CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21770/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso e depositato in udienza le conclusioni scritte e la nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto a giudizio del Tribunale di Brescia per rispondere - in concorso con la moglie [OSCURATO:PERSONA] - dei delitti di cui agli artt. 61 n. 9, 81 comma 2, 110, 317, 336, 368, 610 e 629 comma 2 cod. pen. in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., per avere, dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva preso in locazione alcuni locali nello stabile condominiale ove i predetti coniugi risiedevano ed ivi iniziato lavori di ristrutturazione, abusato della qualifica e delle funzioni di giudice presso il Tribunale di Milano, con "minacce dirette o indirette e mediante una serie di condotte intimidatorie ed emulative", quali: (1.1.) minacce in danno del [OSCURATO:PERSONA] "per indurlo a rinunciare ai lavori intrapresi nel suo stabile condominiale, (1.2.) plurime richieste di intervento alla [OSCURATO:PERSONA] volte a denunciare falsamente l'esecuzione di opere non consentite o comunque problematiche non sussistenti, (1.3) reiterati esposti al Comune di Milano inerenti la D.I.A. presentata dal [OSCURATO:PERSONA] e l'esecuzione delle opere, nei quali affermava circostanze non rispondenti al vero con abuso della qualità e delle funzioni di giudice, evidenziate per avvalorare i suoi assunti, (1.4.) accessi pressoché quotidiani presso gli uffici comunali, pretendendo in virtù della sua qualifica colloqui con i funzionari addetti alla pratica ed insistendo perché venissero bloccati e poi bocciati i lavori intrapresi dal [OSCURATO:PERSONA]; (1.5.) acquisizione dall'ufficio visure del Comune di Milano, senza aver presentato la richiesta di accesso agli atti, della pratica inerente la D.I.A. presentata dal [OSCURATO:PERSONA], esibendo il tesserino di magistrato e minacciando la coordinatrice dell'ufficio [OSCURATO:PERSONA] con frasi quali "Lei non sa chi sono io, se voglio il fascicolo lo visiono lo stesso, lo faccio sequestrare e me lo porto in Tribunale"; (1.6.) intimidazioni nei confronti dell'arch. Wallnofer, progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione intrapresi dal [OSCURATO:PERSONA], e pressioni che la costringevano ad abbandonare l'incarico; (1.7) minacce rivolte, nel corso di una riunione della Commissione periti ed Esperti della Camera di Commercio di Milano all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva redatto parere favorevole alla pratica del [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al suo sostituto se la predetta fosse "sicura" che aavrebbe lo stesso lavoro anche l'anno successivo, (1.8) presa visione, presso la cancelleria della XIII sezione civile del Tribunale di Milano, degli atti della causa civile promossa dal condominio predetto nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.", (1.9) conferimento di numerosi incarichi di CTU all'ing. Schwarz, già nominato CTU nella causa civile con il [OSCURATO:PERSONA], in un'occasione fissando il giuramento nella stessa data in cui erano previste operazioni peritali nella causa condominiale, (1.10) intimidazioni nei confronti dell'addetta alla portineria dello stabile condominiale per indurla a non riferire di aver visto i coniugi [OSCURATO:PERSONA] incontrarsi con il CTU della predetta causa. 2. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha confermato integralmente la sentenza emessa dal Tribunale cittadino il 7/5/2019 che: - avevadichiarato il solo Alcioni "responsabile del reato sub 1.5" condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena; - aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno proposta dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]; - aveva assolto l'Alcioni e la Silva dai reati di sub 1.1., 1.2., 1.3. e 1.4 (l'Alcioni limitatamente solo alle condotte tenute nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) .- 1.6., 1.8 e 1.10 perché il fatto non sussiste, ed assolto la sola SILVA dai reati sub 1.5., 1.7. e 1.9. per non aver commesso il fatto; - aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell'Alcioni in relazione al reato sub 1.4, limitatamente al fatto commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato come tentata concussione, in relazione al reato sub 1.7., riqualificato come minaccia, e al reato sub 1.9. riqualificato come abuso di ufficio. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli appellanti, sia l'Alcioni che la parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso presentato nell'interesse dell'Alcioni dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], si articola in quattordici motivi di impugnazione. 3.1. I primi tre motivi di ricorso si riferiscono alla mancanza di motivazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Brescia aveva disatteso la richiesta difensiva di produrre una memoria scritta (doc. 68), compresa tra i quattro documenti alla cui produzione si erano opposti il pubblico ministero e la parte civile. Richiamando la facoltà riconosciuta delle parti di produrre memorie in ogni stato e grado del procedimento, con il primo motivo la difesa chiede dichiararsi la nullità dell'ordinanza in parola - nullità di ordine generale ai sensi dell'ad. 178 lett. c) cod. proc. pen., - con ogni conseguenza ai sensi dell'ad. 185 cod. proc. pen., e con il secondo insiste sulla violazione dell'ad. 121 cod. proc. pen. ad opera dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilevando l'insussistenza della motivazione della predetta, emessa solo "in considerazione della chiusura dell'istruttoria", quando però si era ancora nella fase della discussione finale. Con il terzo motivo si contesta il richiamo, da parte della sentenza impugnata, della giurisprudenza in tema di omessa valutazione di memoria da parte del giudice, vedendosi invece nel diverso caso di violazione della facoltà di esercitare il diritto di difesa con la produzione di una memoria, violazione che si assume non poter restare senza conseguenze. Si assume, infatti, che la nullità di un atto non può negarsi in virtù di un fatto successivo, quale la mancata produzione della memoria in appello. 3.2. I successivi cinque motivi di ricorso (da 4 a 8) contestano il giudizio di penale responsabilità espresso con riferimento al reato sub 1.5. sotto diversi profili: Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge, nella specie dell'ad. 317 cod. pen., per essere stato l'Alcioni prima accusato di essersi fatto consegnare dall'ufficio visure del comune la pratica inerente la DIA presentata dal [OSCURATO:PERSONA] "senza aver presentato la richiesta di accesso agli atti", e poi condannato per il fatto diverso di aver ottenuto la visione immediata degli atti del procedimento edilizio: in tal modo gli sarebbe stato impedito di difendersi sul diverso fatto, fornendo prove che la visione immediata di atti presso il Comune di Milano è possibile anche senza pagare diritti d'urgenza. Con il quinto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento al disconoscimento della prova evidente pro reo, costituita dalle dichiarazioni della testimone Pasquini di non essere stata intimidita. dal comportamento del ricorrente né indotta a comportarsi diversamente da quel che avrebbe altrimenti fatto, e ciò con la valorizzazione, invece, di mere ipotesi ("è possibile..." si dice in sentenza) sfornite di qualsiasi valore probatorio. Si assume che anche il dirigente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso che la Pasquini gli abbia mai riferito di comportamenti scorretti dell'Alcioni. La difesa deduce anche - con il sesto motivo di ricorso - la violazione dell'art. 317 cod. pen. per essersi giunti ad una condanna per il reato di concussione pur nel difetto dell'elemento costitutivo rappresentato dall'abuso della qualità di pubblico ufficiale. Si assume che l'essere giudice non costituisce una "capitis deminutio", sicché non potrebbe ritenersi un abuso della predetta qualità il sol fatto di essersi presentato come giudice prospettando che, se non avesse potuto visionare la pratica, si sarebbe procurato "un mandato", "avrebbe fatto sequestrare l'atto e se lo sarebbe portato in Tribunale". Si assume il contrasto dell'interpretazione data dalla sentenza impugnata con l'art. 24 comma 1 della Cost. che riconosce il diritto di difesa a tutti e non a "tutti meno chi è giudice", tanto che l'Alcioni è stato assolto dal reato sub 1.2. per non essere stata riconosciuta la configurabilità dell'art. 317 cod. pen. sulla base della sola asserzione di essere giudice. Con il settimo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 317 cod. pen., per la mancanza dell'elemento costitutivo rappresentato dalla minaccia in danno della Pasquini, tale non potendo considerarsi quella di far sequestrare la pratica, difettando la prospettazione di un danno ingiusto nel quale la predetta sarebbe potuta incorrere. Con l'ottavo motivo di ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge per essere stata riconosciuta la concussione pur nel difetto di una richiesta indebita, non essendo stata strumentalizzata la qualifica per illeciti fini personali. L'Alcioni non avrebbe chiesto nulla di indebito, giacché il ritardo nell'acquisizione della pratica avrebbe pregiudicato definitivamente ogni tutela dei suoi diritti, sicché il ricorrente non avrebbe ricevuto alcun trattamento privilegiato. Del resto, a dire dei testimoni, anche tanti altri magistrati milanesi avrebbero avuto atteggiamenti più o meno aggressivi. 3.3. Con i successivi motivi di ricorso l'ALCIONI censura la declaratoria di prescrizione di altri reati (sub 1.4, limitatamente al fatto commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato come tentata concussione, in relazione al reato sub 1.7., riqualificato come minaccia) in luogo di pronunce di assoluzione ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. pen. Così: - Con il nono motivo di ricorso contesta l'astratta configurabilità del reato di concussione, anche tentata, e di quello di abuso di ufficio perché in tutte le vicende contestatigli l'Alcioni avrebbe agito uti privatus, per quanto ostinato e cavilloso, e non come pubblico ufficiale. - Con riferimento al reato 1.4. con il decimo motivo deduce che nessuna minaccia sarebbe stata rivolta al Bertolazzi, così come, con riferimento al capo n. 1.7 (undicesimo motivo), assume che il ricorrente, lungi dal formulare alcuna minaccia, si sarebbe limitato ed esprimere il dubbio che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] potesse essere rimossa dal suo incarico. - Quanto alle numerose nomine dell'ing, Shawrtz quale CTU, deduce che la prima era precedente la sua nomina nel giudizio tra il condominio e [OSCURATO:PERSONA], sicché non poteva essere ritenuta una captatio benevolentiae, e che comunque difetterebbe la violazione di legge richiesta per l'abuso di ufficio (tredicesimo motivo), comunque non contestata nel capo di imputazione, sicché (quattordicesimo motivo) vi sarebbe sul punto anche un difetto di correlazione tra accusa e sentenza. 4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto appello anche la parte civile [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 368 e 629 comma 2 cod. pen. in relazione all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., 129, 529 e 539 cod. proc. pen. e, comunque, la manifesta illogicità e la mera apparenza della motivazione: - con riferimento al capo 1.1. (minacce in danno del [OSCURATO:PERSONA] "per indurlo a rinunciare ai lavori intrapresi nel suo stabile condominiale") per non avere la sentenza in alcun modo dato conto delle ragioni per cui venivano disattese le argomentazioni difensive in ordine alle preoccupazioni degli imputati relative all'occlusione delle canne fumarie, all'assunto dell'Alcioni secondo cui quel che si poteva fare nel 99% degli stabili di Milano non si poteva fare lì, ed infine in ordine al fatto che l'intervento delle forze dell'ordine era stato sollecitato quando l'Alcioni ancora non aveva visionato la DIA e quindi non poteva sapere che i lavori erano iniziati prima della scadenza del termine previsto per il loro inizio - con riferimento al punto 1.2. per non aver valutato la sentenza quanto dedotto con i motivi di appello in ordine alla parcellizzazione di elementi volti ad evidenziare condotta vessatoria insita nelle richieste di intervento della [OSCURATO:PERSONA] anche per le ragioni di cui sopra. - con riferimento al capo 1.3. (inerente gli esposti aventi ad oggetto la D.I.A. presentata dal [OSCURATO:PERSONA] e l'esecuzione delle opere, nei quali l'Alcioni aveva affermato circostanze non rispondenti al vero con abuso della qualità e delle funzioni di giudice, evidenziate per avvalorare i suoi assunti) per il difetto di qualsiasi argomentazione in ordine al carattere calunnioso degli esposti presentati al Comune di Milano nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e dell'arch. Wallnofer: ad avviso del ricorrente, la prescrizione del reato di calunnia al momento della sentenza di primo grado non esimeva il giudice di merito dal valutare la sussistenza del reato e dichiararne la prescrizione, con vantaggio per la parte civile ai fini della richiesta di risarcimento danni. - con riferimento al capo 1.6.(intimidazioni nei confronti dell'arch. Wallnofer, progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione intrapresi dal [OSCURATO:PERSONA], tali da costringerla ad abbandonare l'incarico), per non aver valutato le argomentazioni di cui alle pagg. 34 ss. dei motivi di appello in ordine alle condizioni di terrore nelle quali era stata posta l'architetto, portata fino ai pianti. - con riferimento al capo 1.10, si contesta che i giudici di merito non avrebbero considerato circostanze riferite dalla Silva alla portiera dello stabile, che gli imputati avevano potuto apprendere solo dal CTU, e che erano state determinanti per la decisione assunta da [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua difesa di chiedere la sostituzione dello stesso CTU nel giudizio civile.- con, riferimento al capo. .1.5., in relazione al quale la sentenza impugnata non ha riconosciuto i danni lamentati dalla parte civile sul rilievo che i lavori erano stati sospesi dal Tribunale, la parte civile deduce che la pratica comunque aveva avuto un iter diverso da quello che avrebbe dovuto avere regolarmente, con un aggravio finanziario dovuto a canoni in locazione pagati in più, spese per professionisti, ecc. oltre allo stress psico-fisico conseguente anche l'ingiustificato accanimento dovuto allo scopo dell'Alcioni di nascondere l'abuso dell'occlusione delle canne fumarie. Si assume anche che senza le pressioni dell'imputato l'ufficio competente non avrebbe sospeso i lavori, essendo stati preparati i rilievi tecnici con richiesta di adeguamento, all'esito del quale l'intervento sarebbe stato portato a termine. