Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 31920/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Romano avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 26.9.2024 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, 497 cod. pen.; Rilevato, quanto alla censura della sentenza nella parte in cui la Corte d'Appello ha affermato la insindacabilità del provvedimento amministrativo di espulsione, che i giudici di secondo grado abbiano fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, in tema di reingresso non autorizzato dello straniero espulso nel territorio dello Stato, il giudice non può disapplicare il decreto di espulsione illegittimo, che non costituisce presupposto del reato, avendo esaurito i suoi effetti con l'esecuzione dell'ordine di allontanamento (Sez. 1, n. 45969 del 23/9/2022, Hysa, Rv. 283752 - 01); Rilevato, quanto alla doglianza relativa alla misura dell'aumento per la continuazione, che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine all'entità dell'aumento per il reato-satellite con un congruo riferimento ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. (sia gravità del fatto che capacità a delinquere) e che il ricorso contrasta l'esercizio del potere discrezionale del giudice in termini del tutto generici, in quanto tali inidonei a esprimere una critica specifica al percorso logico e giuridico seguito dalla Corte d'Appello; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, per un verso, propone una questione già decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi, e, per l'altro, si fonda su una critica generica della sentenza impugnata; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Romano avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 26.9.2024 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, 497 cod. pen.; Rilevato, quanto alla censura della sentenza nella parte in cui la Corte d'Appello ha affermato la insindacabilità del provvedimento amministrativo di espulsione, che i giudici di secondo grado abbiano fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, in tema di reingresso non autorizzato dello straniero espulso nel territorio dello Stato, il giudice non può disapplicare il decreto di espulsione illegittimo, che non costituisce presupposto del reato, avendo esaurito i suoi effetti con l'esecuzione dell'ordine di allontanamento (Sez. 1, n. 45969 del 23/9/2022, Hysa, Rv. 283752 - 01); Rilevato, quanto alla doglianza relativa alla misura dell'aumento per la continuazione, che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine all'entità dell'aumento per il reato-satellite con un congruo riferimento ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. (sia gravità del fatto che capacità a delinquere) e che il ricorso contrasta l'esercizio del potere discrezionale del giudice in termini del tutto generici, in quanto tali inidonei a esprimere una critica specifica al percorso logico e giuridico seguito dalla Corte d'Appello; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, per un verso, propone una questione già decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi, e, per l'altro, si fonda su una critica generica della sentenza impugnata; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Decreto Cassazione n. 31920/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris