CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 02357/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12398/2014 R.G. Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 33/05/13, depositata il 13 dicembre 2013. . est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 33/05/13 del 13/12/2013, la Commissione tributaria regionale della Sardegna (di seguito CTR) accoglieva l'appello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito SM) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Nuoro (di seguito CTP) n. 01/01/12, con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento concernente IVA relativa all'anno d'imposta 2005 e conseguenti sanzioni. 1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con l'avviso di accertamento l'Ufficio riteneva l'erronea applicazione del regime dell'inversione contabile (cd. reverse charge) con riferimento alla fattura di una società norvegese e, pertanto, chiedeva il versamento dell'imposta, comminando la sanzione prevista dall'art. 6, comma 9 bis, primo periodo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 1.2. La CTR accoglieva l'appello di SM, evidenziando che, non essendoci stato un danno per l'Erario perché VIVA non era dovuta, la violazione contestata era solo formale, con conseguente riduzione della sanzione in ragione del principio di proporzionalità e in applicazione del terzo periodo dell'art. 6, comma 9 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997. 2. L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con k f-• ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, iakvizAw /yvk t Vel 3. SM resisteva in giudizio con controricorso. 2 est. onno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 e degli artt. 8 e 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l'avvenuta assoluzione dell'imposta, con conseguente applicazione della sanzione prevista dal terzo periodo dell'art. 6, comma 9 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, anziché di quella prevista dal primo periodo della medesima disposizione. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Secondo la CTR, nel caso di specie non vi sarebbe alcun debito d'imposta da parte di SM, così come chiarito dalla sentenza di primo grado, non impugnata in parte qua; invero, «l'imposta, seppur irregolarmente, deve ritenersi assolta anche in considerazione del fatto che, mediante l'avvenuta annotazione della medesima nel registro degli acquisti, sono stati adempiuti, seppur in modo non regolare, gli obblighi di assunzione del debito IVA». 1.2.1. Inoltre, «costituirebbe una ingiustificata disparità di trattamento, nei casi come quello di specie, irrogare la medesima sanzione prevista, nella prima parte del comma 9 bis, per la ben più grave ipotesi in cui VIVA sia stata addebitata in fattura ma ne sia stato omesso il versamento». 1.3. Ne consegue che, essendovi un accertamento in fatto sull'assolvimento degli obblighi di imposta, ne consegue che nessuna imposta è dovuta e, pertanto, non può trovare applicazione il primo periodo dell'art. 6, comma 9 bis, ma correttamente la CTR ha ritenuto l'applicazione del terzo periodo della medesima disposizione. 1.4. Vale ancora la pena di evidenziare che non può trovare applicazione al caso di specie, così come evidenziato dal Procuratore generale, lo ius superveniens costituito dalla nuova formulazione dell'art. 6, comma 9 bis, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. 3 Con . est. G.M1 Nonno f), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158: in disparte dal fatto che né SM né l'Agenzia delle entrate hanno mai invocato l'applicazione di tale disposizione, che non è sicuramente più favorevole al contribuente (così come riconosciuto dallo stesso Procuratore generale). 2. In conclusione, il ricorso va rigettato. 2.1. Tenuto conto delle difficoltà interpretative nell'inquadramento della fattispecie, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. 2.2. Il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 9 novembre 2021. Il Consigliere est. ([OSCURATO:PERSONA]) 11/ [OSCURATO:PERSONA] 'e.~...› Advek p-4,,