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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 32058/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha riformato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Foggia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza al fine di consentire al giudice di merito di valutare l'applicazione della normativa più favorevole dell'art. 20 bis cod. pen. (pene sostitutive delle pene detentive brevi) introdotta con D. Lgs. n. 150 del 2022, cosiddetta riforma Cartabia.

Il ricorso è inammissibile, in quanto postula l'applicazione anticipata di una normativa che al momento del ricorso (2/11/2022) non era ancora vigente, essendo stata posticipata l'entrata in vigore della riforma al 30/12/2022.

Va però rilevato che, a tenore dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 e succes- sive modifiche, è applicabile al caso di specie la norma transitoria che prescrive: «Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione al 30 dicembre 2022, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge n. 689 del 1981, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza».

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha riformato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Foggia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza al fine di consentire al giudice di merito di valutare l'applicazione della normativa più favorevole dell'art. 20 bis cod. pen. (pene sostitutive delle pene detentive brevi) introdotta con D. Lgs. n. 150 del 2022, cosiddetta riforma Cartabia. Il ricorso è inammissibile, in quanto postula l'applicazione anticipata di una normativa che al momento del ricorso (2/11/2022) non era ancora vigente, essendo stata posticipata l'entrata in vigore della riforma al 30/12/2022. Va però rilevato che, a tenore dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 e succes- sive modifiche, è applicabile al caso di specie la norma transitoria che prescrive: «Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione al 30 dicembre 2022, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge n. 689 del 1981, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza». All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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