CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 1992
Cassazione n. 27833/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];p- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, è aspecifico e non consentito; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la prova della provenienza delittuosa del bene ricettato e dell'elemento soggettivo può essere desunta dalla natura dei beni detenuti e dalle modalità di detenzione che consentano di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita nonché dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condann P.Q.MEm le Cessosi o •e t E P [OSCURATO:PERSONA] • 23 LU. 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott_ssa K l "kwiente