CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 08978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERLOCUTORIA sul ricorso n. 22492/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via della [OSCURATO:PERSONA], n. 201 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1539/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/01/2019; F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22492/2019 Numero sezionale 393/2022 Numero di raccolta generale 8978/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del Data pubblicazione 18/03/2022 08/03/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma n. 1539 del 22/01/2019 che ha accolto un’opposizione ad estratti di ruolo, fondata sull’omessa notifica della cartella di pagamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e sulla conseguente prescrizione del credito per sanzioni, deducendo illegittimità della liquidazione dei compensi sotto i minimi e nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti soltanto è rivolto il ricorso, è rimasta intimata. La causa è stata chiamata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell’art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197], per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e non risulta il deposito di memorie di parte. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rileva che [OSCURATO:PERSONA] è difeso, in questa sede di legittimità, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura alle liti, rilasciata su foglio allegato al ricorso, spillato allo stesso, e nella quale vi è un generico riferimento al «giudizio di cassazione di cui al ricorso che precede», senza alcun altro riferimento alla sentenza che si intende impugnare. La procura, così come risultante dal foglio allegato al ricorso, rientra nell’ambito della questione rimessa alle Sez. U dall’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 6946 di questa Corte, relativa alla procura alle liti per il giudizio di cassazione rilasciata su foglio separato, allegato o congiunto al ricorso. Ud. 08/03/2022 CC R.G.N. 22492/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22492/2019 Numero sezionale 393/2022 Numero di raccolta generale 8978/2022 Data pubblicazione 18/03/2022 A tanto consegue che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 8 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 22492/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6