Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 03238/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, aspecifico, oltre che finalizzato ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede: il Tribunale ha infatti evidenziato che il Piacente, dopo una restrizione di oltre 10 anni, ha commesso il fatto (rapina aggravata) ora in esecuzione nel periodo di sottoposizione all'affidamento in prova; ha quindi argomentato come la fiducia concessagli dapprima con permessi premio e poi con l'affidamento in prova non gli ha impedito di tornare a delinquere commettendo l'ulteriore episodio di rapina; il Tribunale ha quindi concluso che il breve tempo decorso dalla detenzione oggi in esecuzione (2 maggio 2022) non può <essere servita al reo a formare dentro di sé la consapevolezza necessaria ad evitare la recidiva>; osservato che, a fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, che fanno leva principalmente sul dato dirimente della pericolosità di Piacente, il ricorrente si limita a contestarle e a sollecitare una rivalutazione, non consentita, dei presupposti della concessione della misura alternativa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, aspecifico, oltre che finalizzato ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede: il Tribunale ha infatti evidenziato che il Piacente, dopo una restrizione di oltre 10 anni, ha commesso il fatto (rapina aggravata) ora in esecuzione nel periodo di sottoposizione all'affidamento in prova; ha quindi argomentato come la fiducia concessagli dapprima con permessi premio e poi con l'affidamento in prova non gli ha impedito di tornare a delinquere commettendo l'ulteriore episodio di rapina; il Tribunale ha quindi concluso che il breve tempo decorso dalla detenzione oggi in esecuzione (2 maggio 2022) non può <essere servita al reo a formare dentro di sé la consapevolezza necessaria ad evitare la recidiva>; osservato che, a fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, che fanno leva principalmente sul dato dirimente della pericolosità di Piacente, il ricorrente si limita a contestarle e a sollecitare una rivalutazione, non consentita, dei presupposti della concessione della misura alternativa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023
Sentenza Cassazione n. 03238/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris