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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11719/2026

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l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],come da procura speciale allegata al ricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, viadei Portoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 8386/14/2024, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CGT-1 di Trapani rigettava il ricorso proposto dalla CVA trading s.r.l.(quale incorporante per fusione della [OSCURATO:SOCIETA].), ora CVA EnergieNumero registro generale 10440/2025Numero sezionale 2355/2026Numero di raccolta generale 11719/2026Data pubblicazione 29/04/2026s.r.l., avverso il provvedimento prot. n.15980/RU di parziale diniego dirimborso, con il quale – a fronte dell’importo complessivo, di € 12.728,33- richiesto con due distinte istanze presentate, rispettivamente, il28.03.2014 (per le dichiarazioni di consumo degli anni 2011, 2012 e2013) e il 6.04.2016 (per la dichiarazione di consumo dell’anno 2015),riconosceva il diritto al rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa di €3.979,03 rigettandolo per la restante parte, pari ad € 8.749,30;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Sicilia rigettaval’appello proposto dalla contribuente, osservando, per quanto qui rileva,che:- l’Amministrazione finanziaria aveva giustificato il proprio parziale diniegoper la tardività della richiesta presentata il 28.03.2014, in quanto inoltrataoltre il biennio (art.14 c.2 del TUA), visto che il diniego faceva riferimentoal saldo a credito da dichiarazione di consumo, per l’anno 2011,presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], al netto del conguaglio rata dovuta a marzo2012, per un importo di € 8.749,30;- l’art. 56 prevede un “meccanismo” di calcolo dell’accisa fondato sugliacconti misurati sui consumi del corrispondente periodo precedente e,quindi, il calcolo dell’imposta “a posteriori”, per cui la società che si trovaa credito può scegliere tra il rimborso ex art. 14 del TUA ovvero ladetrazione dai successivi versamenti di acconto ex art. 56 cit.;- l’eventuale opzione di rimborso, prevista dal comma 2 dell’art. 14, deveessere esercitata – a pena di decadenza - entro il biennio dal pagamentodell’accisa, oppure dalla data in cui il diritto può essere esercitato;- nel caso in esame il rimborso andava formalizzato, a pena di decadenza,entro due anni dalla presentazione della dichiarazione di consumo in cui siera evidenziato il credito maturato;- a tale regola si può derogare nell’ipotesi in cui venga ravvisato uncredito rinnovabile annualmente in forza di regolare ed ininterrottapresentazione annuale della dichiarazione di consumo (c.d. revolving), cheNumero registro generale 10440/2025Numero sezionale 2355/2026Numero di raccolta generale 11719/2026Data pubblicazione 29/04/2026nella specie non era configurabile, in quanto non esisteva la “continuità”delle detrazioni;- pertanto, alla data di presentazione della domanda di rimborso del28.03.2014 era maturato il termine decadenziale biennale per la richiestadel rimborso, dato che si riferiva al saldo a credito dell’addizionalesull’energia elettrica per l’anno 2011, come risultante dalla “dichiarazionedi consumo” del 5.03.2012;- l’avvenuta abrogazione dell’addizionale provinciale sull’energia elettricaera stata disposta dall’art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 16 del 2.03.2012,con decorrenza 1° aprile 2012, per cui alla data di presentazione delladichiarazione 2011 (il 5 marzo 2012) la norma era già stata soppressa el’avvenuta abrogazione non aveva alcun effetto sul meccanismo dicomputo dei termini di decadenza;- la contribuente impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo;- l’ADM resisteva con controricorso;- il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione del giudizio,ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nel senso dellamanifesta infondatezza del ricorso, e il difensore della parte ricorrente hadepositato tempestiva istanza per la decisione del ricorso;- è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];- la contribuente depositava memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA]- con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.14, comma 2, del TUA, per avere la CGT-2 ritenuto tardiva l’istanza dirimborso, presentata in data 28.02.2014, in relazione al credito relativoall’addizionale provinciale all’accisa sul consumo di energia elettrica,emerso nella dichiarazione di consumo presentata il 5.03.2012, per l’anno2011, non avendo considerato che il credito emerso, in costanza delNumero registro generale 10440/2025Numero sezionale 2355/2026Numero di raccolta generale 11719/2026Data pubblicazione 29/04/2026rapporto tributario, deve intendersi rinnovato di anno in anno per effettodella presentazione delle relative dichiarazioni di consumo fino allacessazione del rapporto (cd. effetto revolving); precisa che, benché nellaspecie tale rapporto si fosse protratto fino all’anno 2013 per effetto dellacontinuativa presentazione da parte della società delle dichiarazioni diconsumo annuali, la CGT-2 ha escluso inspiegabilmente il meccanismorevolving, individuando nella data di presentazione della dichiarazione diconsumo da cui era originato il credito (5.03.2012), anziché da quella dipresentazione dell’ultima dichiarazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), il dies a quo deltermine di decadenza; importo residuo di € 8.749,30 rimasto a credito,peraltro, riguardava l’addizionale provinciale, non più utilizzabile incompensazione a seguito della sua abrogazione, per cui poteva esserechiesto solo a rimborso entro due anni dal giorno della sua abrogazione(1.04.2012);- il motivo è infondato;- poiché il credito d’imposta riguardava l’addizionale provinciale all’accisadi cui all’art. 6 d.l. 28 novembre 1988, n. 511, abrogata dal 1.04.2012 adopera dell’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, la contribuente nonpoteva riportarlo a nuovo in successive dichiarazioni di consumo(mediante il meccanismo del cd. revolving), ma doveva chiederlo arimborso entro il biennio dalla dichiarazione di consumo da cui il creditoera sorto, posto che “l'avvenuta abolizione dell'addizionale realizza unacesura, definitiva, nel modello di riporto in detrazione dei maggiori accontiversati alle annualità successive, sicché, correttamente, la contribuenteaveva avanzato istanza di rimborso con riguardo a detti importi perchénon più utilmente riportabili nelle successive dichiarazioni (…) il terminebiennale di decadenza, con riferimento al credito maturato perl'addizionale provinciale, iniziava pertanto a decorrere dalla presentazionedell'ultima dichiarazione” (Cass. n. 25042 del 2023; Cass. n. 30912 del2019; Cass. n. 22058 del 2024);Numero registro generale 10440/2025Numero sezionale 2355/2026Numero di raccolta generale 11719/2026Data pubblicazione 29/04/2026- il termine biennale di decadenza inizia a decorrere, quindi, dal momentoin cui il contribuente non può più riportare a nuovo l’eccedenza di impostarisultante dall’ultima dichiarazione di consumo, che coincide con l’ultimadichiarazione di consumo immediatamente precedente l’abrogazione delleaddizionali provinciali (addizionale abrogata, come si è detto, dal 1° aprile2012);- nella specie, l’ultima dichiarazione immediatamente precedente a dettaabrogazione è quella presentata in data 5.03.2012;- l’istanza di rimborso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata, pertanto, tardivamentepresentata, oltre il biennio, decorso il 5.03.2014;- il ricorso va, dunque, rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza;- poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di cui all’art.380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione anche il terzo e quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ. (Cass.

