CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 46463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Nonché dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente al reato di minaccia grave contestato al capo B) perché il fatto non sussiste, nonché con rinvio per nuovo esame in ordine ai delitti contestati ai capi A) e C), oltre che per l'eventuale rideterminazione della pena inflitta; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza emessa in data 24 maggio 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], per due episodi di diffamazione a mezzo stampa, sul sito Iacchitè.it, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, e [OSCURATO:PERSONA], nonché per il delitto di minaccia nei confronti del solo Granieri. Avverso la sentenza della Corte di appello propongono ricorso per cassazione sia il Procuratore generale presso la Corte salernitana, sia l'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale territoriale consta di unico motivo, quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi, tutti enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso del Procuratore generale deduce che [OSCURATO:PERSONA] è responsabile della rivista telematica Iacchitè.it e che il reato di diffamazione non sarebbe configurabile in quanto si vede in tema di esercizio di attività giornalistica nei confronti di personalità pubbliche, per altro trattandosi di rivista telematica per la quale dubbia sarebbe l'applicazione dell'art. 57 cod. pen. 4. Il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge. Lamenta, in primo luogo, il ricorrente la nullità del giudizio per omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio, atti mai pervenuti al [OSCURATO:PERSONA] in quanto le notifiche furono effettuate in Cosenza alla via Piave n. 87, mentre [OSCURATO:PERSONA] risiede in Castrolibero alla via [OSCURATO:PERSONA] 9/B. Lamenta altresì di aver rinunciato all'eccezione di nullità in occasione della discussione in appello, a seguito della richiesta di assoluzione proveniente dalla Procuratore generale presso la Corte di appello e, comunque, deduce la nullità per il rigetto sia della richiesta di rinvio dell'udienza per la discussione, sia dell'istanza di esame dell'imputato. 5. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione della prova decisiva in primo grado a seguito della revoca della ordinanza di ammissione dell'esame del maresciallo Landi, nonché del medesimo imputato, circostanze oggetto delle censure di appello non valutate dalla Corte salernitana. 6. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla circostanza che le sentenze di merito non avrebbero dato conto delle ragioni di attribuibilità del sito internet, ove comparvero gli articoli ritenuti diffamatori, all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Il sito Iacchitè.it sarebbe registrato negli [OSCURATO:PERSONA] d'America e dunque nessun accertamento è stato effettuato sulla effettiva gestione dello stesso da parte dell'imputato. Inoltre il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui nulla ha motivato in ordine alla doglianza relativa al delitto di minaccia, concretato dall'espressione «ci vediamo presto». 7. Il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. essendo stato il ricorrente condannato alla pena detentiva di mesi dieci di reclusione e non a quella alternativa pecuniaria, in violazione dell'art. 10 CEDU. 8. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 1 settembre 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore generale per genericità, come anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], quanto al primo e al terzo motivo, fondato in ordine al secondo motivo afferente l'omessa motivazione della Corte di appello sulla revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove e sul delitto di minaccia, nonché in forza della sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale il quarto motivo. 9. Con memoria datata 6 settembre 2022 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha chiesto la trattazione orale. 10. I ricorsi sono stati trattati con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta da parte del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021. 11. All'udienza del 23 settembre 2022 le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] preliminare è l'esame del primo motivo, in quanto afferente il corretto istaurarsi del rapporto processuale. Nel caso in esame il ricorrente lamenta di non aver ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, oltre che dell'avviso di conclusione delle indagini. E però, come la Corte di appello riporta in sentenza e lo stesso ricorrente chiarisce, in sede di conclusioni in appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] rinunciava al motivo di appello relativo alla nullità per le omesse notifiche, a seguito delle conclusioni del Procuratore generale territoriale che chiedeva l'assoluzione dell'imputato. A ben vedere va richiamato il principio per cui, nel caso di rinuncia parziale ai motivi d'appello, il giudice, in riferimento ai capi della sentenza oggetto dei motivi rinunciati, non è tenuto a motivare eventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, né può rilevarle d'ufficio (Sez.5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268198 - 01), in quanto si determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448 - 01). Pertanto inammissibile è il primo motivo. 3. Diversamente fondate o assorbite sono le altre censure del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ricapitolava in sentenza i motivi di appello, fra i quali indicava la nullità del procedimento per il rigetto della richiesta di esame dell'imputato. Nei motivi aggiunti, oltre al pregresso motivo, il difensore di fiducia, intervenuto successivamente rispetto a quello che aveva proposto appello, indicava però quali motivi di censura la revoca dell'esame del teste Landi, la natura non minatoria della espressione 'Granieri ci vediamo presto' contestata come minaccia ed anche l'assenza di prova quanto alla attribuibilità della paternità degli scritti a [OSCURATO:PERSONA]. E bene tali motivi indicati nell'atto aggiunto sono da ritenersi comunque ammissibili dinanzi alla Corte di appello, essendo sviluppo dell'atto introduttivo di secondo grado, depositato dal precedente difensore, che comunque lamentava l'assenza complessiva di una attività istruttoria per comprovare la responsabilità dell'imputato — limitatasi alla acquisizione della sola denuncia con il consenso della difesa — nonché la genericità e sommarietà della sentenza di primo grado, senza una adeguata analisi dei risultati probatori e della valutazione in fatto e diritto richiesta. Come osservato anche dal Procuratore generale presso questa Corte, il Collegio di appello non esamina tali doglianze, omette qualsivoglia motivazione, quanto all'omesso esame dell'imputato e alla revoca della escussione del teste Landi, alla paternità degli scritti, alla natura minatoria della predetta espressione. Pertanto i motivi sono fondati e ciò determina l'annullamento della sentenza con rinvio perché trovino risposta le censure richiamate.Il quarto motivo, invece, relativo alla pena errata perché detentiva, deve ritenersi assorbito e impregiudicato, fermo restando che in tema di diffamazione a mezzo della stampa l'inflizione della pena detentiva, ancorché condizionalmente sospesa, esige la ricorrenza di circostanze eccezionali (Sez. 5, n. 12203 del 11/12/2013 - dep. 13/03/2014, Strazzacapa e altro, Rv. 260398) che la rendano compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti garantita dall'articolo 10 della Convenzione EDU (CEDU sent. 22 aprile 2010, Fatallayev c. Azerbaigian; sent. 6 dicembre 2007 Katrami c. Grecia) segnatamente qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come, per esempio, in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza (Sez. 5, 19 settembre 2019, n. 38721). Anche i motivi del ricorso del Procuratore generale di Salerno, che prospettavano di fatto l'esercizio del diritto di cronaca e di critica e la necessità di applicare la relativa scrinninante, possono ritenersi assorbiti dalle precedenti considerazioni, in quanto logicamente ogni valutazione sul punto dovrà seguire la valutazione dei motivi di appello in relazione alla necessità di eventuale integrazione istruttoria. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata