CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.990/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che dichiara di voler ricevere comunicazioni alla mail [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA SARDEGNA N.511/2024 depositata i l 03/06/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.CALVIA Carlo – che aveva perso il posto di lavoro a seguito di una procedura di licenziamento collettivo ed era stato collocato in mobilità – aveva chiesto il rimborso, ai sensi dell’art. 15, comma1, della legge n. 133 del 1999, della ritenuta ai fini dell’IRPEF sull’indennità di mobilità erogata in unica soluzione ex art. 7, comma5, della legge n. 223 del 1991 ed investita in [OSCURATO:SOCIETA] per azioni, cui, con gli altri colleghi, aveva contribuito a dar vita, divenendone socio-lavoratore. 2. L’Agenzia delle entrate opponeva diniego. 3. Il contribuente lo impugnava, sostenendo che l’esenzione spetta anche nel caso di sottoscrizione di nuovo capitale di una società cooperativa emesso successivamente alla sua costituzione. 4. L’Agenzia si costituiva, opponendo che la somma percepita dal contribuente non era integralmente esente, in quanto egli, pur essendo socio fondatore, non ha versato l’intera somma in sede di costituzione ma, in parte, per l’effetto non esente, soltanto in un momento successivo: talché l’Agenzia aderiva parzialmente alle richieste del contribuente, con riferimento alla quota versata al momento della costituzione come socio fondatore, insistendo per la legittimità del diniego con riferimento invece alla quota versata successivamente come socio sovventore. 5. La CTP di Sassari accoglieva il ricorso. 6. Proponeva appello l’Agenzia in relazione alla quota versata successivamente come socio sovventore. 7. La CGT2 della Sardegna l’accoglieva, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: “Il rimborso irpef con riferimento alle somme che il contribuente ha versato in qualità di socio sovventore, ammesso con delibera dell’assemblea dei soci in data successiva alla costituzione della società, non è […] invece, rimborsabile in quanto si tratta di somme versate per effettuare un aumento di capitale sociale in qualità non più di socio fondatore. Ai sensi della legge numero 133/1999 il trattamento fiscale e la conseguente esenzione irpef operano esclusivamente per le somme versate e utilizzate per la costituzione ex novo di una cooperativa e non, genericamente e come sostenuto dal contribuente, […] per la partecipazione a una attività imprenditoriale. Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non sono estendibili ai casi non espressamente previsti […]”. 8. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata del giudizio. Il contribuente depositava istanza di decisione (rubricata telematicamente come memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia: “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 – Nullità della sentenza per motivazione apparente e/o assente – Violazione del minimo costituzionale della motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.”. 1.1. La motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente. 1.2. Il motivo è manifestamente infondato. Come si evince dal consolidato orientamento di questa Suprema Corte, è ricorribile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta sotto l’aspetto materiale e grafico, nella mera apparenza, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella perplessità ed obiettiva incomprensibilità o contraddittorietà; laddove è esclusa, invece, qualunque rilevanza della semplice insufficienza o inadeguatezza del percorso giustificativo (cfr. Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014). 2 Nella specie, emerge da una semplice lettura della sentenza impugnata che questa esibisce una motivazione effettiva sia dal punto di vista grafico che contenutistico, nonché, per vero, centrata sul “thema decidendum”, logica e giuridicamente argomentata. 2. Con il secondo motivo si denuncia: “Art. 360 [c.p.c.], comma 1, nn. 1 e 5 –Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma5, della legge 223/1991 e art. 15, comma1, della legge 133/1999”. 2.1. La sentenza impugnata è illegittima per aver omesso di disposizioni di legge rubricate in conformità alla loro “ratio”, che consiste nel favorire l’esercizio dell’attività d’impresa, in forma associata, da parte dei lavoratori collocati in mobilità a seguito di licenziamento. Inoltre, “il legislatore ha posto l’accento sul fatto che il versamento della somma ottenuta avvenga a favore della società (ed in particolare nel capitale della società) di cui il lavoratore è socio, purché la somma sia imputata a capitale, essendo irrilevante che egli abbia la qualifica di ‘socio fondatore’ oppure ‘socio sovventore’. Come noto, si tratta di due categorie di soci che, in quanto tali, hanno versato le proprie somme a titolo di capitale sociale nella società, senza alcuna distinzione sostanziale fra essi, se non limitatamente ad alcuni aspetti amministrativi”. Se per beneficiare dell’esenzione fosse necessario l’intera somma a titolo di capitale al momento della costituzione, “si arriverebbe all’ipotesi assurda, impossibile ed irrealizzabile secondo la quale il lavoratore licenziato, in sede di costituzione della società, debba versare, anticipandola, tutta la somma che percepirà dopo qualche mese a titolo di indennità di mobilità (per un importo compreso fra i 20.000,00 ed i 30.000,00 euro). Come sia possibile pensare che il legislatore abbia preteso che un lavoratore - che ha perso il posto di lavoro - possa anticipare tale quantità di denaro è un mistero a cui non è possibile certo dare contenuto”. “Non esiste e non emerge da nessuna parte il fatto che il legislatore, con la normativa in esame abbia voluto riconoscere l’esenzione fiscale dalla ritenuta IRPEF soltanto nei casi di nuova costituzione di società cooperativa né il fatto che abbia voluto distinguere fra le varie categorie di soci. L’unico presupposto indefettibile che emerge dalla legge consiste nel fatto che la somma ottenuta a titolo di indennità di mobilità venga versata nel capitale della società, senza alcuna distinzione sulla qualifica del socio che, in quanto tale, partecipa alla gestione della ‘sua’ società”. 2.2. Il motivo –che non si sottrae a rilievi di inammissibilità in quanto, in difetto di precisione ed autosufficienza, non offre richiami documentali a supporto dell’assunto “che[,] al fine di poter chiedere ed ottenere l’anticipazione dell’indennità di mobilità e l’erogazione in unica soluzione, l’INPS richiedeva la prova che il soggetto richiedente fosse già socio della cooperativa, così come si evinceva dall’apposito modulo (mod. DS 21/ANT - cod. SR24)”: modulo, peraltro, non “localizzato” né trascritto – è infondato. Come già rilevato nella proposta di definizione anticipata, è corretta la duplice affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui i trattamenti di favore, in quanto derogatori rispetto all’ordinario, soggiacciono a stretta interpretazione, ragion per cui la non imponibilità ai fini dell’IRPEF ex art. 15, comma 1, l. n. 133 del 1999 deve essere limitata alla sola quota di indennità di mobilità bensì reinvestita e, tuttavia, solo in una cooperativa neocostituita. In tal senso depone il chiaro ed insuperabile tenore letterale della norma, secondo cui “l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella ‘costituzione’ di società cooperative”. Infatti, le norme che, come l’art. 15, comma 1, l. n. 133 del 1999, riconoscono agevolazioni o benefici fiscali, sono astrette da un’interpretazione rigida ed anelastica, intrinsecamente legata al dato letterale; ne discende che, in relazione ad esse, non può ritenersi ammessa alcuna operazione ermeneutica che, quantunque in un’ottica di dichiarata interpretazione storico-adeguatrice e costituzionalmente orientata, si spinga oltre il limite del significato scaturente dalla lettera della legge (Cass., Sez. U, n. 11373 del 2015; Id., n. 18574 del 2016). In sintesi: la non imponibilità ai fini dell’IRPEF ex art. 15, comma 1, l. n. 133 del 1999 è rigorosamente limitata alla sola quota di indennità di mobilità reinvestita solo dal socio fondatore in una cooperativa neocostituita, non anche dal socio sovventore in una cooperativa già esistente a titolo di aumento del capitale. A fronte di ciò, la pur pregevole prospettazione della difesa del contribuente – secondo cui la “ratio” del combinato disposto degli artt. 7, comma 5, l. n. 223 del 1991 e 15, comma 1, l. n. 133 del 1999 “risied[erebbe] nella volontà di favorire, anche mediante il riconoscimento di benefici fiscali, l’esercizio di attività d’impresa, in forma associata, del lavoratore che sia stato collocato in mobilità a seguito del suo licenziamento” – non trova riscontro nella “littera legis” che, proprio in forza dell’esigenza di stretta interpretazione innanzi prefigurata, deve essere rigidamente ossequiata. Più particolarmente –per discrezionale, e non affatto irragionevole (ex art. 3 Cost.), scelta del legislatore – la posizione fiscale del singolo lavoratore in tanto è meritevole di un trattamento agevolativo in quanto, e per la sola parte in cui, egli partecipi all’attivazione (“i.e.” “costituzione”, come recita la norma) di una nuova iniziativa imprenditoriale su base partecipata che, sostituendosi a quella precedente in crisi, ne assorba in linea di continuità la forza-lavoro. Un tanto risulta avvalorato dall’esegesi fornita dalla giurisprudenza della Sezione Lavoro di questa Suprema Corte, secondo la quale “l'anticipazione dell'indennità di mobilità, prevista dall'art. 7, comma quinto, della legge n. 223 del 1991 in favore dei lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere una attività lavorativa autonoma, risponde alla "ratio" di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio” (Cass., Sez. L, n. 12746 del 2010): talché è evidente che l’anticipazione dell'indennità di mobilità, uscendo dall’alveo degli istituti di protezione sociale, tra cui la stessa indennità di mobilità corrisposta sottoforma di ratei mensili per il tempo prescritto, costituisce un contributo finanziario all’avvio di una nuova attività d’impresa da parte del lavoratore in mobilità che se ne assume rischi e responsabilità (cfr. in questi termini anche Cass., Sez. L, n. 20826 del 2014 ). Da quanto precede deriva che – nella logica dei “conditores” dell’art. 15, comma 1, l. n. 133 del 1999 –la prospettiva individuale del lavoratore (bensì meritevole di tutela, ma in una dimensione non più socio- assistenziale, bensì incentivante dell’intrapresa di un’attività imprenditoriale) si compenetra – in una chiave economica di unitario respiro – a quella imprenditoriale, dando vita ad un meccanismo di ‘rigenerazione’ in senso partecipato del tessuto imprenditoriale; ne risulta un sistema armonico – siccome contemperante le diverse prospettive lavoristica e datoriale – di incentivazione fiscale della gestione della crisi d’impresa mediante la responsabilizzazione della classe dei lavoratori nell’avvio di realtà governate da scopi mutualistici, in luogo di quelle, governate da scopi (e logiche) di mero profitto, la crisi delle quali ha riverberato effetti pregiudizievoli anche sui livelli occupazionali: ciò, peraltro, sotto l’egida del “favor” per le cooperative espresso dall’art. 45 Cost. 3. In definitiva, il ricorso è da rigettarsi, con le statuizioni consequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. Pertanto, il contribuente deve essere condannato a rifondere le spese in ragione di complessivi euro 2.100 (di cui euro 1.400 a titolo di spese propriamente dette ed euro 700 a titolo di maggiorazione ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito. Il medesimo deve essere altresì condannato a pagare la somma di euro 500 alla Cassa delle ammende. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 1.400,00, oltre spese prenotate a debito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 700,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver