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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18962/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 20821/2025Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 18962/2026Data pubblicazione 10/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 20821/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore e [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 20/1/2025depositata il 3 marzo 2025.Visto l’atto depositato il 5 giugno 2026 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 20821/2025Numero sezionale 1556/2026Numero di raccolta generale 18962/2026Data pubblicazione 10/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 20821/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore e [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bolzano, n. 20/1/2025depositata il 3 marzo 2025.Visto l’atto depositato il 5 giugno 2026 con il quale le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18962/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris