronti dell’Agenzia delleEntrate-Riscossione, entrambi contradditori necessari nelprocedimento di appello.Conseguentemente, risulta violato l’art. 53, comma 2, d.lgs.n. 546/1992, a mente del quale il ricorso in appello deveessere proposto «nei confronti di tutte le parti che hannopartecipato al giudizio di primo grado».Non essendo stato rispettato il litisconsorzio necessario nelgiudizio di appello, il ricorso deve quindi essere accolto, conla cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per nuovogiudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoR.G. N. 8484/2024 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 8484/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 12480/2026Data pubblicazione 04/05/2026della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederàanche alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.3. Il secondo motivo resta assorbito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione,cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, anche per la regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 9 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 8484/2024 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]