CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23989/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che con l'unico motivo di ricorso il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; considerato che la censura è priva di pregio atteso che la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato alla pessima biografia penale di [OSCURATO:PERSONA], i cui precedenti evidenziano una personalità refrattaria all'osservanza degli obblighi di legge e delle regole del vivere civile, non ravvisandosi, per altro verso, il benché minimo segno di ravvedimento o di positiva evoluzione della personalità; che, a fronte di un percorso argonnentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità e, comunque, rivalutativi laddove pretende di desumere la meritevolezza della mitigazione sanzionatoria dalla «non gravità» dei precedenti penali sollecitando, dunque, a questa Corte una inammissibile valutazione di merito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dich P.Q.M