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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04571/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05HQ0IF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG FE3D.Iff».-50 LIGNOLA udito tYdifensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa il 30 maggio 2024 la Corte d'appello di Torino ha confermato l'ordinanza del GUP del Tribunale della medesima città che ha condannato il ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 651 cod. pen. .

2. L'imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza sollevando unicamente questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7 e 117, comma 1, Cost.3.

Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile posto che, come stabilito da Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01 «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

Il ricorrente peraltro affida il proprio ricorso a un unico motivo con cui si limita a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., questione che non solo è manifestamente infondata in quanto, come affermato dalle citate Sezioni Unite, «rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01), ma presta il fianco a un'ulteriore ragione di inammissibilità posto che, anche qualora si accedesse alla tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sarebbe ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto, come unico motivo, la sola questione di legittimità costituzionale di una disposizione, deve rilevarsi che in ogni caso attraverso siffatta censura — diversamente da quanto accade nella vicenda che qui ci occupa con cui il ricorrente non muove alcuna censura alla sentenza impugnata, ma si limita a dedurre l'illegittimità costituzionale della norma che richiede la difesa tecnica per la proposizione del ricorso per cassazione — il ricorrente dovrebbe tendere a rimuovere uno dei punti della sentenza impugnata allo scopo di conseguire, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata, un effetto corrispondente al suo interesse. (Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245509 - 01) cosa che, all'evidenza, non è riscontrabile nella situazione qui in esame.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 4000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 4000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 12 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere este sore Il Presidente na Maur 9.A..._0 [OSCURATO:PERSONA] L 4.44 CORTE DI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05HQ0IF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG FE3D.Iff».-50 LIGNOLA udito tYdifensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 30 maggio 2024 la Corte d'appello di Torino ha confermato l'ordinanza del GUP del Tribunale della medesima città che ha condannato il ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 651 cod. pen. . 2. L'imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza sollevando unicamente questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7 e 117, comma 1, Cost.3. Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile posto che, come stabilito da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01 «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». Il ricorrente peraltro affida il proprio ricorso a un unico motivo con cui si limita a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., questione che non solo è manifestamente infondata in quanto, come affermato dalle citate Sezioni Unite, «rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01), ma presta il fianco a un'ulteriore ragione di inammissibilità posto che, anche qualora si accedesse alla tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sarebbe ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto, come unico motivo, la sola questione di legittimità costituzionale di una disposizione, deve rilevarsi che in ogni caso attraverso siffatta censura — diversamente da quanto accade nella vicenda che qui ci occupa con cui il ricorrente non muove alcuna censura alla sentenza impugnata, ma si limita a dedurre l'illegittimità costituzionale della norma che richiede la difesa tecnica per la proposizione del ricorso per cassazione — il ricorrente dovrebbe tendere a rimuovere uno dei punti della sentenza impugnata allo scopo di conseguire, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata, un effetto corrispondente al suo interesse. (Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245509 - 01) cosa che, all'evidenza, non è riscontrabile nella situazione qui in esame. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 12 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere este sore Il Presidente na Maur 9.A..._0 [OSCURATO:PERSONA] L 4.44 CORTE DI
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