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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 19749/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINA[dato avviso alle par,g udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], ha presentato, in data 21 ottobre 2024, ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Messina, con la quale il G.i.p., non accogliendo la richiesta di archiviazione, ha ordinato al P.M. di formulare l'imputazione, denunciandone l'abnormità; Osservato che, in data 29 novembre 2024, è stato presentato atto di rinuncia all'impugnazione, tramesso dalla cancelleria del G.i.p. del Tribunale di Messina il 3 dicembre 2024, sottoscritto dagli Avv.

D'Angelo e Vancheri, difensori di fiducia della ricorrente, e muniti di apposita procura speciale allegata in calce all'atto di rinuncia; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINA[dato avviso alle par,g udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], ha presentato, in data 21 ottobre 2024, ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Messina, con la quale il G.i.p., non accogliendo la richiesta di archiviazione, ha ordinato al P.M. di formulare l'imputazione, denunciandone l'abnormità; Osservato che, in data 29 novembre 2024, è stato presentato atto di rinuncia all'impugnazione, tramesso dalla cancelleria del G.i.p. del Tribunale di Messina il 3 dicembre 2024, sottoscritto dagli Avv. D'Angelo e Vancheri, difensori di fiducia della ricorrente, e muniti di apposita procura speciale allegata in calce all'atto di rinuncia; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.
Sentenza Cassazione n. 19749/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris