CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14425/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Né è ravvisabile il dedotto travisamento di prova. L'informazione che il ricorrente afferma sia stata travisata, ossia quella concernente la posizione occupata da Recupero all'interno dell'abitacolo prima del controllo così come ri9ferita dal teste Fotia, altro non è che la sintesi di quanto riferito all'unisono dai verbalizzanti sulle ragioni di sospetto che li indussero a procedere al controllo del veicolo, ma che – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – non ha in alcun modo inciso sull'attribuzione della condotta di concorso all'imputato. Sicché, conclusivamente sul punto, non v'è alcun decisivo travisamento della prova dichiarativa di Fotia, vizio per la cui configurabilità è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima. A ciò si aggiunga, a conferma dell'inammissibilità della censura, che, venendo in rilievo un'ipotesi di cosiddetta "doppia conforme", il ricorrente che avesse voluto denunciare il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, avrebbe dovuto rappresentare, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato era stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217 - 01; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432 - 01); ciò che non è accaduto nel caso che ci occupa. 2. Privo di pregio è il secondo motivo di ricorso, riguardante la ribadita responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso nel reato di ricettazione. Com'è noto, il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata a impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868 - 01; Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, Bonfiglio, Rv. 260347 - 01; Sez. 2, n. 33581 del 28/05/2009, carboni, Rv. 245229 - 01). Sicché, una volta chiarita da parte del Giudice di appello – con motivazione priva di fratture razionali – che l'arma clandestina era certamente detenuta e portata (anche) da [OSCURATO:PERSONA] (in tal senso valorizzando le peculiari circostanze del rinvenimento della stessa, incastrata nel cruscotto dell'auto, dell'assenza di possibilità che Recupero l'avesse abbandonata repentinamente, infine la titolarità dell'auto), la dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, in carenza di elementi specifici di segno contrario, è stata inevitabilmente consequenziale, sulla scorta dei principi appena richiamati. 3. Non coglie, infine, nel segno il terzo motivo di ricorso. Questa Corte ha già chiarito che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il loro riconoscimento e la minima riduzione sanzionatoria a esso correlata non possono essere ancorati al comportamento processuale dell'imputato di negazione dell'addebito e di mancata conferma delle proprie responsabilità, trattandosi di atteggiamenti che costituiscono mera esplicazione del legittimo esercizio del diritto di difesa, non valorizzabili, in quanto tali, in senso ostativo, pur a fronte di dati di segno opposto, quali la rilevante gravità dei fatti (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Elia, Rv. 286870 - 06; Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778 - 01; Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : E V A T O S C A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 9 2 5 3 5 0 1 8 c 7 8 f 5 d b