CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 30270/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8951-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 199, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018 n. 08951 sez. S2 -ud. 19-10-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti incidentali- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1599/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 15 giugno 2006, [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la reintegra della propria quota di legittima, con la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie in favore dei convenuti. Deduceva di essere il coniuge di [OSCURATO:PERSONA], che con testamento pubblico dell’8 agosto 2003 le aveva attribuito solo l’usufrutto generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Aggiungeva di avere rinunciato al legato e che si era riservata di agire in riduzione, nei confronti dei convenuti, i quali erano stati istituiti eredi universali in quote paritarie. Assumeva, quindi, di Ric. 2018 n. 08951 sez. S2 -ud. 19-10-2023 -3- avere diritto alla quota di legittima, pari al 50% del patrimonio relitto. Nella resistenza delle [OSCURATO:PERSONA], che assumevano che l’attrice avesse però accettato nei fatti il legato da intendersi in sostituzione di legittima, nonché di [OSCURATO:PERSONA], che insisteva per l’attribuzione di quanto dovutogli, una volta tacitati i diritti dell’attrice, il Tribunale adito con sentenza n. 168/2012 accertava la lesione della quota di riserva della Curreri, per un ammontare di € 249.109,22, e disponeva la riduzione delle disposizioni testamentarie per la corrispondente somma. Tuttavia, dichiarava improponibile la domanda di divisione dei beni, avanzata anche dalle convenute [OSCURATO:PERSONA], stante la mancata produzione della certificazione ipocatastale ovvero della equipollente relazione notarile. Avverso tale sentenza proponeva appello principale [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], cui resisteva la Curreri. Avverso la stessa sentenza proponevano autonomo appello principale le [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’altro convenuto, cui resistevano le atre parti. Disposta la riunione delle due impugnazioni, la Corte d’Appello di Palermo, riassunto il giudizio nei confronti degli eredi della Curreri, deceduta nelle more del giudizio, con la sentenza n. 1599 del 19 settembre 2017 ha rigettato l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], ed, in parziale accoglimento dell’appello avanzato dalle [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva Ric. 2018 n. 08951 sez. S2 -ud. 19-10-2023 -4- condannato i convenuti al pagamento in favore della Curreri della somma di € 249.109,22; ha poi condannato l’appellante principale e gli eredi dell’attrice al rimborso delle spese del giudizio di appello. Quanto all’appello principale riteneva che la censura mossa, che lamentava che il Tribunale, nonostante la tardiva costituzione in giudizio dell’attrice, avvenuta oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto di citazione, non avesse disposto la cancellazione della causa dal ruolo, in violazione dell’art. 171 c.p.c., fosse destituita di fondamento. La Corte d’Appello evidenziava che nella specie le convenute [OSCURATO:PERSONA] ed il Toto si erano però costituiti tempestivamente, il che impediva di invocare la norma invocata dall’appellante. Il secondo motivo di appello, che investiva invece l’inattendibilità della CTU, era inammissibile in quanto del tutto generico. Nell’esaminare l’appello separatamente proposto dalle [OSCURATO:PERSONA] e dal Toto, la sentenza procedeva alla valutazione congiunta dei primi due motivi e rilevava che la Curreri si era limitata a richiedere l’accertamento della riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima, pari al 50 %. Il Tribunale aveva però erroneamente ritenuto che tale richiesta implicasse anche quella di divisione dei beni relitti. Se, quindi, si palesava corretta la decisione del Tribunale di accertare e dichiarare l’esistenza della lesione, anche nel suo importo monetario, tuttavia costituiva una violazione del principio Ric. 2018 n. 08951 sez. S2 -ud. 19-10-2023 -5- della domanda la condanna dei convenuti anche al pagamento dell’equivalente monetario in favore dell’attrice, anche per effetto dell’affermata improponibilità della domanda di divisione ereditaria. La sentenza di primo grado andava quindi annullata in parte qua, e ciò determinava anche l’assorbimento del terzo motivo di appello. 2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito al ricorso principale, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a due motivi. A quest’ultimo ricorso incidentale hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase. Le parti hanno anche depositato memorie in prossimità dell’udienza. 3. Il motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 171 c.p.c. in relazione all’art. 165 c.p.c. Si ribadisce che l’attrice, nonostante avesse notificato l’atto di citazione alle controparti in data 15 giugno 2006, si era però costituita con l’iscrizione a ruolo della causa solo in data 30 Ric. 2018 n. 08951 sez. S2 -ud. 19-10-2023 -6- giugno 2006, ben oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 165 c.p.c., che, come affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 6481/1997), decorre sempre dalla prima delle notificazioni della citazione, nel caso in cui la stessa abbia più destinatari. Ha tuttavia errato la sentenza impugnata nell’escludere la doverosità della cancellazione della causa dal ruolo (omissione che avrebbe quindi determinato la nullità della sentenza di primo grado, emessa all’esito di un giudizio che non poteva proseguire), dando rilievo al fatto che, pur a fronte della tardiva costituzione dell’attrice, era però intervenuta la costituzione tempestiva di alcuni dei convenuti, e precisamente delle [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (i quali, in relazione alla data dell’udienza di prima comparizione fissata per il 6 novembre 2006, si erano costituiti in data 16 ottobre 2006, e quindi nel rispetto del termine di cui all’art. 166 c.p.c.). La soluzione della Corte d’appello non tiene conto del fatto che il convenuto faccia affidamento sulla sola tempestiva costituzione dell’attore, così che, una volta non verificatasi, nutre un legittimo affidamento circa l’assenza di volontà di dare impulso al giudizio. Ciò imporrebbe, inoltre, l’onere irragionevole di effettuare continue ricerche onde verificare se non vi sia stata una eventuale costituzione di un diverso convenuto. Il motivo è manifestamente infondato. La tesi della ricorrente principale si richiama al precedente delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno chiarito la portata applicativa dell’art. 165 c.p.c., quanto alla maturazione del Ric. 2018 n. 08951 sez. S2 -ud. 19-10-2023 -7- termine di costituzione dell’attore, in caso di atto di citazione indirizzato ad una pluralità di convenuti, affermando, in continuità con quanto già sostenuto nel passato, che, anche dopo l' entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353 - volta a rendere ancora più celere l' esercizio del diritto del contraddittorio -, il termine di dieci giorni per la costituzione dell' attore (art. 165, primo comma, cod. proc. civ.) decorre dalla prima notifica dell'atto di citazione, conformemente alla lettera e alla ratio della norma (secondo comma dello stesso articolo), in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che da un lato presuppone il suo già avvenuto deposito, e perciò l'avvenuta costituzione - esibendo in visione al cancelliere originale della citazione (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.), se necessario per rilevare gli estremi della procura al difensore - e dall'altro giustifica tale disposizione, altrimenti superflua se anche la costituzione potesse avvenire entro lo stesso termine (Cass. S.U. n. 10864/2011; Cass. n. 6481/1997). Tale principio consente però di ritenere sicuramente tardiva la costituzione dell’attrice, ma non assume portata risolutiva in merito al problema che pone il ricorso quanto alla doverosità della cancellazione della causa dal ruolo. Correttamente i giudici di appello hanno fatto richiamo al dettato della norma, atteso che il primo comma dell’art. 171 c.p.c. prevede la cancellazione della causa dal ruolo solo se tutte le parti non abbiano rispettato il termine di costituzione (e fatta salva Ric. 2018 n. 08951 sez. S2 -ud. 19-10-2023 -8- però l’ipotesi in cui, pur a fronte della tardiva costituzione di tutte le parti, sia manifestata la volontà di accettazione del contraddittorio, cfr. ex multis Cass. n. 7684/1986). La norma però al secondo comma prevede che se una delle parti si è costituita tempestivamente, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, norma che non distingue tra la posizione dell’attore e del convenuto e che consente di affermare che anche la sola costituzione tempestiva del convenuto impedisce le conseguenze contemplate dalla legge per l’ipotesi di mancata costituzione o tardiva costituzione di tutte le parti. La norma di cui al secondo comma è destinata quindi ad operare anche nel caso, che ricorre nella vicenda in esame, in cui vi sia stata la costituzione tempestiva di alcuni dei convenuti, la quale permette all’attore di potersi anche successivamente costituire. E’ stato quindi correttamente richiamato il principio in passato reiteratamente affermato da questa Corte (ma non più declinato nel corso degli ultimi anni, verosimilmente per il carattere pacifico e la persuasività del medesimo), secondo cui in ipotesi di causa con più convenuti, al fine di consentire la normale prosecuzione del processo e di evitarne la quiescenza per mancata costituzione delle parti nei termini prescritti (artt. 171 e 307 cod proc civ), è sufficiente la costituzione tempestiva di almeno uno dei convenuti (Cass. n. 866/1976; Cass. n. 2773/1968; Cass. n. 388/1972). Non è pertinente rispetto a tale fattispecie il richiamo a Cass. n. 8878/1987, secondo cui la sanzione della cancellazione della Ric. 2018 n. 08951 sez. S2 -ud. 19-10-2023 -9- causa dal ruolo stabilita per l'ipotesi che nessuna delle parti si costituisca nei termini rispettivamente assegnati a ciascuna di esse, non si applica se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo la costituzione del rapporto processuale, ma con la ulteriore precisazione che, se i convenuti siano più di uno e di questi se ne costituisce soltanto uno tardivamente, accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito malgrado la tardiva costituzione dell'attore, per il principio dell'unità del rapporto processuale deriva ugualmente la cancellazione della causa dal ruolo, non potendo interpretarsi la mancata costituzione del convenuto non comparso come accettazione del contraddittorio da parte sua. Infatti, il precedente richiamato anche dalla difesa della ricorrente principale fa riferimento all’ipotesi in cui anche la costituzione del convenuto sia tardiva, così come quella dell’attore, potendosi reputare superata tale tardività solo in presenza di un’accettazione del contraddittorio attribuibile a tutte le parti. Ma, per effetto della previsione normativa, l’accettazione del contraddittorio è superflua, nel caso in cui la costituzione anche di uno solo dei convenuti sia tempestiva, in ragione dell’espresso dettato normativo. Né può reputarsi che tale conclusione determini un eccessivo aggravio della posizione del convenuto, in quanto l’onere di verifica della tempestiva costituzione delle parti, in presenza di una pluralità di convenuti, non si arresta al solo rispetto del termine previsto per la costituzione dell’attore ex art. Ric. 2018 n. 08951 sez. S2 -ud. 19-10-2023 -10- 165 c.p.c., ma si estende alla verifica dell’eventuale costituzione di altri convenuti ma pur sempre nel rispetto del termine di cui all’art. 166 c.p.c., e quindi nei venti giorni prima dell’udienza (ed oggi di settanta giorni a seguito della novella di cui al D. Lgs. n. 149/2022, inapplicabile però alla fattispecie ratione temporis), con un onere quindi cronologicamente contenuto e non suscettibile di essere tacciato di risultare eccessivo o particolarmente oneroso per la parte. Va poi ricordato che la norma ha anche superato il vaglio di legittimità costituzionale, anche in relazione al profilo attinente ad una pretesa disparità di trattamento tra attore e convenuto avendo Corte Costituzionale n. 461/1997 ritenuto manifestamente infondata la questione posta in relazione all’assenza di preclusioni per l’attore tardivamente costituitosi, nel caso in cui però sia avvenuta la costituzione tempestiva del convenuto, a differenza invece di quanto avviene nel caso di tempestiva costituzione dell’attore e tardiva costituzione del convenuto (cfr. altresì Corte Costituzionale n. 168/1997, che ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo analoga questione di costituzionalità). Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato. 4. L’ordine logico delle questioni impone la preventiva disamina del primo motivo di ricorso incidentale degli eredi Curreri che denunzia la nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 333 e 343 c.p.c., in relazione all’omesso rilievo dell’inammissibilità dell’appello proposto autonomamente da [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 08951 sez. S2 -ud. 19-10-2023 -11- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appello che è stato nella sostanza accolto in maniera prevalente dalla Corte d’Appello, che ha pertanto riformato la sentenza di primo grado, escludendo la legittimità della condanna dei convenuti al pagamento dell’equivalente in denaro in favore dell’attrice dell’importo della sua quota di legittima sui beni del marito. Rilevano i ricorrenti incidentali che la sentenza del Tribunale era stata inizialmente impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con appello notificato in data 15 novembre 2012, che prevedeva come udienza di comparizione la data del 29 aprile 2013 (poi differita d’ufficio al 3 maggio 2013). [OSCURATO:PERSONA] ed il Toto hanno però proposto autonomo appello notificato in data 24 giugno 2013, il che ha determinato la inammissibilità dell’impugnazione de qua, da qualificare come incidentale ex art. 333 c.p.c., e previa riconversione formale, non essendo stato rispettato il termine per la sua proposizione da individuare in quello prescritto per la costituzione dell’appellato ex art. 343 c.p.c. Il motivo è fondato. Questa Corte ha reiteratamente affermato che nel sistema processuale vigente l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perché sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, le Ric. 2018 n. 08951 sez. S2 -ud. 19-10-2023 -12- impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall'impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda), e debbono essere proposte nel termine previsto dall'art. 343, primo comma, cod. proc. civ. (cfr. ex multis Cass. n. 10124/2009; Cass.n. 1671/2015). Va, quindi, ribadito il principio per cui l'appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un'altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purché depositato nel termine prescritto per quest'ultima impugnazione (Cass. n. 26811/2019; Cass. n. 15687/2001). Ne deriva che le [OSCURATO:PERSONA] ed il Toto, avendo ricevuto la notifica dell’appello principale avanzato da [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto proporre appello incidentale nel giudizio di impugnazione promosso in via prioritaria, ma che, anche a voler ammettere la conversione dell’impugnazione autonoma in quella incidentale imposta dall’art. 333 c.p.c., manca il presupposto per la salvezza dell’effetto della conversione, e cioè la tempestiva formulazione del impugnazione incidentale, risultando la medesima proposta (erroneamente in forma autonoma), ma ben Ric. 2018 n. 08951 sez. S2 -ud. 19-10-2023 -13- oltre il termine di cui all’art. 343 c.p.c. da calcolare in relazione alla data dell’udienza di prima comparizione contenuta nell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata deve essere cassata, dovendosi rilevare l’inammissibilità dell’appello autonomamente proposto (e da qualificare come incidentale) dalle [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. 5. L’accoglimento del motivo che precede determina poi l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale degli eredi Curreri, con il quale si lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di reintegrazione della quota di legittima della loro dante causa, in quanto trattasi di censura che appare evidentemente subordinata al mancato accoglimento del motivo che investe l’ammissibilità del l’appello incidentale che aveva portato alla parziale riforma della sentenza di primo grado, la quale invece conteneva un’espressa condanna dei convenuti alla reintegra della quota di legittima dell’attrice, sebbene per equivalente monetario. 6. L’accoglimento del ricorso incidentale degli aventi causa dell’attrice, ed il rilievo quindi dell’inammissibilità dell’appello incidentale determinano poi evidentemente l’assorbimento dei motivi di ricorso incidentale avanzati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto con il primo si lamenta la violazione di norme di diritto e l’omissione di fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., in relazione al rigetto dei Ric. 2018 n. 08951 sez. S2 -ud. 19-10-2023 -14- primi due motivi di appello incidentale, con il secondo l’omissione di fatti decisivi per il giudizio, quanto all’assorbimento del terzo motivo di appello incidentale, e con il terzo la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., non avendo il giudice di appello chiarito se la condanna alle spese fosse da ritenersi in favore di tutti gli appellanti incidentali, in maniera unitaria, ovvero se la somma liquidata fosse di spettanza di ognuno degli appellanti incidentali singulatim. In tal senso rileva che l’inammissibilità dell’appello incidentale travolge anche la questione circa il rigetto o il parziale assorbimento dell’appello medesimo. Inoltre, attesa la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto, risulta anche travolta la statuizione in ordine alla regolazione delle spese di lite. 7. L’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comporta, quindi, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 9.Poiché il ricorso principale è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di Ric. 2018 n. 08951 sez. S2 -ud. 19-10-2023 -15- versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigetta il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di l