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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03707/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26615-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in proprio e nella qualità di Procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], cu [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]° 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenti e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 76/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 26615 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -2- RG 26615/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 76 del 2020 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Cuneo di annullamento dell'avviso di addebito n. 33720180001112325 con cui era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 13.630,92 a titolo di contributi IVS non versati per l'anno 2011 alla [OSCURATO:PERSONA].

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che l'avviso di addebito riguardava contributi e sanzioni asseritamente dovuti dal Cabutti in virtù della sua partecipazione nella società di capitali [OSCURATO:PERSONA] srl e non in virtù della sua attività artigiana, con conseguente estraneità della ditta Cabutti rispetto al credito; hanno precisato che l'avviso di addebito avrebbe dovuto essere notificato al Cabutti quale persona fisica e non all'indirizzo pec della ditta individuale e che, quindi, la nullità della notifica aveva impedito il decorso del termine per proporre opposizione e aveva precluso la declaratoria di decadenza; hanno, infine, precisato che correttamente era stato escluso dall'imponibile contributivo il reddito conseguito dal Cabutti per effetto della sua partecipazione societaria nella [OSCURATO:PERSONA] srl ove non svolgeva alcuna attività lavorativa.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA], affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 co. 4 del D.I. n. 78/2010 conv. con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e dell'art. 24 D.Igs. n. 46/99, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, perché, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il debito contributivo, relativo all'anno 201.1, riguardava il Cabutti quale soggetto iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale: debito dovuto appunto alla Gestione RG 26615/2020 Commercianti nella qualità di iscritto; inoltre, si deduce che la Corte di merito aveva effettuato una erronea differenziazione tra persona fisica titolare della ditta e ditta individuale, che non hanno personalità giuridica diversa e, pertanto, essendo valida la notifica dell'avviso di addebito, l'opposizione non era tempestiva e avrebbe dovuto dichiararsi la sua decadenza.

3. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 438/1992 di conversione con modificazioni del d.l. n. 384/1992 e in connessione con questo della legge 2.8.1990 n. 233, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, perché erroneamente la Corte territoriale non aveva parametrato l'obbligo contributivo sulla base di tutti i redditi percepiti nel corso dell'anno di riferimento e non solo su quelli connessi allo svolgimento di una attività lavorativa.

4. Il primo motivo è fondato.

5. La differenziazione operata dalla Corte territoriale, tra ditta individuale e persona fisica relativamente alla notifica dell'avviso di addebito emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non è condivisibile perché contrasta con il principio affermato in sede di legittimità, cui si intende dare seguito, secondo il quale la ditta non ha personalità giuridica distinta, ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sostanziale e processuale (Cass. n. 3052/2006).

6. Invero, la ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituendo un soggetto giuridico autonomo (Cass. n. 977/2007), non è giuridicamente concepibile alcun rapporto obbligatorio distinto tra impresa e imprenditore (Cass. n. 12757/2007; Cass. n. 19735/2014).

7. L'asserito debito contributivo, poi, riguardava il Cabutti quale soggetto iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] e titolare della omonima ditta individuale, mentre la partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] srl, società di capitali di cui il Cabutti faceva parte percependo pie i redditi derivanti dalla stessa, rilevava solo ai fini della individuazilone della base imponibile sulla quale dovevano essere parametrati i contributi previdenziali dovuti però dal RG 26615/2020 Cabutti, persona fisica, quale soggetto iscritto alla [OSCURATO:PERSONA], nella veste di titolare dell'omonima ditta.

8. Ne consegue che la questione sulla accertata nullità della notifica dell'avviso di addebito dovrà, pertanto, essere rivalutata in sede di rinvio alla stregua di tali principi.

9. Lo scrutinio del secondo motivo, formulato in via subordinata, resta assorbito.

10. La gravata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame avendo riguardo ai principi sopra riportati e provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26615-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in proprio e nella qualità di Procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], cu [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]° 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenti e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 76/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 26615 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- RG 26615/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 76 del 2020 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Cuneo di annullamento dell'avviso di addebito n. 33720180001112325 con cui era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 13.630,92 a titolo di contributi IVS non versati per l'anno 2011 alla [OSCURATO:PERSONA]. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che l'avviso di addebito riguardava contributi e sanzioni asseritamente dovuti dal Cabutti in virtù della sua partecipazione nella società di capitali [OSCURATO:PERSONA] srl e non in virtù della sua attività artigiana, con conseguente estraneità della ditta Cabutti rispetto al credito; hanno precisato che l'avviso di addebito avrebbe dovuto essere notificato al Cabutti quale persona fisica e non all'indirizzo pec della ditta individuale e che, quindi, la nullità della notifica aveva impedito il decorso del termine per proporre opposizione e aveva precluso la declaratoria di decadenza; hanno, infine, precisato che correttamente era stato escluso dall'imponibile contributivo il reddito conseguito dal Cabutti per effetto della sua partecipazione societaria nella [OSCURATO:PERSONA] srl ove non svolgeva alcuna attività lavorativa. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA], affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 co. 4 del D.I. n. 78/2010 conv. con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e dell'art. 24 D.Igs. n. 46/99, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, perché, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il debito contributivo, relativo all'anno 201.1, riguardava il Cabutti quale soggetto iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale: debito dovuto appunto alla Gestione RG 26615/2020 Commercianti nella qualità di iscritto; inoltre, si deduce che la Corte di merito aveva effettuato una erronea differenziazione tra persona fisica titolare della ditta e ditta individuale, che non hanno personalità giuridica diversa e, pertanto, essendo valida la notifica dell'avviso di addebito, l'opposizione non era tempestiva e avrebbe dovuto dichiararsi la sua decadenza. 3. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 438/1992 di conversione con modificazioni del d.l. n. 384/1992 e in connessione con questo della legge 2.8.1990 n. 233, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, perché erroneamente la Corte territoriale non aveva parametrato l'obbligo contributivo sulla base di tutti i redditi percepiti nel corso dell'anno di riferimento e non solo su quelli connessi allo svolgimento di una attività lavorativa. 4. Il primo motivo è fondato. 5. La differenziazione operata dalla Corte territoriale, tra ditta individuale e persona fisica relativamente alla notifica dell'avviso di addebito emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non è condivisibile perché contrasta con il principio affermato in sede di legittimità, cui si intende dare seguito, secondo il quale la ditta non ha personalità giuridica distinta, ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sostanziale e processuale (Cass. n. 3052/2006). 6. Invero, la ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituendo un soggetto giuridico autonomo (Cass. n. 977/2007), non è giuridicamente concepibile alcun rapporto obbligatorio distinto tra impresa e imprenditore (Cass. n. 12757/2007; Cass. n. 19735/2014). 7. L'asserito debito contributivo, poi, riguardava il Cabutti quale soggetto iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] e titolare della omonima ditta individuale, mentre la partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] srl, società di capitali di cui il Cabutti faceva parte percependo pie i redditi derivanti dalla stessa, rilevava solo ai fini della individuazilone della base imponibile sulla quale dovevano essere parametrati i contributi previdenziali dovuti però dal RG 26615/2020 Cabutti, persona fisica, quale soggetto iscritto alla [OSCURATO:PERSONA], nella veste di titolare dell'omonima ditta. 8. Ne consegue che la questione sulla accertata nullità della notifica dell'avviso di addebito dovrà, pertanto, essere rivalutata in sede di rinvio alla stregua di tali principi. 9. Lo scrutinio del secondo motivo, formulato in via subordinata, resta assorbito. 10. La gravata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame avendo riguardo ai principi sopra riportati e provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre
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