CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 19046/2024
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o vacante» fosse a tal fine sufficiente; in proposito, si osserva che il riferirsi della necessità temporanea alla ordinaria attività del datore di lavoro si accompagna al fatto che l’assunzione a termine deve trovare giustificazioni tecniche, produttive od organizzative, le quali devono consistere in una qualche specificità; tali giustificazioni e specificità invece mancano se –al di là del caso della sostituzione, che non è però quanto si evidenzia nel caso di specie - semplicemente si faccia riferimento all’esistenza di un posto vacante, il quale semmai esprime, attraverso il collegamento con le dotazioni organiche e d alle necessità correnti cui esse sono chiamate a sopperire, la assoluta normalità e durevolezza dell’esigenza di lavoro cui così si è fatto fronte; al di là di ciò, il motivo si limita a sostenere e ribadire la sufficienza dell’indicazione di cui sopra e dunque esso si traduce nella pretesa ad una diversa interpretazione del dato di merito e delle valutazioni sul fatto, inappropriati rispetto all’impugnazione di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; da ultimo, v. Cass. 22 novembre 2023, n. 32505) ed esso è pertanto, ancor più a monte, inammissibile; 3. il terzo motivo assume la violazione e\o falsa applicazione di norme di diritto: art.360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 91 c.p.c.; erronea e\o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.; con esso si afferma che, accolti i primi due motivi, la sentenza dovrebbe essere cassata e con ciò le spese di giudizio andrebbero poste a carico della lavoratrice; il rilievo non consiste nella denuncia di un vizio di legittimità della sentenza, ma nell’enunciazione delle conseguenze che deriverebbero dall’accoglimento dei motivi di ricorso, sicché si tratta di difesa inammissibile come censura impugnatori a e di ricorso per cassazione 4. la regolazione delle spese segue la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst