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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17383/2022

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nte compenso ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3586/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54B04 A662V), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Cisternino, corso Umberto I n. 28, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Bari cron. n. 4503/2020, pubblicato il 10 dicembre 2020; vdlt,9 la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]', letta la memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 2 dicembre 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'appello di Bari al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile incardinato davanti al Tribunale di Bari con atto di citazione notificato il 17 dicembre 2011 e definito con sentenza depositata il 30 novembre 2018. 2.- Con decreto n. 1886/2020, depositato il 23 giugno 2020, il Giudice monocratico designato ingiungeva, al termine della fase monitoria, per il titolo indicato, il pagamento della somma di euro 1.066,00, oltre euro 225,00 per compensi. 3.- Proposta opposizione avverso tale decreto da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 23 luglio 2020, ai sensi dell'art. 5 -ter della legge n. 89/2001, la Corte d'appello di Bari, in composizione collegiale, in parziale accoglimento dell'opposizione, con il decreto di cui in epigrafe, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo pari ad euro 2.520,00, oltre alle spese legali liquidate in complessivi euro 1.318,38, di cui euro 73,38 per esborsi, euro 1.020,00 per compensi relativi alla fase di opposizione ed euro 225,00 per compensi relativi alla fase monitoria.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che, in ordine alla fase monitoria, il compenso spettante per le cause di valore compreso tra euro 0,00 ed euro 5.200,00 doveva essere ridotto del 50%; b) che spettavano i compensi secondo i parametri medi previsti per i procedimenti contenziosi davanti alla corte d'appello entro lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 per le sole fasi di studio e di introduzione della controversia; c) che non spettavano le voci relative alla fase di trattazione/istruzione, non essendo stata espletata alcuna attività procedimentale, e alla fase decisoria, non essendo state precisate le conclusioni né depositate comparse conclusionali nell'ambito di un procedimento camerale.4.- Avverso il decreto d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia. 5.- Il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e 1, 4 e 5 del d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d'appello omesso ogni motivazione sulle ragioni della liquidazione al minimo del compenso dovuto per lo svolgimento della fase monitoria del procedimento volto ad ottenere l'equo indennizzo per la durata non ragionevole della menzionata causa civile.

In proposito, il ricorrente deduce che il decreto della Corte di merito non avrebbe dato alcuna contezza delle ragioni del riconoscimento del minimo spettante per la fase monitoria, neanche con riferimento all'ipotetica semplicità dell'attività espletata, giungendo così ad una liquidazione simbolica e non argomentata. 1.1.- Il motivo è infondato.

Nell'ambito dello scaglione di riferimento il Giudice d'appello poteva ridurre il compenso dovuto per la fase monitoria al minimo previsto, senza un onere di specifica motivazione sul punto.

Si premette che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l'equa riparazione ha natura contenziosa, con la conseguenza che, relativamente alla fase oppositiva, trova applicazione la tabella n. 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15493 del 21/07/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16770 del 21/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8818 del 10/04/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 4689 del 28/02/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 23187 del 14/11/2016).Quanto alla fase monitoria trova invece applicazione la tabella n. 8, che - in relazione alle cause di valore compreso tra euro 0,00 ed euro 5.200,00 - stabilisce un compenso unico di euro 450,00, passibile di riduzione - ai sensi dell'art. 19 del d.m. n. 55/2014 - in misura non superiore al 50% (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10535 del 31/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10531 del 31/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4533 del 19/02/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020).

Tanto premesso, occorre evidenziare che l'opposizione di cui all'art. 5- ter della

I. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016).

Alla luce dei richiamati principi, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è appunto doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez. 6-L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017).

Pertanto, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto all'onere di specifica motivazione e al conseguente sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, sicché non opera il limite di cui all'art. 2233, secondo comma, c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 38506 del 06/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Sez.

L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16392 del 05/08/2016).

Nella fattispecie, avendo la liquidazione del compenso, relativo alla fase monitoria, osservato il minimo tabellare prescritto, pari a euro 225,00, secondo la tabella n. 8 allegata al d.m. n. 55/2014, per lo scaglione compreso tra euro 0,00 ed euro 5.200,00 (posto che l'indennizzo riconosciuto, e dunque il valore della causa, era pari a euro 2.520,00), non vi era uno specifico onere motivazionale. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e 1, 4 e 5 del d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d'appello erroneamente escluso la liquidazione dei parametri medi relativi alla fase di opposizione del procedimento di riconoscimento dell'equo indennizzo per durata non ragionevole, con riferimento alla fase decisionale.

Al riguardo, l'istante sostiene che, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, la fase decisoria si sarebbe regolarmente svolta in forma di trattazione scritta e ad essa si sarebbero accompagnati il deposito delle notifiche effettuate all'Avvocatura, l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, il ritiro del fascicolo di parte, attività rispetto alle quali sarebbe spettato l'ulteriore importo di euro 810,00, determinato secondo i parametri medi, per un compenso complessivo dovuto di euro 1.830,00, oltre accessori. 2.1.- Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha escluso che fosse dovuto il compenso per la voce relativa allo svolgimento della fase decisoria, benché fosse per tabulas dimostrato il compimento delle attività di cui all'art. 4, quinto comma, lettera d), del d.m. n. 55/2014 e segnatamente la trattazione scritta in sostituzione della discussione orale, la produzione della notifica dell'atto introduttivo dell'opposizione, il ritiro del fascicolo di parte e l'esame del decreto impugnato.

Segnatamente, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, lettera d), del d.m. n. 55/2014, ricadono nella fase decisionale le seguenti attività: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e).

Per l'effetto, spetta anche l'ulteriore compenso per tale fase, secondo l'importo medio di euro 810,00, avendo il decreto impugnato riconosciuto i valori medi per le fasi di studio e di introduzione, in base alla tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014, entro lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00. 3.- Alla stregua delle considerazioni che precedono, il primo motivo deve essere disatteso e il secondo deve essere accolto.Alla cassazione del decreto impugnato, in relazione alla censura accolta, segue la decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.

Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31935 del 05/11/2021; Sez.

L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021; Sez.

L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021; Sez.

L, Sentenza n. 211 del 11/01/2016; Sez.

L, Sentenza n. 26012 del 29/12/2015; Sez. 3, Sentenza n. 1761 del 28/01/2014; Sez.

L, Sentenza n. 12856 del 28/12/1998).

Pertanto, il Ministero della Giustizia deve essere condannato alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del procedimento di liquidazione dell'indennizzo per durata non ragionevole della richiamata causa civile, che si liquidano in complessivi euro 2.128,38, di cui euro 73,38 per esborsi, euro 225,00 per compensi relativi alla fase monitoria ed euro 1.830,00 per compensi relativi alla fase di opposizione, oltre accessori come per legge.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo entro lo scaglione compreso tra euro 0,01 ed euro 1.100,00 (essendo il valore della causa, in base al decisum, pari a euro 810,00, importo riconosciuto in via integrativa rispetto alla quantificazione delle spese effettuata dal decreto impugnato), con distrazione in favore del difensore antistatario.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo e accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo, cassa in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del procedimento di riconoscimento dell'equo indennizzo per durata non ragionevole della richiamata causa civile, che si liquidano in complessivi euro 2.128,38, oltre accessori come per legge.

