CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 14853/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale del riesame diReggio [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;sentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di AntonioBenno, che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], qualegiudice adito ai sensi dell’art.310 cod.proc.pen., ha accolto l’appello proposto dalpubblico ministero avverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso lostesso Tribunale e con la quale era stata rigettata l’istanza di applicazione dellacustodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento aun’imputazione provvisoria facente riferimento al reato previsto dagli artt.73,comma 1 e 6 e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.Il Tribunale ha rilevato che il giudice procedente aveva ritenuto sussistentii gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati ai capi 1) e 6)dell’imputazione provvisoria, ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse concorso rispetto allecondotte di importazione e detenzione di 333 kg di cocaina (capo 1)) e a quella didetenzione, vendita e consegna di 50 kg della medesima sostanza (capo 6)); harilevato che lo stesso giudice aveva però ritenuto insussistenti le esigenzecautelari, esponendo che i fatti ascritti erano stati commessi nel gennaio del 2021senza che risultasse una successiva protrazione della condotta e in considerazionedell’assenza della presunzione relativa prevista dall’art.275, comma 3,cod.proc.pen.; nonché valorizzando la mancanza di precedenti condanne per reatidella medesima specie e ritenendo che non emergessero, oltre a quella del pericolodi reiterazione, neanche esigenze legate al pericolo di fuga o di inquinamentoprobatorio.Ha quindi esposto che, avverso tale ordinanza, aveva proposto appello ilpubblico ministero, evidenziando come le esigenze cautelari fossero invecedesumibili, oltre che dall’elevato dato ponderale della sostanza in questione, anchedalle frasi pronunciate dall’individuato capo del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA]), il quale –nelle conversazioni intercettate – aveva più volte indicato nel [OSCURATO:PERSONA] una personadi fiducia cui delegare l’attività di trasporto dello stupefacente in ragione della sua2. Il Tribunale ha ritenuto fondata l’impugnazione.Data per comprovata la gravità indiziaria, ritenuta dallo stesso GIP e nonoggetto di motivo di gravame, ha rilevato che le circostanze del fatto denotasseroun concreto e attuale pericolo di reiterazione della condotta; sul punto, havalorizzato l’elevatissimo dato ponderale della sostanza trattata, tale da denotarel’intraneità dell’indagato rispetto al contesto criminale di riferimento e il rapportofiduciario con la figura apicale del sodalizio attestata anche dalle conversazionicitate nell’atto di appello; attribuendo, altresì, un particolare disvalore all’avvenutautilizzazione del proprio mezzo di servizio, adibito alla nettezza urbana, perl’esecuzione di condotte illecite; ritenendo che tali considerazioni avesserocarattere di prevalenza rispetto alle deduzioni difensive inerenti alla risalenza deifatti ascritti e all’assenza di pregresse condanne per fatti della stessa indole.In punto di scelta della misura, ha ritenuto che le esigenze cautelaripotessero essere soddisfatte unicamente mediante quella della custodia in carcere,valorizzando la gravità del fatto ascritto e la considerazione che i reati in materiadi stupefacenti – quali la detenzione e la cessione – potessero essere commessianche dal domicilio o per interposta persona; ritenendo che non maggiorirassicurazioni potessero derivare dall’eventuale applicazione di misure elettronichedi controllo.3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazioneAntonio [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo diimpugnazione; con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), ede), cod.proc.pen. – la violazione di legge e la omessa e/o contraddittoriamotivazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen..Ha dedotto che il Tribunale aveva sostanzialmente omesso di considerareche lo stesso ufficio di Procura non aveva sollevato contestazioni in ordineall’esclusione del compendio indiziario per il reato associativo, con conseguenteriduzione del ruolo dell’indagato a quello di occasionale concorrente; ritenendo,quindi, che la valorizzazione del rapporto fiduciario con il capo del sodalizio (tral’altro, legato al ricorrente da rapporti di parentela) sarebbe stato, di fatto,esorbitante rispetto alla contestazione.Ha quindi argomentato che il Tribunale non avrebbe adeguatamentemotivato in ordine al necessario dato dell’attualità delle esigenze cautelari e delconcreto pericolo di reiterazione delle condotte.Altresì, ha ritenuto assertive e apodittiche le considerazioni sulla sceltadella misura, argomentando che la motivazione non si sarebbe adeguatamenteconfrontata con le concrete modalità di consumazione dei fatti ascritti e chesarebbe quindi stata illogicamente esclusa l’adeguatezza della misura degli arrestidomiciliari, eventualmente accompagnati da modalità elettroniche di controllo.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il ricorrente, nell’unico motivo di impugnazione, ha contestato lavalutazione del Tribunale distrettuale sotto due distinti profili, ovvero sotto quelloscelta della misura.Il primo profilo di censura è fondato.In riferimento al giudizio sulla sussistenza dell’esigenza cautelare di cuiall’art.274, lett.c), cod.proc.pen., il GIP procedente aveva valorizzato, quali fattoriidonei a escludere la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazionedi fatti della stessa specie di quelli oggetto del procedimento, il dato del tempotrascorso rispetto alla consumazione delle condotte ascritte ai capi 1) e 6)dell’imputazione provvisoria, commessi sino al gennaio del 2021 e l’assenza dielementi idonei a comprovare una protrazione delle condotte medesime.Va quindi evidenziato che – in riferimento alla formulazione vigentedell’art.274, lett.c), cod.proc.pen. – il requisito dell'attualità del pericolo non èequiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto erichiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognosticasulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deveessere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti,ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 2, n. 1122del 02/12/2025, dep. 2026, Rv. 289262 – 01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025,Rv. 288197 – 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991 – 01).D’altra parte, in relazione alla suddetta esigenze di considerare in modorigoroso e approfondito il profilo relativo alla distanza temporale dei fatti (nonpotendosi, quindi, ritenere quello cronologico come un fattore aprioristicamenteneutro ai fini della valutazione delle esigenze cautelari), va evidenziato che – siapure sulla base di una lettura non pienamente consolidata – questa Corte haritenuto che tale elemento debba essere oggetto di espressa considerazione daparte del giudice, alla luce di un’esegesi costituzionalmente orientata, anchequando si verta nell’ambito di reati per i quali, ai sensi dell’art.275, comma 3,cod.proc.pen., sussiste la presunzione relativa di adeguatezza della sola misuramaggiormente afflittiva, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo diulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lostesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenzecautelari", cui si riferisce l'art. 275, comma 3, citato (Sez. 3, n. 37345 del09/07/2025, Rv. 288803 – 01; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272 –01; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273 – 02).Dovendosi altresì evocare l’ulteriore principio in base al quale, in caso diribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appellode libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domandacautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso"standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario unconfronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorarele ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate esuperate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'interocompendio processuale, configurandosi – in caso contrario – un vizio dellamotivazione (Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Rv. 285020 – 01; Sez. 3, n. 31022del 22/03/2023, Rv. 284982 – 04; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 279593– 01).3. Deve quindi evidenziarsi che, nella motivazione con la quale ha ribaltatoil giudizio del GIP procedente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ilTribunale si è soffermato unicamente sul disvalore oggettivo delle condotte ascritteall’indagato, pur costituente, sulla base dei principi richiamati e in relazione altenore letterale dell’art.274, lett.c), cod.proc.pen., un necessario elemento divalutazione in ordine al giudizio medesimo.Peraltro, in riferimento ai principi predetti, il Tribunale ha – di fatto –omesso qualsiasi effettivo raffronto con le argomentazioni del GIP, il quale avevapuntualmente sottolineato il dato costituito dalla considerevole distanza temporaledai fatti ascritti (pari, all’attualità, a oltre cinque anni) e all’assenza di elementiidonei a far dedurre la protrazione di condotte criminose ovvero il persistentecollegamento con i soggetti indagati per il reato associativo.A fronte di tali argomentazioni, il Tribunale si è, difatti, limitato a osservareche l’elemento attinente alla gravità della condotta dovesse ritenersi di “efficaciaargomentativa maggiore” rispetto al predetto dato temporale, nonché a quellofatto omettendo, quindi, di adeguarsi agli oneri motivazionali imposti dagli arresticitati.4. Peraltro, deve altresì ritenersi fondato l’ulteriore punto di censuradedotto dal ricorrente e attinente alla motivazione sulla scelta della misura, inriferimento al criterio dettato dall’art.275, comma 2, cod.proc.pen. e nonvertendosi in tema di reato per il quale è operante la citata presunzione relativadi cui al comma terzo.In relazione a tale profilo, va ricordato che Sez.U., n.20769 del 28/04/2016,Lovisi, Rv. 266651 avevano ritenuto (punto 4.1 del “considerato in diritto”) che,all’indomani della riforma introdotta dalla l. 16 aprile 2015, n.47 e ove non si siaal cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola misuradi massimo rigore, deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione diuna misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneità degliarresti domiciliari controllati.Secondo un principio poi successivamente elaborato e specificato da partedelle Sezioni semplici, le quali hanno ritenuto che il giudizio del Tribunale delriesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo dellareiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale,costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumentielettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.proc.pen.; con laconseguenza che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assolutaproporzionalità della misura carceraria – in relazione all’art.275, comma 3-bis,cod.proc.pen. - quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelarefiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico in relazioneall’art.275-bis citato, il quale dispone che tali modalità sono sempre disposte dalGiudice procedente ‹‹salvo che le ritenga non necessarie›› (in termini, Sez.2,n.43042 del 2019, RV. 277762 – 01; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463– 01); ciò in quanto la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" nonconfigura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzioneordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamenteadeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e dellapeculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamentesull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto (Sez. 4,n. 15939 del 14/03/2024, Rv. 286343 - 01); fermo restando, in ogni caso, chel'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmentecon controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile inmaniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogniaffidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria acontenere le esigenze di cautela (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982 –01).5. Anche alla luce di tali puntualizzazioni interpretative, il giudizio delTribunale in ordine all’adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva varitenuto evidentemente apodittico, configurandosi quindi – anche su tale aspetto– il dedotto vizio di omessa motivazione.Difatti, il giudice distrettuale ha operato la valutazione predetta sulla solabase della gravità della condotta ascritta, senza in alcun modo evidenziare – senon con formule puramente di stile, quali il riferimento all’astratta possibilità dellacommissione di fatti criminosi della medesima specie anche dall’interno dellapropria abitazione – gli effettivi elementi di incompatibilità tra il grado delleesigenze e la misura degli arresti domiciliari, anche se accompagnati da modalitàelettroniche di controllo.In tale punto, peraltro, omettendo di raffrontarsi proprio con le concretemodalità dei fatti ascritti, non facenti alcun riferimento a condotte poste in esseredall’interno del proprio domicilio.6. Sulla base di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata conrinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Il quale, sulla base delle considerazioni suddette, dovrà esprimere unavalutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art.274,lett.c), cod.proc.pen., previo espresso raffronto con il dato attinente alla distanzatemporale dei fatti ascritti; nonché, in caso di valutazione ulteriormente positivasull’an delle esigenze medesime, motivare adeguatamente sull’incompatibilità traesse e il regime di custodia domiciliare, eventualmente accompagnata da modalitàelettroniche di controllo. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di ReggioCalabria.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]