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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14550/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Nuzzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Biondo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Nuzzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Piscitelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il qualesi è riportato alla requisitoria in atti chiedendo l'inammissibilità del ricorso;Uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] iquali hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], qualità di sostituto processuale, per delega orale,dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e MarcantonioUdito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito perl'inammissibilità del ricorso;Letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eRaffaele [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, haannullato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelaredegli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli per i reati di cui agli art. 416-ter e 319- quater cod.pen. ( dicui rispettivamente ai capi 1 e 2 dell’imputazione provvisoria).Il Tribunale ha ritenuto insussistenti gli indizi di reato in relazione all'ipotesiaccusatoria relativa ad uno scambio elettorale politico mafioso –presuntivamente intercorso in occasione delle consultazioni amministrative del20 e 21 settembre 2020 - tra [OSCURATO:PERSONA], quale candidato a sindaco, VeronicaBiondo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali candidati a consigliericomunali del comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuti esponenti apicali del clan camorristico Massaro.In particolare, è stata ritenuta insussistente la piattaforma indiziaria da cuidesumere, innanzitutto, l’intraneità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad unaconsorteria mafiosa insediata sul territorio in relazione allo specifico periodo delleconsultazioni amministrative in contestazione, considerandosi, a tale proposito,la risalenza della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di cui all’art. 416-bis cod.pen. e la mancanza di provvedimenti giudiziariinoltre, considerato che anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], sono indicative di una condotta risalente neltempo, all’anno 2003; che l’indagato [OSCURATO:PERSONA] risulta raggiunto da elementiindiziari solo rispetto ad un'attività di spaccio; che mancherebbe la prova di unacondotta dei suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] collegabile alconseguimento di specifiche utilità; che attraverso l'esame delle conversazionioggetto di captazione è stata evidenziata l'assenza di ogni metodologia mafiosarisultando, inoltre, i contatti fra gli indagati portati avanti in un clima dicontrapposizione.L'esame delle conversazioni intercettate ha indotto, altresì, a ritenere che,sia prima che dopo le elezioni amministrative del settembre 2020, DomenicoNuzzo non aveva alcuna influenza rispetto ai suoi presunti referenti politici e lamancanza di prova di utilità conseguita dal gruppo camorristico.Sono stati parimenti ritenuti assenti i requisiti strutturali della fattispecie dicui all’art. 319-quater cod.pen. per mancanza di prova di abuso dei poteri o dellaqualità, da parte di [OSCURATO:PERSONA], e di una condizione di potenziale soggezionedell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], rispetto all’assunzione di soggetto segnalato dalprimo.2.

Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione.2.1.

Con primo motivo censura violazione di legge in relazione all'art. 416-ter cod.pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta necessaria intraneitàdi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in una consorteria mafiosa.

Deduce che, dopo la riformaintervenuta nell'anno 2019, l'art. 416-ter cod. pen. richiama una condizione diappartenenza del soggetto promittente alle associazioni di cui all'art. 416- biscod. pen. e non già la sua intraneità.

La decisione, pertanto, è frutto di unaerronea applicazione della legge penale che si è tradotta in una interpretazionecontraddittoria dei dati emergenti dalle indagini.2.2.

Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazioneper avere il Tribunale ritenuta necessaria la prova di un impegno e di unprocacciamento del consenso elettorale svolto con modalità mafiosa pur essendoi procacciatori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) appartenenti ad un'associazione mafiosa.Deduce che non è necessario l’utilizzo di un metodo mafioso laddove ilprocacciatore sia un appartenente ad associazione mafiosa anche quando operiuti singulus.Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle modifiche intervenutecon la legge n. 43 del 2019 che ha ampliato l'oggetto della controprestazione delreclutatore dei voti facendo riferimento a qualunque altra utilità; nell'ambito ditale nozione potrebbero essere ricondotte le utilità definite nel capo provvisoriodi imputazione.2.3.

Con terzo motivo denuncia illogicità della motivazione avendo ilTribunale ritenuto che le conversazioni di interesse sono successive allosvolgimento delle elezioni amministrative del settembre 2020 e quindi nonriconducibili ad un sinallagma contrattuale.

Deduce che, in tal modo, sarebbestata operata una illogica scissione tra la condotta degli indagati successiva alleelezioni e quella tenuta precedentemente con una visione parcellizzata dai fatti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.I difensori degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMarcantonio Ferrara hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Il difensore degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenirememoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.È inammissibile il primo motivo con cui il pubblico ministero ricorrente si duoledi una non corretta ”perimetrazione” della fattispecie incriminatrice contestata,ritenuta in contrasto con la lettera della disposizione di cui all’art. 416-ter cod.pen. che fa riferimento, nella sua attuale formulazione, all’ipotesi di pattoelettorale politico mafioso stipulato con soggetto appartenente alle associazionidi cui all’art. 416-bis cod. pen.L’assunto non si confronta con il complessivo apparato argomentativodell’ordinanza impugnata che, con puntuali ed analitici riferimenti al compendioindiziario (costituito da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dal contenutodi plurime conversazioni intercettate) ha escluso la gravità della piattaformaaccusatoria acquisita a carico degli indagati non sulla base della contestatainterpretazione della fattispecie incriminatrice bensì considerando decisiva lamancata acquisizione di elementi dimostrativi di una condizione di attualecollegamento dei due indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al sodaliziomafioso di riferimento.

Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], è stato evidenziatoche la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. èrisalente all’anno 2007 e che la contestazione di appartenenza al clan mafiosorisale al 2003; con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] è stata sottolineata l'insussistenza diprecedenti giudiziari o di altri elementi indicativi di una sua vicinanza oappartenenza alla consorteria mafiosa in quanto ritenuto soggetto meramentecoinvolto in attività di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.La censura articolata in ricorso, secondo la quale non sarebbe più richiestauna condizione di intraneità (invero erroneamente richiamata dal provvedimentoimpugnato), richiamando la norma nella sua attuale formulazione il diversoconcetto di appartenenza, non appare dirimente in quanto non corredata daalcun elemento concretamente idoneo a disvelare una condizione di attualeappartenenza dei suddetti alla consorteria criminale mafiosa di riferimento,dovendo ricordarsi che il concetto di "appartenenza" ad una associazionemafiosa, cui fa riferimento il d.lgs. 159/2011 ai fini dell’applicazione delle misuredi prevenzione, presuppone una condotta che, sebbene non riconducibile allanozione di "partecipazione", deve quantomeno sostanziarsi in un'azionefunzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguitào di vicinanza al gruppo criminale (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep.2018,Rv. 271512 – 01).2.

Analogamente non colgono nel segno le censure poste a fondamento delsecondo motivo con cui si censura l’interpretazione data dal Tribunale all’art.416-ter cod.pen. per avere ritenuto ancora rilevante, pur a seguito della modificadi cui alla legge 21 maggio 2019 n. 43, la necessità di un utilizzo del metodomafioso nell’ipotesi di agente, rientrante nell’orbita di una consorteria criminalemafiosa in quanto appartenente ad essa, e che operi uti singulus e non in nomee per conto del sodalizio.2.1.

La censura impone preliminarmente di ricordare che la fattispecie discambio elettorale politico-mafioso, di cui all’art. 416-ter cod. pen., è stataintrodotta dal D.L. 8 giugno 1996, n. 306, convertito, con modificazioni, con L. 7agosto 1992, n. 356, allo scopo di reprimere gli intrecci fra la mafia e la politicache si manifestano sotto forma di promesse di sostegno elettorale, con metodomafioso, in cambio di utilità da parte dei candidati stessi.Il testo originario della norma puniva coloro che ottenevano «la promessa divoti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416 bis in cambio dellaerogazione di denaro» individuando un perimetro definito, e ritenuto ristretto,per la scelta di limitare la controprestazione offerta dal politico candidato alleelezioni, in cambio della promessa di procurare voti da parte del soggettoassociato alla consorteria, al solo denaro.Il legislatore è successivamente intervenuto con L. 17 aprile 2014, n. 62 ,ampliando la gamma delle condotte penalmente rilevanti.Secondo la modifica «chiunque accetta la promessa di procurare votimediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dellaerogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità è punitocon la reclusione da quattro a 10 anni».