Condanna il controricorrente alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte compenso ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3586/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54B04 A662V), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Cisternino, corso Umberto I n. 28, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Bari cron. n. 4503/2020, pubblicato il 10 dicembre 2020; vdlt,9 la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]', letta la memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 2 dicembre 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'appello di Bari al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile incardinato davanti al Tribunale di Bari con atto di citazione notificato il 17 dicembre 2011 e definito con sentenza depositata il 30 novembre 2018. 2.- Con decreto n. 1886/2020, depositato il 23 giugno 2020, il Giudice monocratico designato ingiungeva, al termine della fase monitoria, per il titolo indicato, il pagamento della somma di euro 1.066,00, oltre euro 225,00 per compensi. 3.- Proposta opposizione avverso tale decreto da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 23 luglio 2020, ai sensi dell'art. 5 -ter della legge n. 89/2001, la Corte d'appello di Bari, in composizione collegiale, in parziale accoglimento dell'opposizione, con il decreto di cui in epigrafe, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo pari ad euro 2.520,00, oltre alle spese legali liquidate in complessivi euro 1.318,38, di cui euro 73,38 per esborsi, euro 1.020,00 per compensi relativi alla fase di opposizione ed euro 225,00 per compensi relativi alla fase monitoria. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che, in ordine alla fase monitoria, il compenso spettante per le cause di valore compreso tra euro 0,00 ed euro 5.200,00 doveva essere ridotto del 50%; b) che spettavano i compensi secondo i parametri medi previsti per i procedimenti contenziosi davanti alla corte d'appello entro lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 per le sole fasi di studio e di introduzione della controversia; c) che non spettavano le voci relative alla fase di trattazione/istruzione, non essendo stata espletata alcuna attività procedimentale, e alla fase decisoria, non essendo state precisate le conclusioni né depositate comparse conclusionali nell'ambito di un procedimento camerale.4.- Avverso il decreto d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia. 5.- Il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e 1, 4 e 5 del d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d'appello omesso ogni motivazione sulle ragioni della liquidazione al minimo del compenso dovuto per lo svolgimento della fase monitoria del procedimento volto ad ottenere l'equo indennizzo per la durata non ragionevole della menzionata causa civile. In proposito, il ricorrente deduce che il decreto della Corte di merito non avrebbe dato alcuna contezza delle ragioni del riconoscimento del minimo spettante per la fase monitoria, neanche con riferimento all'ipotetica semplicità dell'attività espletata, giungendo così ad una liquidazione simbolica e non argomentata. 1.1.- Il motivo è infondato. Nell'ambito dello scaglione di riferimento il Giudice d'appello poteva ridurre il compenso dovuto per la fase monitoria al minimo previsto, senza un onere di specifica motivazione sul punto. Si premette che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l'equa riparazione ha natura contenziosa, con la conseguenza che, relativamente alla fase oppositiva, trova applicazione la tabella n. 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15493 del 21/07/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16770 del 21/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8818 del 10/04/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 4689 del 28/02/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 23187 del 14/11/2016).Quanto alla fase monitoria trova invece applicazione la tabella n. 8, che - in relazione alle cause di valore compreso tra euro 0,00 ed euro 5.200,00 - stabilisce un compenso unico di euro 450,00, passibile di riduzione - ai sensi dell'art. 19 del d.m. n. 55/2014 - in misura non superiore al 50% (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10535 del 31/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10531 del 31/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 4533 del 19/02/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020). Tanto premesso, occorre evidenziare che l'opposizione di cui all'art. 5- ter della I. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 9728 del 26/05/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016). Alla luce dei richiamati principi, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55/2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è appunto doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez. 6-L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017). Pertanto, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto all'onere di specifica motivazione e al conseguente sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, sicché non opera il limite di cui all'art. 2233, secondo comma, c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 38506 del 06/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16392 del 05/08/2016). Nella fattispecie, avendo la liquidazione del compenso, relativo alla fase monitoria, osservato il minimo tabellare prescritto, pari a euro 225,00, secondo la tabella n. 8 allegata al d.m. n. 55/2014, per lo scaglione compreso tra euro 0,00 ed euro 5.200,00 (posto che l'indennizzo riconosciuto, e dunque il valore della causa, era pari a euro 2.520,00), non vi era uno specifico onere motivazionale. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e 1, 4 e 5 del d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d'appello erroneamente escluso la liquidazione dei parametri medi relativi alla fase di opposizione del procedimento di riconoscimento dell'equo indennizzo per durata non ragionevole, con riferimento alla fase decisionale. Al riguardo, l'istante sostiene che, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, la fase decisoria si sarebbe regolarmente svolta in forma di trattazione scritta e ad essa si sarebbero accompagnati il deposito delle notifiche effettuate all'Avvocatura, l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, il ritiro del fascicolo di parte, attività rispetto alle quali sarebbe spettato l'ulteriore importo di euro 810,00, determinato secondo i parametri medi, per un compenso complessivo dovuto di euro 1.830,00, oltre accessori. 2.1.- Il motivo è fondato. La Corte territoriale ha escluso che fosse dovuto il compenso per la voce relativa allo svolgimento della fase decisoria, benché fosse per tabulas dimostrato il compimento delle attività di cui all'art. 4, quinto comma, lettera d), del d.m. n. 55/2014 e segnatamente la trattazione scritta in sostituzione della discussione orale, la produzione della notifica dell'atto introduttivo dell'opposizione, il ritiro del fascicolo di parte e l'esame del decreto impugnato. Segnatamente, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, lettera d), del d.m. n. 55/2014, ricadono nella fase decisionale le seguenti attività: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e). Per l'effetto, spetta anche l'ulteriore compenso per tale fase, secondo l'importo medio di euro 810,00, avendo il decreto impugnato riconosciuto i valori medi per le fasi di studio e di introduzione, in base alla tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014, entro lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00. 3.- Alla stregua delle considerazioni che precedono, il primo motivo deve essere disatteso e il secondo deve essere accolto.Alla cassazione del decreto impugnato, in relazione alla censura accolta, segue la decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31935 del 05/11/2021; Sez. L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021; Sez. L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021; Sez. L, Sentenza n. 211 del 11/01/2016; Sez. L, Sentenza n. 26012 del 29/12/2015; Sez. 3, Sentenza n. 1761 del 28/01/2014; Sez. L, Sentenza n. 12856 del 28/12/1998). Pertanto, il Ministero della Giustizia deve essere condannato alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del procedimento di liquidazione dell'indennizzo per durata non ragionevole della richiamata causa civile, che si liquidano in complessivi euro 2.128,38, di cui euro 73,38 per esborsi, euro 225,00 per compensi relativi alla fase monitoria ed euro 1.830,00 per compensi relativi alla fase di opposizione, oltre accessori come per legge. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo entro lo scaglione compreso tra euro 0,01 ed euro 1.100,00 (essendo il valore della causa, in base al decisum, pari a euro 810,00, importo riconosciuto in via integrativa rispetto alla quantificazione delle spese effettuata dal decreto impugnato), con distrazione in favore del difensore antistatario. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo e accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo, cassa in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del procedimento di riconoscimento dell'equo indennizzo per durata non ragionevole della richiamata causa civile, che si liquidano in complessivi euro 2.128,38, oltre accessori come per legge. Condanna il controricorrente alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge,
Decreto Cassazione n. 17383/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris