CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 25748/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di amministratore di diritto della '[OSCURATO:SOCIETA].', dichiarata fallita il 30 novembre 2011, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Nell'interesse dell'imputato ricorre il difensore con un solo motivo, articolata in più doglianze. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La prima doglianza, con la quale è avversata la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, censura l'operata valutazione delle prove - in questa sede direttamente esibite, senza, peraltro, neppure adempiere all'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione - e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale ad essa sotteso, mediante doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Dissimula, altresì, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato, limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento. E', infine, manifestamente infondato laddove eccepisce la violazione della legge processuale per mancata assunzione in appello di una prova decisiva (escussione dell'Ufficiale di P.G. della G.d.F. in ordine alle dinamiche economiche e contabili della società), posto che per pacifica giurisprudenza di questa Corte, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 o di cui all'art. 603 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016 - dep. 31/01/2017, Rv. 269270; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Rv. 254974), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166) e ciò anche nel caso in cui egli si sia valso dell'opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista (Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998 - dep. 19/01/1999, Rv. 212147). 3.2. La seconda doglianza, con la quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen., non è consentito nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, già coinvolto in passato in altre vicende criminali, per le quali riportava condanne passate in giudicato, in una alla totale assenza di seri segnali di resipiscenza, cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il