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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 28322/2023

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a decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]– CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - rel.

Consigliere - R.G.N [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere. - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 15561/2020 proposto [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via delle Milizie 38 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so , giusta procura in atti , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza nr. 4750/2019 della Corte di Appello di Napoli depositata in data 20/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibileil gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Napoli che, pronunciandosi in grado di appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della minor somma , rispetto a quella originariamente azionata da quest’ultima con il ricorso per decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Portici opposto dal ricorrente, di € 3.447,97. 2 Ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 7,8,9 , 34,35, 36 46, 50 , 353, 354 in relazione agli artt. 360 1 comma nr 2 e 3 cpc.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato atto di rinuncia al ricorso per Cassazione personalmente sottoscritto e notificato alla intimata controparte 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, atteso il mancato compimento di attività difensiva da parte di [OSCURATO:PERSONA].

3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

PQM Dichiara estinto il processo.

Così deciso nella Camera di Consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]– CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - rel. Consigliere - R.G.N [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere. - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 15561/2020 proposto [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via delle Milizie 38 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so , giusta procura in atti , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza nr. 4750/2019 della Corte di Appello di Napoli depositata in data 20/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibileil gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Napoli che, pronunciandosi in grado di appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della minor somma , rispetto a quella originariamente azionata da quest’ultima con il ricorso per decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Portici opposto dal ricorrente, di € 3.447,97. 2 Ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 7,8,9 , 34,35, 36 46, 50 , 353, 354 in relazione agli artt. 360 1 comma nr 2 e 3 cpc. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato atto di rinuncia al ricorso per Cassazione personalmente sottoscritto e notificato alla intimata controparte 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, atteso il mancato compimento di attività difensiva da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). PQM Dichiara estinto il processo. Così deciso nella Camera di Consigl
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