CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32365/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorrso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, inriforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha condannatoAliberti [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del1967 (capo a), di cui all’art. 23, comma 3, della legge n. 110 del 1975 (capo b),nonché in ordine al reato di cui all’art. 648 cod. pen. (capo c), ritenuto il reato dicui al capo a) assorbito in quello di cui al capo b), ha rideterminato la pena inanni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, revocando lapena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e confermando la sentenza nelresto.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Aliberti AngeloRaffaele, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendotre motivi di seguito indicati.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della disposizione dicui all’art. 157 cod. pen. in riferimento al reato di cui all’art. 648 cod. pen., allaluce della errata individuazione del momento consumativo del reato, nonché vizimotivazionali in ordine all’unico dato temporale certo.La difesa deduce che la Corte di appello, con motivazione apodittica, haindividuato il momento consumativo nella data del 22 settembre 2016,coincidente con il rinvenimento e il sequestro dell’arma, anziché in quella indicatadall’imputato in sede di interrogatorio, ritenendo dette dichiarazioni inattendibilisenza fornire una valida giustificazione.La difesa osserva che nella immediatezza dei fatti l’imputato aveva dichiaratodi avere rinvenuto l’arma nell’anno 1996 all’interno di un autocarro usato,acquistato nell’ambito della propria attività di autotrasportatore.Ad avviso della difesa, la Corte di appello, ritenendo la circostanza noncredibile e illogica sul rilievo che se ciò fosse stato vero il ricorrente avrebbedovuto fare denuncia all’autorità del rinvenimento di un’arma con matricolaabrasa, avrebbe reso una motivazione meramente congetturale, non avendodimostrato la inverosimiglianza della circostanza; né poteva assumere valoredecisivo che l’arma avrebbe dovuto essere denunciata, non incidendo taleconsiderazione sul momento acquisitivo della stessa, unico elemento rilevante aifini della consumazione del reato di ricettazione.Si osserva in particolare, che la Corte di appello ha escluso una valutazionefavorevole al reo sulla base di mere deduzioni logiche, omettendo di considerareuna pluralità di elementi concreti che deponevano per la ricezione dell’armanell’anno 1996 come riferito dall’imputato. In particolare: le dichiarazionidell’imputato erano coerenti con le caratteristiche dell’arma risalente al 1934;non era stato individuato il reato presupposto, né la sua epoca; nessun elementoistruttorio consentiva di collocare la ricezione in epoca diversa rispetto a quellariferita dal ricorrente.A tal riguardo il ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte di cassazionesecondo cui in caso di incertezza assoluta della data di consumazione del reato iltermine di prescrizione deve decorrere dal momento più favorevole perl’imputato. Pertanto, individuando il momento consumativo nell’anno 1996, iltermine massimo prescrizionale (pari a circa 22 anni) sarebbe già decorso alladata di celebrazione dell’appello e comunque prima della adozione della sentenzaimpugnata2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità dellamotivazione in ordine al diniego della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria,fondata su argomentazioni apodittiche e generiche.Ad avviso della difesa sarebbe del tutto incoerente ed apodittica lamotivazione del diniego della perizia sul rilievo che l’efficienza dell’arma daguerra è risultata da altri elementi quali le accurate modalità di detenzione econservazione della pistola (all’interno di una scatola avvolta in uno straccio,all’interno di un mobile dell’appartamento).Ad avviso della difesa la perizia sarebbe stata necessaria per accertare uneventuale utilizzo della pistola in fatti delittuosi ed anche alla luce dellacircostanza che l’arma non era funzionante, perché priva di caricatore emunizionamento.La difesa osserva che, come indicato dalle stesse Forze dell’Ordine, la pistolaera risalente all’anno 1934, sicché a distanza di circa 80 anni si rendevanecessaria la perizia per verificare l’efficienza della stessa trattandosi di un lassodi tempo così ampio.Inoltre, la mancanza del caricatore e del munizionamento, non rinvenuti dalledell’arma e sul suo reale funzionamento, avrebbe certamente giustificato lanecessità della perizia, al fin di provare che dalla detenzione dell’arma potessederivare una situazione di pericolo per l’ordine pubblico, anche attraverso laverifica della sua riparabilità, intesa come possibilità di essere ripristinata; ciò inquanto, rileva la difesa, un’arma non funzionante non costituisce pericolo perl’ordine pubblico se la sua riparazione è impossibile o risultando difficilemancando i pezzi di ricambio.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione della disposizione dicui all’art.62-bis cod. pen., nonché la manifesta illogicità e contraddittorietànonché apparenza della motivazione in ordine al diniego delle circostanzegravità del fatto e la personalità dell’imputato, nonché l’esistenza di precedentipenali, senza alcuna valutazione degli elementi specifici della vicenda concreta.La Corte di appello avrebbe, invece, dovuto valutare che il ricorrente non si èmai reso responsabile di delitti commessi con l’uso delle armi, né di reati violentie nell’immediatezza dei fatti si è assunto la titolarità della pistola purcondividendo l’abitazione con la moglie e tre figli.Né inoltre i Giudici di appello hanno considerato le condizioni dell’arma, dellaquale non si è accertata l’utilizzabilità e l’efficienza, né hanno attribuito rilievoalle dichiarazioni confessorie che sono state ritenute non credibili sulla base di unmero giudizio di opinione privo di riscontro logico argomentativo; né, ancora,hanno considerato che nel notevole lasso di tempo intercorso dall’acquisizionedel possesso dell’arma al suo rinvenimento nel 2016 non vi è stato alcunepisodio indicativo di un utilizzo o di una finalità offensiva.Infine, si osserva che la circostanza che il ricorrente si trovasse agli arrestidomiciliari per altra causa costituisce elemento neutro rispetto alla valutazionedel fatto oggetto di imputazione.3. In data 11 maggio 2026, il difensore di fiducia ha depositato unamemoria conclusionale ribadendo le argomentazioni a sostegno dei motivi diricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittaha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Il primo motivo, con il quale si deducono la violazione dell’art. 157 cod.pen. e vizi motivazionali in relazione all’omessa declaratoria di estinzione perprescrizione del reato di ricettazione, non è fondato.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Cortel’onere di provare con precisione la data di commissione del reato non gravasull’imputato, ma sull’accusa; ne consegue che, ai fini del calcolo del termine diprescrizione, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine didecorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato e il reatova ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021,P., Rv. 281535 - 01; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983; Sez.3, n. 8283 del 03/12/2009, dep. 2020, Ilacqua, Rv. 246229; Sez. 2, n. 19472del 24/05/2006, Rinaldi, Rv. 233835).Con specifico riferimento al reato di ricettazione, si è, altresì, affermatoche, quando manchi la prova certa della data di acquisizione del bene da partedell’imputato, il momento consumativo deve essere individuato, in applicazionedel principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reatopresupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 – 01; Sez. 2,n. 31946 del 09/06/2016, Minutella; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gligora;Sez. 2, n. 19472 del 24/05/2006, Rinaldi).Tanto premesso va, tuttavia, rilevato che, come correttamente prospettatodal Procuratore generale, il favor rei opera in caso di incertezza assoluta sulladata di commissione del reato o sull’inizio del termine di prescrizione, ma nonquando tale incertezza possa essere eliminata anche attraverso deduzioni logichee adeguatamente motivate(Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285953; Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Zizzi, Rv. 272076; Sez. 2,n. 2865 del 06/12/1991, dep. 1992, Giura, Rv. 189896, in tema di ricettazione).Nel caso di specie, i Giudici di merito, con razionale motivazione, non hannocreduto alla tesi esposta dall’Aliberti, che aveva dichiarato di aver rinvenuto lapistola nel 1996, all’interno di un camion da lui acquistato, con la matricola giàabrasa e di averla portata con sé, ed occultata, al fine di tenerla lontano dallaportata dei conviventi.Sicché, a fronte della certa provenienza illecita, risulta criterio razionaleconsiderare quale data di consumazione del reato quella dell’avvenuto sequestroo in data antecedente e prossima, alla luce della totale inverosimiglianza dellaversione dell’imputato.Deve, dunque, affermarsi il principio di diritto secondo il quale, in tema diricettazione, la data di consumazione del reato, quando manchi la prova certadella data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, deve essereindividuata in quella dell’avvenuto sequestro del bene oggetto di provenienzaillecita o data antecedente e prossima, nel caso in cui, con motivazioneadeguata, il Giudice dia conto della inverosimiglianza della tesi dell’imputato.2. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si è eccepito il vizio dimotivazione quanto al diniego della richiesta di rinnovazione istruttoriaconcernente l’omessa perizia sull’arma, non è fondato.Va premesso che la natura di arma dell'oggetto in possesso dell'imputato el'efficienza della stessa possono essere desunte da qualsiasi mezzo di prova -specifica o generica, diretta o indiretta - e il relativo accertamento, ove immuneda vizi logici o giuridici, costituisce apprezzamento di fatto sottratto al sindacatodi legittimità. (Conf. n. 6233/1981, Rv. 149508 - 01). (Sez. 1, n. 46890 del18/10/2019, Arena, Rv. 277237 - 01).In materia di detenzione illegale di munizioni Sez. 1, n. 12620 del30/01/2019, Billetta, Rv. 275050 – 01, ha affermato che, ai fini dellaconfigurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., non è indispensabiledisporre perizia per accertare l'efficienza delle munizioni, potendo il giudice trarreanche da altri elementi il suo convincimento, purché adeguatamente motivato(questo principio è stato affermato in relazione ad un caso in cui l'efficienza dellecartucce, detenute dall'imputato all'interno di un pacchetto di sigarette riposto inun mobile del suo appartamento, è stata desunta dalle accurate modalità diconservazione in ambiente chiuso e protetto rispetto a possibili fonti dicompromissione della capacità esplodente: conf., altresì, n. 5303/88, Rv.178281-01; n. 11608/86, Rv. 174086-01; n. 9730/85, Rv. 170825-01; n.5412/82, Rv. 154009-01; n. 9517/81, Rv. 150730-01; n. 1589/80, Rv. 144225-01).Tali principi trovano evidentemente applicazione anche con riferimento alladetenzione illegale delle armi, dovendosi affermare che anche l’efficienzadell’arma può essere desunta dalle accurate modalità di conservazione e, quindi,di occultamento.Nel caso in esame, il funzionamento dell’arma è stato esaustivamente desuntodalle accurate modalità di detenzione e di occultamento della stessa essendoessa stata rinvenuta all’interno di una scatola, avvolta in uno straccio, collocatain un mobile dell’appartamento.Da ciò la Corte ha tratto la razionale conclusione della superfluità della perizia,valorizzando la circostanza che la conservazione accurata dell’arma esprimal’utilità e, quindi, la consapevolezza della persistente idoneità offensiva dellastessa.Alla luce di tale impianto argomentativo, non colgono nel segno le deduzionidifensive volte a sostenere la necessità dell’espletamento di una perizia sull’armain sequestro. In particolare, la difesa ha evidenziato, richiamando quantoindicato dagli operanti, che la pistola fosse risalente all’anno 1934, assumendoche il decorso di circa ottant’anni dalla sua fabbricazione imponesse unaccertamento tecnico finalizzato a verificarne la concreta efficienza.Parimenti, è stata prospettata la necessità della perizia alla luce dellamancanza del caricatore e del munizionamento.Si tratta, tuttavia, di rilievi generici e non autosufficienti, che non valgono ascalfire la tenuta logica della motivazione, dal momento che non poggiano suadeguata documentazione dimostrativa del fatto che quel modello, risalente al1934, non fosse stato prodotto anche negli anni successivi e non fosse ancora incircolazione e in commercio.Né la mancanza del caricatore e del munizionamento, non rinvenuti dalledell’arma e sul suo reale funzionamento e, di conseguenza, sulla potenzialitàoffensiva della stessa, incidendo sulla stessa configurabilità del reato.Al riguardo, va evidenziato che la ratio del divieto riferito alle "parti" di armava individuata nell'esigenza di impedire che, attraverso la scomposizione diun'arma intera e l'eventuale ripartizione delle componenti così ottenute tra piùpersone e in più luoghi, si eludano i divieti concernenti l'arma nel suo complessoche potrà, poi, all'occorrenza essere ricomposta. La parte di arma a cui la leggefa riferimento dovrà possedere una propria funzionalità ed efficienza, in modoche aggregata alle altre mancanti serva a ricostruire l'arma nella sua interezza(Sez. 1, n. 2542 del 15/11/1988, dep. 1990, Libanori, Rv. 183449 – 01; conf.mass. n. 180228)).Per le ragioni anzidette, nella fattispecie la Corte di appello ha dato adeguatamotivazione della funzionalità della pistola, sia pure mancante del caricatore.3. Il terzo motivo, con il quale si è dedotto l’ingiustificato diniego dellecircostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.La Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha valutatonegativamente le gravi modalità di commissione dei reati, commessi peraltrodurante la sottoposizione ad arresti domiciliari, i numerosi precedenti penali el’assenza di elementi valutabili favorevolmente ed ha negato rilievo alledichiarazioni asseritamente confessorie del ricorrente in considerazione dellaevidenziata illogicità della versione resa sul ritrovamento dell’arma.La Corte di appello ha, dunque, dato conto, richiamandoli, degli elementi, traquelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini delladell'esclusione delle attenuanti generiche esprimendo un giudizio di fatto, la cuimotivazione è insindacabile in sede di legittimità, non incorrendo in alcun vizio dicontraddittorietà (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato. Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]