S.U. n. 27195 del 2023);- la ricorrente va, pertanto, condannata a pagare alla controricorrente unasomma equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo ea versare una ulteriore somma, determinata in euro 600,00, in favoredella cassa delle ammende; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 2.400,00, oltre alle spese prenotate a debito;Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4,cod. proc. civ., al pagamento, in favore della controricorrente, dellaulteriore somma pari ad euro 1.200,00, nonché al pagamento dellasomma di euro 600,00 in favore della cassa delle ammende;Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della partericorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 10440/2025Numero sezionale 2355/2026Numero di raccolta generale 11719/2026Data pubblicazione 29/04/2026quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],come da procura speciale allegata al ricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, viadei Portoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 8386/14/2024, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CGT-1 di Trapani rigettava il ricorso proposto dalla CVA trading s.r.l.(quale incorporante per fusione della [OSCURATO:SOCIETA].), ora CVA EnergieNumero registro generale 10440/2025Numero sezionale 2355/2026Numero di raccolta generale 11719/2026Data pubblicazione 29/04/2026s.r.l., avverso il provvedimento prot. n.15980/RU di parziale diniego dirimborso, con il quale – a fronte dell’importo complessivo, di € 12.728,33- richiesto con due distinte istanze presentate, rispettivamente, il28.03.2014 (per le dichiarazioni di consumo degli anni 2011, 2012 e2013) e il 6.04.2016 (per la dichiarazione di consumo dell’anno 2015),riconosceva il diritto al rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa di €3.979,03 rigettandolo per la restante parte, pari ad € 8.749,30;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Sicilia rigettaval’appello proposto dalla contribuente, osservando, per quanto qui rileva,che:- l’Amministrazione finanziaria aveva giustificato il proprio parziale diniegoper la tardività della richiesta presentata il 28.03.2014, in quanto inoltrataoltre il biennio (art.14 c.2 del TUA), visto che il diniego faceva riferimentoal saldo a credito da dichiarazione di consumo, per l’anno 2011,presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], al netto del conguaglio rata dovuta a marzo2012, per un importo di € 8.749,30;- l’art. 56 prevede un “meccanismo” di calcolo dell’accisa fondato sugliacconti misurati sui consumi del corrispondente periodo precedente e,quindi, il calcolo dell’imposta “a posteriori”, per cui la società che si trovaa credito può scegliere tra il rimborso ex art. 14 del TUA ovvero ladetrazione dai successivi versamenti di acconto ex art. 56 cit.;- l’eventuale opzione di rimborso, prevista dal comma 2 dell’art. 14, deveessere esercitata – a pena di decadenza - entro il biennio dal pagamentodell’accisa, oppure dalla data in cui il diritto può essere esercitato;- nel caso in esame il rimborso andava formalizzato, a pena di decadenza,entro due anni dalla presentazione della dichiarazione di consumo in cui siera evidenziato il credito maturato;- a tale regola si può derogare nell’ipotesi in cui venga ravvisato uncredito rinnovabile annualmente in forza di regolare ed ininterrottapresentazione annuale della dichiarazione di consumo (c.d. revolving), cheNumero registro generale 10440/2025Numero sezionale 2355/2026Numero di raccolta generale 11719/2026Data pubblicazione 29/04/2026nella specie non era configurabile, in quanto non esisteva la “continuità”delle detrazioni;- pertanto, alla data di presentazione della domanda di rimborso del28.03.2014 era maturato il termine decadenziale biennale per la richiestadel rimborso, dato che si riferiva al saldo a credito dell’addizionalesull’energia elettrica per l’anno 2011, come risultante dalla “dichiarazionedi consumo” del 5.03.2012;- l’avvenuta abrogazione dell’addizionale provinciale sull’energia elettricaera stata disposta dall’art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 16 del 2.03.2012,con decorrenza 1° aprile 2012, per cui alla data di presentazione delladichiarazione 2011 (il 5 marzo 2012) la norma era già stata soppressa el’avvenuta abrogazione non aveva alcun effetto sul meccanismo dicomputo dei termini di decadenza;- la contribuente impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo;- l’ADM resisteva con controricorso;- il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione del giudizio,ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nel senso dellamanifesta infondatezza del ricorso, e il difensore della parte ricorrente hadepositato tempestiva istanza per la decisione del ricorso;- è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];- la contribuente depositava memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA]- con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.14, comma 2, del TUA, per avere la CGT-2 ritenuto tardiva l’istanza dirimborso, presentata in data 28.02.2014, in relazione al credito relativoall’addizionale provinciale all’accisa sul consumo di energia elettrica,emerso nella dichiarazione di consumo presentata il 5.03.2012, per l’anno2011, non avendo considerato che il credito emerso, in costanza delNumero registro generale 10440/2025Numero sezionale 2355/2026Numero di raccolta generale 11719/2026Data pubblicazione 29/04/2026rapporto tributario, deve intendersi rinnovato di anno in anno per effettodella presentazione delle relative dichiarazioni di consumo fino allacessazione del rapporto (cd. effetto revolving); precisa che, benché nellaspecie tale rapporto si fosse protratto fino all’anno 2013 per effetto dellacontinuativa presentazione da parte della società delle dichiarazioni diconsumo annuali, la CGT-2 ha escluso inspiegabilmente il meccanismorevolving, individuando nella data di presentazione della dichiarazione diconsumo da cui era originato il credito (5.03.2012), anziché da quella dipresentazione dell’ultima dichiarazione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), il dies a quo deltermine di decadenza; importo residuo di € 8.749,30 rimasto a credito,peraltro, riguardava l’addizionale provinciale, non più utilizzabile incompensazione a seguito della sua abrogazione, per cui poteva esserechiesto solo a rimborso entro due anni dal giorno della sua abrogazione(1.04.2012);- il motivo è infondato;- poiché il credito d’imposta riguardava l’addizionale provinciale all’accisadi cui all’art. 6 d.l. 28 novembre 1988, n. 511, abrogata dal 1.04.2012 adopera dell’art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, la contribuente nonpoteva riportarlo a nuovo in successive dichiarazioni di consumo(mediante il meccanismo del cd. revolving), ma doveva chiederlo arimborso entro il biennio dalla dichiarazione di consumo da cui il creditoera sorto, posto che “l'avvenuta abolizione dell'addizionale realizza unacesura, definitiva, nel modello di riporto in detrazione dei maggiori accontiversati alle annualità successive, sicché, correttamente, la contribuenteaveva avanzato istanza di rimborso con riguardo a detti importi perchénon più utilmente riportabili nelle successive dichiarazioni (…) il terminebiennale di decadenza, con riferimento al credito maturato perl'addizionale provinciale, iniziava pertanto a decorrere dalla presentazionedell'ultima dichiarazione” (Cass. n. 25042 del 2023; Cass. n. 30912 del2019; Cass. n. 22058 del 2024);Numero registro generale 10440/2025Numero sezionale 2355/2026Numero di raccolta generale 11719/2026Data pubblicazione 29/04/2026- il termine biennale di decadenza inizia a decorrere, quindi, dal momentoin cui il contribuente non può più riportare a nuovo l’eccedenza di impostarisultante dall’ultima dichiarazione di consumo, che coincide con l’ultimadichiarazione di consumo immediatamente precedente l’abrogazione delleaddizionali provinciali (addizionale abrogata, come si è detto, dal 1° aprile2012);- nella specie, l’ultima dichiarazione immediatamente precedente a dettaabrogazione è quella presentata in data 5.03.2012;- l’istanza di rimborso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata, pertanto, tardivamentepresentata, oltre il biennio, decorso il 5.03.2014;- il ricorso va, dunque, rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza;- poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di cui all’art.380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione anche il terzo e quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 27195 del 2023);- la ricorrente va, pertanto, condannata a pagare alla controricorrente unasomma equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo ea versare una ulteriore somma, determinata in euro 600,00, in favoredella cassa delle ammende; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 2.400,00, oltre alle spese prenotate a debito;Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4,cod. proc. civ., al pagamento, in favore della controricorrente, dellaulteriore somma pari ad euro 1.200,00, nonché al pagamento dellasomma di euro 600,00 in favore della cassa delle ammende;Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della partericorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 10440/2025Numero sezionale 2355/2026Numero di raccolta generale 11719/2026Data pubblicazione 29/04/2026quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]