CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 24049/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando, al contempo, inammissibile la richiesta di rimessione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo, depositata in cancelleria da [OSCURATO:PERSONA], il giorno stesso della celebrazione dell'udienza preliminare. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Bruni, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo congiuntamente, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente premette che il Giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione, in quanto la parte istante non avrebbe notificato la propria richiesta alle altre parti nel termine di cui all'art. 46, comma 1, cod. proc. pen. Tale provvedimento, tuttavia, sarebbe viziato da abnormità, in quanto la richiesta di rinnessione non avrebbe potuto essere notificata lo stesso giorno del deposito (5 ottobre 2023) e prima dello spirare del termine di decadenza di sette giorni. Ad avviso del difensore, dunque, la declaratoria di inammissibilità della richiesta di rinnessione, non potrebbe essere pronunciata in pendenza del termine per procedere alla sua notifica, anche quando sia depositata in cancelleria il giorno stesso dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare avrebbe dovuto, una volta ricevuta la richiesta di rimessione del processo, consentire alla parte istante di perfezionare le notifiche entro sette giorni e avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità solo ove le stesse non fossero state eseguite nel termine di legge. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, pertanto, dichiarando inammissibile la richiesta lo stesso giorno del suo deposito, avrebbe impedito il decorso del termine per la notifica e, negando il rinvio dell'udienza preliminare, avrebbe impedito alle parti di interloquire sull'istanza di rimessione proposta dalla parte. 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 16 febbraio 2024, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e di dichiarare inammissibile la richiesta di rimessione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto.2. Con unico motivo, la ricorrente deducendo congiuntamente l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione senza consentirle di notificare la propria richiesta alle altre parti nel termine di cui all'art. 46, comma 1, cod. proc. pen. 3. Il motivo è fondato. 3.1. L'imputata ha depositato in cancelleria la richiesta di rimessione in data 5 ottobre 2023, ovvero il giorno stesso della celebrazione dell'udienza preliminare e il Giudice dell'udienza preliminare, alla stessa udienza, rilevato che le notifiche di cui all'art. 46, comma 1, cod. proc. pen. non erano state eseguite, ha dichiarato inammissibile la richiesta. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, dunque, violato la legge processuale, in quanto non ha consentito alla parte istante di osservare il termine per la notifica di cui all'art. 46, comma 1, cod. proc. pen. Secondo il Giudice per le indagini preliminari la richiesta di rimessione deve essere già notificata alle parti all'atto del suo deposito in cancelleria, ma questa interpretazione collide con la formulazione dell'art. 46, comma 1, cod. proc. pen. («La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti»). 3.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha, peraltro, "usurpato" il potere di dichiarare inammissibile la richiesta di rimessione, che il codice di rito riserva esclusivamente alla Corte di cassazione. È, infatti, nulla l'ordinanza con la quale il giudice investito del processo dichiara inammissibile la richiesta di rimessione proposta ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., in quanto la relativa valutazione è riservata esclusivamente alla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 18022 del 01/04/2004, Basti, Rv. 227980 - 01). Al di là, dunque, delle ipotesi in cui l'atto non integri gli estremi di una richiesta di rinnessione (cfr. sul punto Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201303 - 01; in motivazione Sez. 4, Sentenza n. 17636 del 2010), non può ritenersi consentito allo stesso giudice avanti al quale si celebra il processo di dichiarare l'inammissibilità della richiesta. Le Sezioni unite hanno chiarito sul punto che il giudice al quale sia stata presentata richiesta di rimessione del processo, ai sensi degli artt. 45 e 46 cod. proc. pen., non può, perché funzionalmente incompetente, adottare pronuncia alcuna in relazione alla richiesta medesima, ma deve limitarsi a trasmetterla immediatamente alla Corte di cassazione, astenendosi dall'emettere la sentenza fino a che non sia intervenuta la relativa decisione: e ciò anche nelle ipotesi in cui l'inammissibilità o l'infondatezza della istanza siano rilevabili ictu ocull, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia riproposto la istanza di rimessione dopo che la precedente sia stata rigettata o dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201303 - 01). 4. Alla stregua dei rilievi che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M