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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05295/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Palermo con ordinanza del 28/1/2021 in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., con riferimento alla partecipazione alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Palermo il 12/2/2021 ha confermato il provvedimento genetico in quella sede impugnato.

2. Il ricorso si fonda su due motivi di impugnazione:

2.1. Con il primo sono stati dedotti la violazione degli artt. 292 comma 2 lett. b) cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., ed il vizio di motivazione con riferimento all'assunto del provvedimento impugnato secondo cui la contestazione dei fatti ascritti al ricorrente sarebbe stata sufficientemente delineata nel provvedimento impugnato: ad avviso del ricorrente, invece, gli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestato non sarebbero stati adeguatamente descritti, non risultando indicata in forma precisa la materialità della condotta attraverso la quale il Fiorentino avrebbe realizzato la sua partecipazione alla famiglia mafiosa in questione.

Da qui la dedotta impossibilità per l'indagato di comprendere la contestazione rivoltagli.

2.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza in relazione alla fattispecie criminosa contestatagli.

Si assume nel ricorso che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe lacunosa, in quanto conferisce valore indiziario a tre incontri del Fiorentino con soggetti ritenuti organici al sodalizio criminoso, del cui oggetto non viene data contezza, n risulta registrata alcuna conversazione.

Viene contestata anche la valorizzazione, da parte del Tribunale del riesame, di un ulteriore incontro - il 14/12/2019 - in relazione al quale si assume che la conversazione intercettata sarebbe incerta nel suo effettivo significato, non risultando nemmeno individuato il soggetto che avrebbe ricevuto l'intimidazione.

Analogamente, viene contestato il significato attribuito alla conversazione captata il 22/2/2020, in relazione ad un'azione criminosa perpetrata ai danni di un tabaccaio, i cui proventi comunque non sarebbero confluiti nelle casse della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], ed infine si contesta la rilevanza indiziaria attribuita all'indicazione di incontrare "Salvo" rivolta da un coindagato ad un terzo, riportata alla pag. 10 dell'ordinanza.

In definitiva, il ricorrente contesta l'omessa considerazione del rilevante arco temporale della condotta contestatagli, in contrasto con poche conversazioni captate in un arco limitato di tempo, contesta il significato attribuito agli incontri con altri soggetti e, infine, contesta anche il significato attribuito alla conversazione del 14/47020 senza alcun riscontro dell'attività asseritamente criminale del ricorrente.

3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.. [OSCURATO:PERSONA] 4.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, anche quando non fuoriesce dai limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

4.1. È manifestamente infondato, in primo luogo, il motivo di ricorso con il quale la difesa si duole che nell'ordinanza impugnata gli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata al ricorrente non sarebbero stati "descritti con la dovuta minuziosità", in quanto tale "minuziosità" non è in alcun modo richiesta dal dettato normativo, né compatibile con lo stato del procedimento.

Come la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia di misure cautelari ha già avuto modo di evidenziare, infatti, ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., la «descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate» può avvenire mediante indicazione sintetica delle condotte quando di queste sia data concreta specificazione tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nel contesto motivazionale dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. (Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, Rv. 279898).

Ciò anche perché il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previsto dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che esso può dirsi soddisfatto allorché le condotte addebitate siano indicate in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficiente una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio (così Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505 che, in motivazione, ha evidenziato la diversità tra l'art. 417 cod. proc. pen. che, per la richiesta di rinvio a giudizio, richiede l'enunciazione dell'addebito "in forma chiara e precisa" e l'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. che richiede, invece, la "descrizione sommaria del fatto", con ciò dimostrandosi che l'imputazione si cristallizza solo al momento dell'esercizio dell'azione penale).

Nel caso in esame l'informazione dell'indagato circa il tenore delle accuse contestategli soddisfa pienamente i requisiti richiesti, in quanto il Fiorentino risulta accusato di far parte, insieme a numerose persone - alcune delle quali specificamente indicate nell'atto, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri - dell'associazione mafiosa denominata "[OSCURATO:PERSONA]", ed in particolare della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], in virtù di una stabile "affiliazione" consentita dalla sponsorizzazione del sodale Billeci, come rimarcato dallo stesso ricorrente in una conversazion intercettata, con conseguente disponibilità assicurata dal ricorrente al sodalizio per il perseguimento dei fini di questo, costituiti dalla realizzazione di delitti contro la vita, l'incolumità individuale ed il patrimonio così da acquisire la gestione o comunque il controllo diretto delle attività economiche nel territorio, grazie alla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà ad essa conseguente.

L'ordinanza impugnata ha, quindi, dato adeguatamente conto degli assidui rapporti intrattenuti dal Fiorentino con diversi esponenti del sodalizio criminoso, anche apicali, quali il Vitamia e l'Adelfio, e prevalentemente con i coindagati Billeci, Giordano e Mancuso, della sua partecipazione ad incontri riservati in relazione ai quali riceveva convocazioni diramate con estrema cautela anche tramite terze persone, e della disponibilità offerta dal Fiorentino ai vertici del sodalizio criminoso nel compimento di azioni estorsive in danno di operatori economici della zona di competenza del gruppo, come quella realizzata personalmente ai danni di un tabaccaio, pur se poi, in violazione delle regole del sodalizio, i proventi del delitto erano stati incassati interamente da altro sodale, come emerso da conversazioni intercettate.

Da ciò era derivata una sorta di progressione in carriera del ricorrente all'interno della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], tanto che dalle conversazioni intercettate nel corso di un incontro con il sodale [OSCURATO:PERSONA] emergeva essergli riconosciuto un vero e proprio potere autorizzatorio in relazione ai traffici di stupefacenti nella piazza di spaccio della borgata marinara di Sferracavallo, rientrante nel mandamento di competenza della famiglia di [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Con l'esposizione degli elementi sopra indicati il Tribunale del riesame ha dato adeguatamente conto dei gravi indizi di colpevolezza da cui è raggiunto il ricorrente in ordine al reato ascrittogli, sicché deve ritenersi inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, in quanto volto a contestare il merito della decisione impugnata: in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, invece, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano - come nel caso di specie - in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628).

Il controllo di legittimità in ordine alla valutazione, da parte del Tribunale del riesame, dello spessore degli indizi, delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, pertanto, è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, entrambi ravvisabili negli elementi come sopra ricordati, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25/05/1995, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al • versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di ( trétiril.1 colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro cluEtin'A P-- P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in camera di consiglio il 28 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Palermo con ordinanza del 28/1/2021 in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., con riferimento alla partecipazione alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Palermo il 12/2/2021 ha confermato il provvedimento genetico in quella sede impugnato. 2. Il ricorso si fonda su due motivi di impugnazione: 2.1. Con il primo sono stati dedotti la violazione degli artt. 292 comma 2 lett. b) cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., ed il vizio di motivazione con riferimento all'assunto del provvedimento impugnato secondo cui la contestazione dei fatti ascritti al ricorrente sarebbe stata sufficientemente delineata nel provvedimento impugnato: ad avviso del ricorrente, invece, gli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestato non sarebbero stati adeguatamente descritti, non risultando indicata in forma precisa la materialità della condotta attraverso la quale il Fiorentino avrebbe realizzato la sua partecipazione alla famiglia mafiosa in questione. Da qui la dedotta impossibilità per l'indagato di comprendere la contestazione rivoltagli. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza in relazione alla fattispecie criminosa contestatagli. Si assume nel ricorso che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe lacunosa, in quanto conferisce valore indiziario a tre incontri del Fiorentino con soggetti ritenuti organici al sodalizio criminoso, del cui oggetto non viene data contezza, n risulta registrata alcuna conversazione. Viene contestata anche la valorizzazione, da parte del Tribunale del riesame, di un ulteriore incontro - il 14/12/2019 - in relazione al quale si assume che la conversazione intercettata sarebbe incerta nel suo effettivo significato, non risultando nemmeno individuato il soggetto che avrebbe ricevuto l'intimidazione. Analogamente, viene contestato il significato attribuito alla conversazione captata il 22/2/2020, in relazione ad un'azione criminosa perpetrata ai danni di un tabaccaio, i cui proventi comunque non sarebbero confluiti nelle casse della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], ed infine si contesta la rilevanza indiziaria attribuita all'indicazione di incontrare "Salvo" rivolta da un coindagato ad un terzo, riportata alla pag. 10 dell'ordinanza. In definitiva, il ricorrente contesta l'omessa considerazione del rilevante arco temporale della condotta contestatagli, in contrasto con poche conversazioni captate in un arco limitato di tempo, contesta il significato attribuito agli incontri con altri soggetti e, infine, contesta anche il significato attribuito alla conversazione del 14/47020 senza alcun riscontro dell'attività asseritamente criminale del ricorrente. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.. [OSCURATO:PERSONA] 4.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, anche quando non fuoriesce dai limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. 4.1. È manifestamente infondato, in primo luogo, il motivo di ricorso con il quale la difesa si duole che nell'ordinanza impugnata gli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata al ricorrente non sarebbero stati "descritti con la dovuta minuziosità", in quanto tale "minuziosità" non è in alcun modo richiesta dal dettato normativo, né compatibile con lo stato del procedimento. Come la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia di misure cautelari ha già avuto modo di evidenziare, infatti, ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., la «descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate» può avvenire mediante indicazione sintetica delle condotte quando di queste sia data concreta specificazione tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nel contesto motivazionale dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. (Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, Rv. 279898). Ciò anche perché il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previsto dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che esso può dirsi soddisfatto allorché le condotte addebitate siano indicate in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficiente una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio (così Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505 che, in motivazione, ha evidenziato la diversità tra l'art. 417 cod. proc. pen. che, per la richiesta di rinvio a giudizio, richiede l'enunciazione dell'addebito "in forma chiara e precisa" e l'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. che richiede, invece, la "descrizione sommaria del fatto", con ciò dimostrandosi che l'imputazione si cristallizza solo al momento dell'esercizio dell'azione penale). Nel caso in esame l'informazione dell'indagato circa il tenore delle accuse contestategli soddisfa pienamente i requisiti richiesti, in quanto il Fiorentino risulta accusato di far parte, insieme a numerose persone - alcune delle quali specificamente indicate nell'atto, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri - dell'associazione mafiosa denominata "[OSCURATO:PERSONA]", ed in particolare della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], in virtù di una stabile "affiliazione" consentita dalla sponsorizzazione del sodale Billeci, come rimarcato dallo stesso ricorrente in una conversazion intercettata, con conseguente disponibilità assicurata dal ricorrente al sodalizio per il perseguimento dei fini di questo, costituiti dalla realizzazione di delitti contro la vita, l'incolumità individuale ed il patrimonio così da acquisire la gestione o comunque il controllo diretto delle attività economiche nel territorio, grazie alla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà ad essa conseguente. L'ordinanza impugnata ha, quindi, dato adeguatamente conto degli assidui rapporti intrattenuti dal Fiorentino con diversi esponenti del sodalizio criminoso, anche apicali, quali il Vitamia e l'Adelfio, e prevalentemente con i coindagati Billeci, Giordano e Mancuso, della sua partecipazione ad incontri riservati in relazione ai quali riceveva convocazioni diramate con estrema cautela anche tramite terze persone, e della disponibilità offerta dal Fiorentino ai vertici del sodalizio criminoso nel compimento di azioni estorsive in danno di operatori economici della zona di competenza del gruppo, come quella realizzata personalmente ai danni di un tabaccaio, pur se poi, in violazione delle regole del sodalizio, i proventi del delitto erano stati incassati interamente da altro sodale, come emerso da conversazioni intercettate. Da ciò era derivata una sorta di progressione in carriera del ricorrente all'interno della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], tanto che dalle conversazioni intercettate nel corso di un incontro con il sodale [OSCURATO:PERSONA] emergeva essergli riconosciuto un vero e proprio potere autorizzatorio in relazione ai traffici di stupefacenti nella piazza di spaccio della borgata marinara di Sferracavallo, rientrante nel mandamento di competenza della famiglia di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con l'esposizione degli elementi sopra indicati il Tribunale del riesame ha dato adeguatamente conto dei gravi indizi di colpevolezza da cui è raggiunto il ricorrente in ordine al reato ascrittogli, sicché deve ritenersi inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, in quanto volto a contestare il merito della decisione impugnata: in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, invece, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano - come nel caso di specie - in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). Il controllo di legittimità in ordine alla valutazione, da parte del Tribunale del riesame, dello spessore degli indizi, delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, pertanto, è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, entrambi ravvisabili negli elementi come sopra ricordati, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25/05/1995, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al • versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di ( trétiril.1 colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro cluEtin'A P-- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in camera di consiglio il 28 otto
Sentenza Cassazione n. 05295/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris