CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 30395/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIORE il 20/09/2001avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari in parziale riforma della decisionedel Tribunale di Foggia, - che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso, di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 2 cod. pen., esclusa laaggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen., e la recidiva contestata - ha riconosciuto lecircostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena, con revoca della sanzione accessoria,confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.2. Ricorrono personalmente per cassazione entrambi gli imputati, con separati atti, con iquali svolgono due motivi analoghi, chiedendo la assoluzione per mancanza di prova dellacondotta e denunciando l’eccessività della pena inflitta e la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.3. I ricorsi sono inammissibili.4. Il ricorso per cassazione è stato irritualmente proposto dagli imputati personalmente: aisensi dell’art. 613 comma 1 – come novellato dall’art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017- a decorrere dal 03 agosto 2017, data di vigenza della predetta legge, l’atto di ricorso, lememorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscrittinell’albo speciale della Corte di Cassazione. La conseguenza della irrituale presentazione delricorso è la sua inammissibilità. (Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017 (dep. 2018 ), Aiello, Rv.272010).5. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e i ricorrenti devono essere condannati al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026Il Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena