CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03201/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Trapani ha condannato alla pena di mesi due di arresto [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., per non aver osservato l'invito a presentarsi per rendere dichiarazioni innanzi ai Carabinieri della Stazione di Trapani, provvedimento legalmente dato per ragioni di giustizia, in Trapani il 30 settembre 2015. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il fatto contestato non integra il reato, per quanto concordemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e comunque l'imputato non ricevette notifica dell'invito. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. La Corte di appello ha esaminato compiutamente il motivo di cui quello ora in rilievo (il primo) è reiterazione. Ha spiegato che l'invito a presentarsi fu notificato al ricorrente mediante consegna di copia alla convivente (e coimputata) e che l'invito fu disatteso. In esso erano chiaramente indicati i "motivi di giustizia" per i quali era stato emesso. È appena il caso di rammentare che "integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. l'inottemperanza, senza giustificato motivo, della persona informata sui fatti all'invito a presentarsi alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero all'assunzione di sommarie informazioni, non potendo in questi casi la polizia giudiziaria procedere all'accompagnamento coattivo dell'interessato" - Sez. 1, n. 6595 del 07/01/2016, Rv. 266213 -. È appena il caso di evidenziare che il ricorrente non ha opposto che si trattasse di interrogatorio disposto d'iniziativa della polizia giudiziaria, e che quindi, per questa parte, il rilievo che il fatto non integra reato è genericamente esposto. La Corte di appello ha dato adeguato conto della mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Ha osservato c1/ 1 l'imputato, che pure nel giudizio di primo grado aveva chiesto di essere esaminato, non si è poi presentato e non ha quindi dato alcuna motivazione dell'inadempimento contestatogli. Ha quindi colto in tale comportamento successivo le ragioni impeditive di una particolare tenuità, secondo un apprezzamento discrezionale nella valutazione dei fatti che non è sindacabile in questa sede siccome adeguatamente motivato. Circa il trattamento sanzionatorio la Corte di appello ha dato congrua motivazione. Ha spiegato che la base del massimo edittale è stata individuata in ragione dei precedenti penali e che comunque sono state riconosciute, nella massima estensione, le attenuanti generiche. 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre