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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10211/2024

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30605- 20 21 R.G. proposto da: MINISTERO del LAVORO e delle [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difesorappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del liquidatorepro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Gracchi, n. 126, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 6538/2021della Corte d’Appello di Roma; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 .

Così deciso in Roma,il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30605- 20 21 R.G. proposto da: MINISTERO del LAVORO e delle [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difesorappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del liquidatorepro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Gracchi, n. 126, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 6538/2021della Corte d’Appello di Roma; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,il 1