CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 39762/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]Aquila udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito ilSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso,rappresentando che il procedimento principale è stato definito con ordinanza irrevocabile n. 15869/2925 della Corte di Cassazione in data 11 novembre 2025; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di L’Aquila, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Teramo, in data 7 luglio 2025, aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. 2. I w an [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo, inosservanza o erronea applicazione dell’art. 275, comma 2 , cod. proc. pen. Premesso che l’ordinanza ha erroneamente indicato che l’aggravio della misura sarebbe stato determinato dalla commissione di reati della stessa indole nel corso di esecuzione della misura dell’obbligo di dimora, laddove invece il ricorrente era uscito dal Comune di pertinenza, la difesa ritiene violati i criteri di adeguatezza e proporzionalità ai quali si deve attenere il giudice nell’individuare la misura. Deduce che si sarebbe dovuto valutare il rapporto tra la condanna per il reato in relazione al quale è applicata la misura, patteggiata in anni 1mesi 10 e giorni 10 di reclusione, e la misura concretamente applicata, peraltro con autorizzazione dell’imputato a espletare attività lavorativa per oltre otto ore giornaliere, e si sarebbe dovuto tenere conto del tempo trascorso in concomitanza con il comportamento esemplare tenuto dal ricorrente dal mese di aprile. 3. All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l Collegio , previa verifica d ’ufficio del dato inerente al persistente interesse all’impugnazione,dà atto che, con ordinanza del 1 1/1 1 /2025 , la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Teramoin data 23aprile 202 5 in relazione al medesimo reato rispetto al quale il Tribunale di L ’ Aquila si è pronunciatoin fase di appello cautelare con l'ordinanza impugnata. 2. Va al riguardo osservato che le misure cautelari svolgono nel processo una funzione servente, che è destinata a venir meno in concomitanza con l'irrevocabilità di una sentenza di condanna a pena detentiva che risulti in concreto eseguibile. In tale ipotesi, infatti, si apre la fase esecutiva che impedisce la possibilità di remissione in libertà (Cass. Sez. U. n. 31524 del 14/7/2004, Litteri, Rv. 228167– 01 ; Sez. 3 , n. 8361 del 26/01/2024 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285968 - 01). Si è chiarito che, in tema di misure cautelari, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale e impedisce la rimessione in libertà del condannato garantendo l'esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art.656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra l'applicazione della misura e l'esecuzione della condanna(Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Privitera,Rv. 272764 - 01) . 3. Condividendo tali principi,il Collegio ritiene che i l ricorso per cassazione sia divenuto inammissibile. L’inammissibilità sopravvenuta alla sua presentazione comporta l'esclusione dal pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. a favore della C assa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 31524 del14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, RV.272308-01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così