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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 38487/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso e la memoria integrativa con i quali si censura il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato difettando l'elemento oggettivo del reato.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Il motivo è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniato su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova.

Lo stesso è, in ogni caso privo di specificità riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata, che evidenzia puntualmente la ragione per la quale il luogo ove Tufano veniva sorpreso (androne del vano scale del proprio condominio) non poteva considerarsi pertinenza del suo appartamento.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] e p \re nsore [OSCURATO:PERSONA] V gna [OSCURATO:PERSONA] r",-5-í-:-.. 9 O S t T AT A \ T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso e la memoria integrativa con i quali si censura il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato difettando l'elemento oggettivo del reato. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. Il motivo è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniato su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova. Lo stesso è, in ogni caso privo di specificità riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata, che evidenzia puntualmente la ragione per la quale il luogo ove Tufano veniva sorpreso (androne del vano scale del proprio condominio) non poteva considerarsi pertinenza del suo appartamento. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] e p \re nsore [OSCURATO:PERSONA] V gna [OSCURATO:PERSONA] r",-5-í-:-.. 9 O S t T AT A \ T
Sentenza Cassazione n. 38487/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris