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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40557/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624-bis, 61 n. 5 c.p.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando con gli unici due motivi articolati il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa secondo le conclusioni rassegnate in ricorso, come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

Esse sono anche meramente reiterative di profili già esposti in appello ed adeguatamente vagliati dal giudice di secondo grado (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata in cui si descrivono le caratteristiche dei beni oggetto di furto precisando che, di là dell'osservazione, peraltro priva di riscontro, svolta dalla difesa in ordine alla capacità economica della persona offesa, non possono ritenersi affatto di valore irrisorio l'avviatore pneumatico e il personal computer contenente per di più dati rilevanti per la società; e, quanto alla minorata difesa, si precisa come essa sia ravvisabile nel caso di specie perché l'imputato, a prescindere dall'ora notturna, si introdusse in un ufficio privo di servizio di guardiania, di un sistema di allarme, e di mezzi di controllo a distanza, potendo così agire indisturbato).

La memoria depositata dal difensore del ricorrente non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624-bis, 61 n. 5 c.p. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando con gli unici due motivi articolati il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa secondo le conclusioni rassegnate in ricorso, come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. Esse sono anche meramente reiterative di profili già esposti in appello ed adeguatamente vagliati dal giudice di secondo grado (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata in cui si descrivono le caratteristiche dei beni oggetto di furto precisando che, di là dell'osservazione, peraltro priva di riscontro, svolta dalla difesa in ordine alla capacità economica della persona offesa, non possono ritenersi affatto di valore irrisorio l'avviatore pneumatico e il personal computer contenente per di più dati rilevanti per la società; e, quanto alla minorata difesa, si precisa come essa sia ravvisabile nel caso di specie perché l'imputato, a prescindere dall'ora notturna, si introdusse in un ufficio privo di servizio di guardiania, di un sistema di allarme, e di mezzi di controllo a distanza, potendo così agire indisturbato). La memoria depositata dal difensore del ricorrente non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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