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dell'Alcioni deve ritenersi fondato con riferimento al solo reato di cui all'art.323 cod. pen. contestato al capo sub 1.9., mentre tutti gli altri motivi addotti a sostegno dell'impugnazione non possono trovare accoglimento. 2. I motivi di ricorso con i quali l'Alcioni si duole della alla mancanza di motivazione delle ordinanze con le quali il Tribunale di Brescia in data 3/4/2019 e poi anche in data 7/5/2019 aveva disatteso la richiesta difensiva di produrre una memoria scritta (doc. 68) sono inammissibili, in primo luogo per avere la Corte territoriale correttamente rilevato la genericità del relativo motivo di impugnazione. 2.1. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, puntualmente richiamata nel ricorso, riconosce che il rigetto immotivato dell'istanza di acquisizione e valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, in relazione al necessario vaglio delibativo delle questioni devolute con l'atto di impugnazione. (cfr. Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Rv. 259488; cfr. anche Sez. 3, n. 21018 del 30/09/2014, Rv. 263737, che espressamente si riferisce al "rigetto immotivato dell'istanza di acquisizione e valutazione di una memoria o istanza difensiva", parificando le due ipotesi). Si è anche rilevato, però, che il vizio dell'ordinanza non costituisce causa di nullità della decisione finale, sicché la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511). Nel caso di specie, tale onere non è stato in alcun modo assolto dal ricorrente, il quale non solo non ha prodotto nel giudizio di appello la memoria della cui mancata acquisizione si doleva - come gli sarebbe stato consentito come conseguenza della nullità dell'omessa motivazione dell'ordinanza istruttoria - .ma nemmeno ha indicato quale possa essere l'argomento di fondamentale rilevanza oggetto di tale memoria e le ragioni della decisività di questo, così come non le aveva indicate nel motivo di appello, per questo motivo correttamente riconosciuto come generico dalla sentenza impugnata. 3. Del pari infondati sono i motivi di ricorso (dal n. 4 al n. 8) che hanno ad oggetto il giudizio di penale responsabilità espresso con riferimento al reato di cui all'art. 317 cod. pen., sub 1.5., per avere l'Alcioni ottenuto - adducendo la qualità di giudice del Tribunale di Milano e minacciando la funzionaria [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'ufficio accesso agli atti dello [OSCURATO:PERSONA] per l'Edilizia del Comune di Milano - l'immediata visura della pratica edilizia riguardante i lavori che la società del [OSCURATO:PERSONA] intendeva realizzare nel condominio abitato dal ricorrente. 3.1. Dal percorso argomentativo della sentenza impugnata emerge, infatti, che questa ha fatto buon governo dei principi di riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, secondo cui il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Rv. 258470). La Corte territoriale, così, ha riconosciuto l'abuso della qualità di pubblico ufficiale, ed in particolare di magistrato del Tribunale di Milano, realizzata non già con la mera comunicazione della stessa (tanto che il ricorrente giunge a ravvisare nella sentenza una inesistente attribuzione al giudice di una sorta di deminutio nei rapporti con la P.A. volti all'esercizio di diritti privati), quanto piuttosto con la strumentalizzazione della propria qualifica soggettiva, peraltro priva di ogni correlazione con atti o competenze del suo ufficio e del servizio, per esercitare una pressione intimidatoria nei confronti del destinatario al fine di ottenere un indebito vantaggio. La sentenza impugnata, così, ha rilevato che l'Alcioni, presentatosi negli uffici senza aver concordato il previo appuntamento richiesto dalla prassi dell'ufficio, si era prima rivolto al dirigente dell'ufficio visure, il teste Bortolozzi - con toni da questo definiti intimidatori - dichiarando di essere "un giudice" e che, pertanto, se non fosse riuscito a visionare la pratica si sarebbe procurato "un mandato" così da raggiungere ugualmente lo scopo. Lo stesso testimone ha riferito anche che la pratica del [OSCURATO:PERSONA] era, invece, ancora in itinere, segreta ed in corso di istruzione. La sentenza riferisce che, non avendo ottenuto alcun risultato dal Bortolozzi, che non aveva riconosciuto alcun requisito di urgenza nella richiesta del ricorrente, presentatosi peraltro senza appuntamento, l'Alcioni si era allora rivolto direttamente alla funzionaria dell'ufficio visure, la teste Pasquini, ancora una volta ostentando la sua qualifica professionale e, alle resistenze della predetta che gli spiegava le prassi dell'ufficio, aveva esclamato "lei non sa chi sono io, se voglio il fascicolo lo visiono lo. stesso", prospettando Ja possibilità di ottenerne il sequestro. Nella ricostruzione di fatti operata dal giudice di merito senza incorrere in alcun vizio logico, pertanto, non si è trattato soltanto dell'essersi presentato come un giudice che, se non avesse potuto visionare la pratica, avrebbe però esercitato i diritti di qualsiasi cittadino per ottenere per vie legali l'atto richiesto, come si assume nel sesto motivo di ricorso, bensì della prospettazione di strumentalizzare proprio la qualità di magistrato ("lei non sa chi sono io, se voglio il fascicolo lo visiono lo stesso") al fine di ottenere un sequestro della pratica, così come aveva prospettato al Bortolazzi che si sarebbe procurato "un mandato". Come è noto, l'induzione indebita a dare o promettere utilità può essere alternativamente esercitata dal pubblico agente mediante l'abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l'abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione rivestita all'interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica (Sez. 6, n. 7971 del 06/02/2020, Rv. 278353) e, nel caso di specie, la descrizione in sentenza delle modalità e del contesto dell'azione del ricorrente rende evidente l'abuso della "qualità" da parte del pubblico ufficiale, consistente in una strumentalizzazione della sua posizione di preminenza sul destinatario, posta in essere indipendentemente dalle sue specifiche competenze (Sez. 6, n. 10604 del 12/02/2014 Rv. 259896). Del resto, non è in alcun modo illogica l'osservazione della Corte territoriale secondo cui l'abuso della qualità trova riscontro anche nella considerazione che, se l'Alcione avesse voluto agire quale privato cittadino, con una richiesta al pubblico ministero non avrebbe certo potuto ottenere l'immediata consultazione della pratica. 3.2. La Corte territoriale ha dato adeguatamente conto dell'indebito vantaggio ottenuto in tal modo dal ricorrente giacché questo, pur presentatosi negli uffici senza rispettare alcuna procedura, tanto che era la funzionaria a fargli firmare il modulo di accesso agli atti (pag. 48 della sentenza), riusciva ad avere a disposizione già il giorno successivo gli atti di una pratica che sarebbe dovuta rimanere nell'ufficio del Bortolazzi finché non ne fosse stata completata l'istruzione con le integrazioni richieste, secondo le disposizioni relative all'organizzazione dell'attività date dal direttore: l'indebito vantaggio rispetto agli altri cittadini - [OSCURATO:PERSONA] compreso - è evidente ed innegabile, avendo la sentenza riferito che gli abituali tempi di attesa per poter visionare una pratica sono stati indicati dalla testimone in 60 o 120 giorni. La sentenza ha dato conto anche di altre anomalie della procedura seguita, atteso che non sono mai stati indicati i motivi della presunta urgenza di visionare gli atti, urgenza che non è stata riconosciuta nè dal Bertolazzi né dalla teste Scuglia, che ha riferito essere stata proprio la Pasquini a richiederle l'immediata consegna della pratica, senza neppure inoltrarle la modulistica cartacea, poiché chi desiderava consultarla si trovava nell'ufficio ed erano stati addotti, appunto, mai specificati motivi di urgenza. Solo nei giorni seguenti era arrivata la richiesta e la situazione si era regolarizzata sul piano cartolare. 3.3. Senza incorrere in alcun . vizio logico o giuridico la Corte territoriale ha riconosciuto la minaccia di un danno ingiusto nella prospettazione di interferenze con la regolare attività dell'ufficio, evidenziando (pagg. 47-49 della sentenza) il timore indotto nella Pasquini, di ripercussioni negative sul funzionamento dello stesso con il sequestro della pratica, che sarebbero conseguite all'aver ostacolato le pretese di un magistrato, così inducendo la funzionaria alla ricerca di una via d'uscita da una situazione ritenuta pericolosa, individuata nella violazione delle prassi abitualmente seguite in ossequio alle disposizioni del direttore [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, privo di fondamento è anche l'assunto difensivo, di cui al quinto motivo di ricorso, secondo cui, avendo affermato la teste Pasquini di non essersi sentita intimidita dalle minacce dell'Alcioni, la sentenza avrebbe fondato su mere ipotesi o congetture il riconoscimento della minaccia nei confronti della stessa: le minacce, invece, sono state ben descritte in sentenza, come dinanzi evidenziato, e non illogicamente la Corte ha ritenuto che l'assunto della Pasquini di non essere stata intimidita sia stato inequivocabilmente smentito dalle deposizioni dei testimoni Scugli, Bertolazzi, [OSCURATO:PERSONA] e Fraschini, tutte concordi nell'evidenziare, invece, le pressioni e l'intimidazione subite dalla Pasquini, ritenute senza vizi logici provate in modo univoco da tali convergenti elementi, e non smentite dalla deposizione della stessa funzionaria, tesa a minimizzare l'accaduto. Le ipotesi formulate dalla Corte territoriale riguardano, pertanto, non già la reticenza o meno della teste, ritenuta provata, bensì le ragioni della stessa, elemento non determinante. 3.4. Nemmeno può riconoscersi il difetto di correlazione tra accusa e sentenza prospettato nel ricorso, per il sol fatto che il capo di imputazione ha addebitato all'Alcioni di non aver presentato richiesta di accesso agli atti, mentre la sentenza ha chiarito che lo stesso ebbe a sottoscrivere il relativo modulo su richiesta della Pasquini: il capo 1.5. descrive l'abuso della qualifica e delle funzioni di giudice esercitato per intimidire la funzionaria al fine di ottenere la pratica presentata dal [OSCURATO:PERSONA], che altrimenti il ricorrente non avrebbe ottenuto, almeno non nei tempi descritti in sentenza, con disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini, né è stato precluso al ricorrente di difendersi sulla sussistenza o meno dei requisiti di urgenza della richiesta avanzata. A tal riguardo va premesso che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rv. 277365); la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, comunque, rilevato che il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione, predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997). Il ricorso dell'Alcioni, peraltro, non si duole dell'impossibilità di una difesa sul carattere urgente o meno della richiesta avanzata, ma deduce che egli avrebbe comunque pagato i diritti di urgenza, sia pure "immediatamente dopo la presentazione dell'istanza di visura": sul punto, pertanto, il ricorso è aspecifico, in quanto non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, con le quali si è ritenuta determinante l'esistenza o meno del carattere di urgenza della richiesta, e non già il pagamento o meno dei relativi diritti, e si è spiegato che "la circostanza che la richiesta sia formalmente corretta non contraddice lo svolgimento dei fatti. Ciò che è assolutamente anomalo è che la richiesta dell'Alcioni dopo la sua "sfuriata" sia stata trattata come urgentissima, addirittura con ritiro materiale del fascicolo da parte del dirigente dell'ufficio, tanto che il giorno seguente egli ha potuto consultare la pratica e predisporre un esposto contro il [OSCURATO:PERSONA] il quale è dovuto invece sottostare alle regole della pubblica amministrazione" (pag. 49). 4. Meramente reiterativi e privi di fondamento sono anche i motivi di ricorso con i quali l'Alcioni censura la declaratoria di prescrizione di altri reati (sub 1.4, limitatamente al fatto commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato come tentata concussione, e sub 1.7. ai danni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], riqualificato come minaccia) in luogo di pronunce di assoluzione ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. pen., pur avendo egli agito nei confronti dell'ing. Bertolazzi e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei servizi legali dell'Unione commercianti di Milano, come un qualsiasi privato, per quanto ostinato e cavilloso, e non come pubblico ufficiale: come si è già evidenziato, il capo di imputazione non ha contestato al ricorrente di avere agito, in tali occasioni, nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale, bensì di aver abusato della qualifica di magistrato per ottenere quanto richiesto; peraltro, le condotte ai danni della Pannuti sono state riqualificate in sentenza come mera minaccia. 4.1. Con riferimento al decimo motivo di ricorso deve ribadirsi che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del tentativo di concussione ipotizzato ai danni dell'ing. Bertolazzi, la sentenza ha dato adeguatamente conto, per quanto dinanzi esposto, del carattere minaccioso della prospettazione di ottenere, in virtù della qualifica di magistrato, un "mandato" che avrebbe ugualmente obbligato il predetto all'ostensione della pratica. 4.2. Analogamente, quanto all'undicesimo motivo di ricorso, nessun vizio logico o giuridico può ravvisarsi nella pronuncia di estinzione per prescrizione della minaccia che si assume formulata ai danni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in luogo dell'assoluzione nel merito invocata dal ricorrente, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che le ironiche contestazioni dei pareri da questa formulati, con la domanda se la stessa fosse sicura di conservare l'incarico anche l'anno successivo, nascondesse una neanche troppo larvata minaccia di provocarne la rimozione. 5. Sono fondati, invece, i motivi di ricorso con i quali l'Alcioni si duole del mancato riconoscimento dell'insussistenza del reato di abuso di ufficio contestato come commesso dopo che l'ing..Shawrtz era stato nominato CTU in una •causa promossa dal Condominio del ricorrente contro la società del [OSCURATO:PERSONA], nominando, nell'esercizio delle sue funzioni, lo stesso ingegnere quale CTU in una pluralità di giudizi, ed in un'occasione fissando perfino per il suo giuramento la medesima data (10/11/2009) in cui erano previste le operazioni peritali nell'ambito della causa condominiale". Per quanto possa essere evidente l'anomalia della condotta così contestata all'Alcioni, però, non viene specificato, né nel capo di imputazione né nella motivazione della sentenza, quale possa essere stata la violazione della norma di legge o di regolamento che l'art. 323 cod. pen, già nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, richiedeva per l'integrazione della fattispecie criminosa. Peraltro, come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, la modifica introdotta con l'art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 - applicabile ai fatti pregressi ai sensi degli artt. 2 comma 2 cod. pen. e 673 cod. proc. pen. - ha ristretto ulteriormente l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando una parziale "abolitio criminis" in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che lascino residuare margini di discrezionalità. (Sez. 6, n. 442 del 09/12/2020, Rv. 280296). Alla luce di tali principi non possono riconoscersi nella condotta contestata all'Alcioni gli estremi del delitto di abuso di ufficio. Non appare configurabile, infatti, una violazione dell'art. 23 disp. att. cod. proc. civ. che, sia pure con riferimento ai doveri di vigilanza dei capi degli uffici, pone per ciascun consulente tecnico il limite massimo del 10% degli incarichi conferiti dall'ufficio, in quanto non risultano specificati gli incarichi complessivi ricevuti dall'ing. Shawrtz nell'anno, né quelli conferiti dall'ufficio, peraltro di notevoli dimensioni. E' utile ricordare, invece, il disposto dell'art. 2 del D. Igs. 109/2006, a norma del quale "costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni ... (omissis) d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori". In applicazione di tale principio, proprio con riferimento alle nomine dei CTU, con sentenza n. 103/2013 il CSM ha rilevato che "la scelta degli ausiliari del giudice, per la delicatezza dei compiti assegnati, deve infatti avvenire sulla base della loro competenza ed indipendenza essendo la loro attività rivolta ad "integrare" le conoscenze del giudice funzionali a fornire una risposta giudiziaria corretta ed imparziale. Laddove, invece, l'individuazione di consulenti, periti ed ausiliari viene determinata non già dagli indicati presupposti di professionalità ed indipendenza ma "orientata" da ragioni di mera opportunità ovvero, come nella fattispecie, da rapporti di amicizia, è evidente che il giudice viola il dovere di correttezza che, al di là della esattezza giuridica del provvedimento finale di definizione del giudizio, egli ha l'obbligo di osservare nei confronti delle parti e degli altri partecipanti al giudizio. Come molte delle fattispecie dell'art. 2 del d. Igs. n. 109 del 2006, anche.l'illecito della lett. d) non sottopone a sindacato il contenuto della .decisione giudiziaria ma solo le condotte o le attività, materiali o provvedimentali, collegate alle funzioni giudiziarie ma non coinvolgenti il proprium dello jus dicere". Con parole significative anche in relazione alle condotte di cui al capo 1.9., la stessa decisione del CSM ha, perciò, rilevato che "il grave comportamento concretizzatosi nella nomina, ripetuta e preferenziale di un ausiliario del giudice che assume connotati di gravità e di parzialità e che - per tali ragioni - inficia l'apparenza del magistrato non solo nei confronti delle parti e dei difensori, (essendo di palmare evidenza che il gratificare lo stesso consulente di molteplici incarichi, le cui spese sono pagate da tutte le parti soccombenti, genera un appannamento indubbio della funzione giudiziaria nel contesto di quell'ufficio) ma anche nei confronti degli altri consulenti ed ausiliari". E' evidente, però, che l'art. 2 del d. Igs. n. 109 del 2006 pone dei principi e delle regole di condotta generali alle quali il magistrato deve conformarsi nei rapporti con le parti, i difensori, gli ausiliari, i testimoni, i colleghi e con chiunque altro abbia rapporti nell'ambito dell'ufficio giudiziario ma, nonostante l'elaborazione giurisprudenziale dinanzi ricordata, non si tratta di "specifiche" regole di condotta "espressamente" previste dalla legge, bensì di criteri di carattere generale la cui violazione non è sufficiente a configurare il reato ipotizzato nel capo di imputazione che, peraltro, come evidenziato nel tredicesimo motivo di ricorso, nemmeno specificava la regola di condotta violata. Come rilevato dalla già menzionata giurisprudenza di questa corte, infatti, la nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen., con la sostituzione delle parole "di norme di legge o di regolamento" con quelle "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità", ha ristretto l'ambito di applicazione della norma, sottraendo al giudice sia l'apprezzamento dell'inosservanza di principi generali o di fonti normative di tipo regolamentare, sia il sindacato del mero cattivo uso della discrezionalità amministrativa" (Sez. 6, n. 442/2020 cit.). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 323 contestato al capo sub 1.9., perché il fatto non sussiste. 6. I motivi di ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] non possono essere accolti perché infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, avendo questa dato adeguatamente conto, senza incorrere in vizio logico alcuno, della valutazione secondo cui l'esame del materiale probatorio acquisito, anche alla luce delle deduzioni della parte civile, non consentiva di giungere - peraltro con motivazione rafforzata - ad una ricostruzione dei fatti difforme da quella operata dal primo giudice e tale da portare al riconoscimento della responsabilità civile degli imputati. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], invece, in relazione a diversi episodi criminosi per i quali vi è stata assoluzione, appare rivolto a proporre una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, •n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). 6.1. Con riferimento alla condotta contestata al punto 1.1. del capo di imputazione, senza incorrere in vizi logici o manifesto travisamento delle prove, la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni per cui in nessuno degli episodi di cui si tratta, neppure se valutati con in modo unitario - al di là dell'ostentazione della propria professione da parte dell'Alcione, con modalità ritenute esecrabili dalla Corte territoriale - possano riconoscersi espressioni da questo utilizzate nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] tali da sottintendere in modo univoco una vera e propria minaccia, e non soltanto la manifestazione, sia pure con toni sgradevoli, della convinzione dell'Alcioni della non realizzabilità delle opere da un punto di vista tecnico, convinzione peraltro fondata su sue conoscenze della normativa edilizia. 6.2. Analogamente, pur ritenendo verosimile che la solerzia della [OSCURATO:PERSONA] nelle ripetute occasioni in cui veniva chiamata dall'Alcioni fosse dovuta anche al fatto che questi non perdeva occasione di qualificarsi come magistrato, la Corte territoriale ha ritenuto che le richieste di intervento della stessa polizia non possano essere qualificate come minacce, perché dovute all'intenzione dell'Alcioni di far emergere irregolarità da utilizzare nel procedimento promosso dal Condominio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], come confermato dalla considerazione che, altrimenti, un accertamento della regolarità dei lavori si sarebbe risolto in uno svantaggio per l'Alcioni sul piano giudiziale. 6.3. Senza incorrere in vizio logico alcuno, poi, la Corte di appello ha ritenuto il mancato esame della configurabilità del reato di calunnia, da parte del primo giudice, giustificato dal difetto di contestazione degli specifici fatti falsamente denunciati con gli esposti dell'Alcione, peraltro particolarmente articolati, presentati nel 2007, con conseguente prescrizione di ogni eventuale calunnia già durante il procedimento di primo grado. 6.4. Attengono al merito della decisione impugnata anche le censure rivolte dalla parte civile all'assoluzione dell'Alcioni con riferimento sia alle intimidazioni nei confronti dell'arch. Wallnofer, progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione intrapresi dal [OSCURATO:PERSONA] che ebbe ad abbandonare l'incarico asseritamente dopo un "esaurimento nervoso" (capo 1.6.), sia a quelle che sarebbero state rivolte, invece, alla portiera Canoni (capo 1.10), avendo non illogicamente la Corte territoriale ritenuto che la prima non abbia retto la situazione stressante provocata dai continui interventi dell'Alcioni, eppure che non fossero univocamente interpretabili come minacce le frasi profferite da quest'ultimo e riferite dalla professionista in merito al fatto che il bar non sarebbe mai stato aperto. Quanto alle minacce che sarebbero state rivolte alla portiera Canoni, la Corte di Appello ha correttamente evidenziato che il primo giudice le aveva ritenute non dimostrate sulla base della stessa testimonianza resa dalla portinaia in dibattimento, secondo cui ella avrebbe inteso assecondare il [OSCURATO:PERSONA] dicendogli quel che questi si aspettava sentirsi dire, così da ingraziarsene i favori, salvo poi a ripensarci dinanzi alla prospettiva delle conseguenze che le potevano derivare dalla sottoscrizione di una falsa dichiarazione.6.5. Infine, per, quanto concerne l'ultimo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi assorbente la considerazione della Corte di Appello secondo cui i lavori intrapresi dalla società della parte civile non vennero sospesi in conseguenza del reato per cui vi è stata condanna dell'Alcioni, bensì in virtù di un provvedimento del Tribunale: si tratta di argomentazione decisiva in quanto non risultano provati - e nemmeno soltanto specificati - danni subiti dalla parte civile in conseguenza della conoscenza della pratica inerente la D.I.A presentata dal [OSCURATO:PERSONA], da parte dell'imputato, in virtù dell'abuso di ufficio per cui vi è stata condanna, e non già danni conseguenti alla sospensione dei lavori disposta dal Tribunale. 7. Con esclusione dell'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al solo reato di cui all'art. 323 cod. pen. contestato al capo 1.9., pertanto, gli altri motivi di ricorso presentati dall'Alcioni vanno rigettati, al pari del ricorso presentato dalla parte civile, unitamente alla richiesta di rifusione delle spese processuali del grado, da questa avanzate, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata lim