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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 21637/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno riformava parzialmente in favore dell'imputato la sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 17.1.2022, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 582, 585, c.p., in rubrica ascrittogli, riconoscendo in suo favore il beneficio di cui all'art. 175, c.p.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Paradiso, lamentando violazione di legge, poiché, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, il difensore dell'imputato ha presentato conclusioni scritte, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, d.l. 8 novembre 2020, n. 149, che ha inoltrato nei termini di legge, a mezzo posta elettronica certificata, presso l'indirizzo della corte di appello di Salerno destinato alla ricezione degli atti per via telematica, sicché il giudice di appello ha assunto la sua decisione senza prendere in considerazione le conclusioni dell'appellante, con conseguente lesione del diritto di difesa.

3. Con requisitoria scritta del 13.1.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con conclusioni scritte del 26.1.2023 il difensore di fiducia del Paradiso, nel contestare le conclusioni del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di impugnazione.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati.

La giurisprudenza di legittimità ha, invero, affrontato il tema del mancato inserimento nel fascicolo processuale cartaceo delle conclusioni difensive, trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, affermando, in un'isolata decisione, che, in tema di disciplina emergenziale da Covid- 19, esso non determina alcuna ipotesi di nullità della sentenza (cfr. Sez. 6, n. 46086 del 19/10/2021, Rv. 282297).

In un più recente e condivisibile arresto, si è, invece, affermato che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (cfr. Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, Rv. 282881).

In tale prospettiva si è ulteriormente chiarito che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa.

Nel caso portato all'attenzione della Suprema Corte si è ritenuto che l'omessa valutazione delle conclusioni da parte della corte di appello dia luogo a una irregolarità non invalidante, trattandosi di conclusioni meramente "apparenti" (cfr. Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004).

Orbene ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame debba trovare applicazione il principio affermato nell'arresto della Corte di Cassazione da ultimo citato, posto che nessuna lesione del diritto di difesa dell'appellante si è in concreto verificata, nonostante l'errore in cui è caduta la corte territoriale nell'affermare che non fossero state presentate conclusioni scritte.

Premesso, infatti, che le conclusioni dell'appellante risultano effettivamente inoltrate correttamente dal difensore mediante posta elettronica certificata, non può non condividersi, al riguardo, l'assunto del sostituto procuratore generale, secondo cui, da un lato, come si evince dalle stesse conclusioni allegate al ricorso in conformità al principio della cd. autosufficienza, in esse il difensore si è limitato a riportarsi ai motivi di appello, "senza illustrarli neppure attraverso una breve sintesi", limitandosi a elencarli; dall'altro i motivi di impugnazione, come indicati nelle conclusioni scritte, hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte della corte territoriale, che, con riferimento alla concessione di "ogni beneficio previsto dalla legge", ha anche accolto la richiesta difensiva.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno riformava parzialmente in favore dell'imputato la sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 17.1.2022, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 582, 585, c.p., in rubrica ascrittogli, riconoscendo in suo favore il beneficio di cui all'art. 175, c.p. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Paradiso, lamentando violazione di legge, poiché, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, il difensore dell'imputato ha presentato conclusioni scritte, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, d.l. 8 novembre 2020, n. 149, che ha inoltrato nei termini di legge, a mezzo posta elettronica certificata, presso l'indirizzo della corte di appello di Salerno destinato alla ricezione degli atti per via telematica, sicché il giudice di appello ha assunto la sua decisione senza prendere in considerazione le conclusioni dell'appellante, con conseguente lesione del diritto di difesa. 3. Con requisitoria scritta del 13.1.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 26.1.2023 il difensore di fiducia del Paradiso, nel contestare le conclusioni del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di impugnazione. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, affrontato il tema del mancato inserimento nel fascicolo processuale cartaceo delle conclusioni difensive, trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, affermando, in un'isolata decisione, che, in tema di disciplina emergenziale da Covid- 19, esso non determina alcuna ipotesi di nullità della sentenza (cfr. Sez. 6, n. 46086 del 19/10/2021, Rv. 282297). In un più recente e condivisibile arresto, si è, invece, affermato che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (cfr. Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, Rv. 282881). In tale prospettiva si è ulteriormente chiarito che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa. Nel caso portato all'attenzione della Suprema Corte si è ritenuto che l'omessa valutazione delle conclusioni da parte della corte di appello dia luogo a una irregolarità non invalidante, trattandosi di conclusioni meramente "apparenti" (cfr. Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004). Orbene ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame debba trovare applicazione il principio affermato nell'arresto della Corte di Cassazione da ultimo citato, posto che nessuna lesione del diritto di difesa dell'appellante si è in concreto verificata, nonostante l'errore in cui è caduta la corte territoriale nell'affermare che non fossero state presentate conclusioni scritte. Premesso, infatti, che le conclusioni dell'appellante risultano effettivamente inoltrate correttamente dal difensore mediante posta elettronica certificata, non può non condividersi, al riguardo, l'assunto del sostituto procuratore generale, secondo cui, da un lato, come si evince dalle stesse conclusioni allegate al ricorso in conformità al principio della cd. autosufficienza, in esse il difensore si è limitato a riportarsi ai motivi di appello, "senza illustrarli neppure attraverso una breve sintesi", limitandosi a elencarli; dall'altro i motivi di impugnazione, come indicati nelle conclusioni scritte, hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte della corte territoriale, che, con riferimento alla concessione di "ogni beneficio previsto dalla legge", ha anche accolto la richiesta difensiva. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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