Inoltre, al secondo comma è statoprevisto che «la stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con lemodalità di cui al primo comma».Risultava, pertanto, ampliato l'oggetto della prestazione del politico, non piùcircoscritta al solo denaro bensì estesa ad ogni altra utilità, così da superare leragioni della ineffettività della fattispecie originaria in ragione dei dati ricavatidall’esperienza e della ragionevole possibilità che la prestazione del politicoconsista nell'erogazione o promesse di utilità diverse dal denaro.Sotto altro profilo, mutava la fisionomia della fattispecie.

Invero a differenzadel passato in cui la disciplina era contenuta in un unico comma che purdescrivendo una condotta naturalisticamente plurisoggettiva comminava la penagià prevista per il delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen., nei confronti delsolo candidato promissario dei voti, il nuovo articolo 416-ter cod.pen erasuddiviso in due distinti commi speculari.

La medesima pena era prevista perentrambe le parti dell'accordo, candidato e procacciatore di voti, secondo ildiverso modello dei reati necessari propri.In tal modo era attribuita valenza autonoma al disvalore della condotta delpromittente, prima assorbito nella condotta di partecipazione associativa ex art.416-bis cod.pen., ed eliminata l'anomalia di un reato contratto in cui era previstala punizione di una sola delle due parti nonostante la natura sinallagmatica delleprestazioni pattuite.Rispetto alla categoria del promissario dei voti, la descrizione rimanevaaperta senza restringere il campo al solo candidato.Rispetto alla categoria del promittente, la costruzione della nuova ipotesidelittuosa non circoscriveva il novero dei soggetti attivi alla cerchia degli affiliatial sodalizio mafioso consentendo di sostenere che il promittente potesse essereanche un soggetto estraneo alla cosca venendo sottolineato, a tale proposito,che a connotare in termini di disvalore l'accordo tra il candidato ed ilpromittente non era il fatto che questi appartenesse stabilmente ad un clan mache garantisse di avvalersi delle modalità mafiose.Sotto tale profilo la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo dievidenziare gli effetti ampliativi della riforma per essere stata estesa la gammadei potenziali protagonisti dell'accordo, a parte promittente, ricomprendendo nonsolo i mafiosi ma anche più latamente “chiunque prospetti una promessa diappoggio elettorale caratterizzato dal metodo mafioso (Sez. 6, n. 16397 del03/03/2016, Rv. 266738).Veniva evidenziato che l'apertura del delitto anche ai non mafiosi consentivadi ritenere irrilevante la mancata prova circa la sussistenza del reato associativo(come nei casi di scioglimento della cosca di riferimento) in quanto «il legislatoreadottando un riferimento letterale aperto e quanto più ampio(“chi promette”)non aveva delimitato siffatto ruolo soggettivo necessario al solo intraneo cheagisce rappresentando l'organizzazione mafiosa.

In tal senso, questa Corte haprecisato che «ciò che conta piuttosto è che il consenso venga acquisito, nellamera prospettazione negoziale e non necessariamente nel risultato, avvalendosidal metodo mafioso cosicché saranno protagonisti attivi dell'illecito anchesoggetti che, senza essere intranei si pongano quali intermediaridell'associazione mafiosa o comunque sempre dall'esterno garantiscano ilcandidato un siffatto metodo d'azione nell'acquisizione del consenso» (Sez.6, n.25302 del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845).2.2.

La nuova fattispecie consentiva di prescindere per la punibilità delpromittente dall'art. 416-bis cod.pen. e dalle difficoltà probatorie sotteseconsentendo di considerare penalmente rilevante l'accordo avente ad oggetto lapromessa di denaro o altra utilità in cambio di voti a prescindere dallo statusprocessualmente accertato di sodale del promittente.L’elaborazione giurisprudenziale prevalente, successiva alla riforma del 2014,ha differenziato la situazione in cui l’accordo sia stipulato con un promittenteintraneo alla societas sceleris, ipotesi in cui non è necessario, ai fini dellaconfigurabilità del reato, che la promessa preveda expressis verbis l’utilizzo dellemodalità mafiose, da quella in cui il soggetto che si impegna a procurare iconsensi sia invece estraneo al sodalizio, ovvero affiliato, ma operante utisingulus, in tal caso essendo, all’opposto, richiesta l’esplicitazione dell’impiegodelle modalità mafiose già al momento dell’accordo, elemento da provarerigorosamente in sede processuale (Sez.6, n. 9442 del 20/02/2019, Zullo, Rv.275157; Sez.6, n. 36079 del 10/05/2016, Costa, Rv. 268003; Sez. 6, n. 25302del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845; Sez.6, n. 37374 del 06/05/2014, Polizzi,Rv. 260167).In altre parole, si è ritenuto che, solo ove il promittente sia un intraneo allacosca mafiosa ed agisca in rappresentanza e nell'interesse di questa,spendendone il nome presso il politico od i suoi rappresentanti, il ricorso allemodalità mafiose per l'acquisizione del consenso elettorale possa dirsiimmanente all'illecita pattuizione, potendo la scelta di un simile interlocutore daparte del candidato razionalmente ritenersi determinata dalla fama criminaledello stesso e dalle modalità che, di conseguenza, potrebbe adottare per ilreclutamento elettorale, occorrendo altrimenti la prova della specifica pattuizioneanche di tali metodi di procacciamento del consenso (Sez. 6, n. 16397 del03/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266738; Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016,Zappalà, Rv. 266794; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, cit.).2.3.

La successiva legge 21 maggio 2019, n. 43, ha inasprito, da un lato, iltrattamento sanzionatorio, nuovamente equiparato a quello previsto dall’art.416-bis cod.pen., e ha influito sulla struttura del reato, definendoladiversamente.

È stata prevista, inoltre, un'aggravante se alla promessa dei votisegue l'elezione del candidato appoggiato dalle cosche e l'interdizione perpetuadai pubblici uffici, per chi viene condannato per i reati di cui all'art. 416-ter aprescindere dell'entità della pena.La norma nella sua attuale formulazione prevede che «Chiunque accetta,direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte disoggetti appartenenti alle associazioni di cui all’art. 416 bis o mediante lemodalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis in cambio dell’erogazione o dellapromessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio delladisponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa èpunito con la pena stabilita nel primo comma dell’art. 416 bis.La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo diintermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui alprimo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applicala pena prevista dal primo comma dell’art. 416 bis aumentata della metà.In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue semprel’interdizione perpetua dai pubblici uffici».La prima innovazione ha riguardato i soggetti attivi del reato.

Innanzitutto,sia sotto il versante del promittente che del promissario dei voti, si è specificatoche il protagonista dell'accordo possa essere anche un intermediario.

In secondoluogo, si è puntualizzato, per il solo procacciatore di voti, che questo possaessere anche un appartenente alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.oltre che chiunque si impegni a procurare voti mediante il metodo mafioso.Il riferimento alla categoria di soggetti appartenenti a clan mafiosi consentedi ritenere che, per la configurazione del reato, non sia necessaria una condannadefinitiva per il delitto di cui all’art.416-bis cod. pen.e sia sufficientel’accertamento di una situazione di ”contiguità funzionale” sussumibile nelconcetto di appartenenza per come definita delle sezioni unite Gattuso ( Sez.U.n.111 del 04/01/2018)".La nuova disposizione - spostando il fuoco dell'attenzione dalle modalità delcondizionamento del consenso al profilo soggettivo di chi tale operazione compiao s'impegni a compiere nell'interesse del candidato, e distinguendo l’ipotesidell’accordo elettorale politico-mafioso sorretta da un "metodo" mafioso daquella dell’ipotesi di accordo raggiunto con «soggetti appartenenti alleassociazioni di cui all'art. 416-bis, cod. pen.», senza altra specificazione- ha, indefinitiva, cristallizzato l’insegnamento giurisprudenziale di questa Corte che,anche in passato, ha ritenuto che la capacità del promittente di adoperare conmetodo mafioso al fine di procacciare voti costituisca l'in sè della disposizionecriminosa di cui all’art. 416-ter cod. pen., configurato come reato di pericoloastratto sulla base del rilievo logico che il promissario acconsente all'accordoproprio sulla base della consapevolezza della possibilità del promittente diacquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso sono state erimangono un elemento costitutivo della fattispecie, pur esplicitato solo dal 2014,richiedendo il patto elettorale illecito, per assumere valenza mafiosa edistinguersi dalle altre ipotesi di corruzione elettorale previste dall’ordinamento,la previsione dell’utilizzo della sopraffazione della forza di intimidazione qualimodalità di reperimento dei voti ( Sez.6, n. 25302 del 19/05/2015, cit.; Sez. 1,02/03/2012 n. 3280, Battaglia, Rv.253740; Sez. 6, n. 43107 del 09/11/2011,Pizzo, Rv.251370).

Ciò nella consapevolezza che «non occorre che taleprevisione sia esplicitata nel definire il dettaglio negoziale del patto potendoessere immanente all'accordo in ragione delle peculiari connotazioni del fatto» eritenersi «sostanzialmente manifesta laddove il promittente sia un intraneo edagisca in rappresentanza nell'interesse dell'associazione» ( Sez.1, n. 19230 del30/11/2015, dep.2016, cit. in motivazione).D’altra parte, questa Corte ha costantemente affermato che la provadell'esistenza di un accordo politico-mafioso per il procacciamento di consensielettorali è desumibile anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indicifattuali sintomatici della natura dell'accordo, quali la fama criminale delprocacciatore, l'assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagliaffiliati ad associazione di tipo mafioso e l'utilità del loro apporto per ilreclutamento elettorale nella zona d'influenza, risultando, per converso,irrilevante il post factum costituito dal mancato incremento delle preferenze(Sez. 5, n. 42651 del 03/10/2024, Rv. 287238 – 01; Sez. 6, n. 9442 del20/02/2019, Zullo, Rv. 275157 - 01; Sez. 5, n. 26426 del 07/05/2019, Merola,Rv. 275638 – 01, nella quale la Corte ha affermato il principio in un'ipotesi in cuiil procacciatore dei voti era stato consapevolmente individuato dal candidato inragione della sua "prossimità" al clan camorristico operante sul territorio e si eraavvalso della collaborazione di soggetti coindagati per il delitto di estorsionecommesso in danno di altri candidati).2.4.

Ciò premesso, deve rilevarsi che la tesi ermeneutica proposta dalricorrente - secondo la quale, ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa,non sarebbe necessaria la previsione dell'utilizzo di un metodo mafiosonell'ipotesi di patto elettorale intercorso con soggetto appartenente ad unaconsorteria di tipo mafioso, pur operante uti singulus, in quanto la nuovaformulazione normativa nel lasciare intatto il riferimento al metodo, haaggiunto come ipotesi autonoma quello ai soggetti appartenenti alle associazionidi cui all'art. 416-bis cod. pen., non limitandosi, pertanto, a codificare laprecedente giurisprudenza ma intendendo ampliare lo spettro delle condottepenalmente rilevanti così da rendere la nuova disposizione incriminatrice«maggiormente idonea ad impedire ogni tipo di contatto in ambito elettorale consoggetti intranei a sodalizi mafiosi» (in tal senso Sez. 6, n. 43186 del11/09/2024, Sorbello, Rv. 287271)- appare espressa in termini assertivi e nondecisivi rispetto alla fattispecie in esame in quanto incentrata su una letturaparcellizzata del compendio probatorio e su presunti travisamenti di prova.

Lecensure appaiono slegate dalle considerazioni svolte dal Tribunale che, conmotivazione esaustiva e priva di aporie logiche, ha escluso la sussistenza dielementi indiziari indicativi di un patto elettorale essendo stato dato risalto alcontenuto di conversazioni ( come quelle del Ferrara) da cui è stata inferita lasussistenza di una “contrapposizione” tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ladelineazione di “spazi amministrativi autonomi” dalla sfera di influenza del [OSCURATO:PERSONA]( pag.12), pervenendosi alla conclusione di uno “spaccato inequivocabile”indicativo del mancato attecchimento di interessi del [OSCURATO:PERSONA] o del Piscitelliall’interno dell’amministrazione ( pag.18).Il ricorso si limita a considerazioni astratte sulla presunta “intraneità” o“appartenenza” all’associazione di cui all’art. 416-bis c.p. dei due soggettiritenuti promittenti, e alla conseguente mancata necessità di dimostrazione dellemodalità mafiose di procacciamento di voti, omettendo, tuttavia, di rapportarsicon gli snodi argomentativi dell’ordinanza impugnata in ordine alla (in)esistenzadel patto elettorale illecito, risolvendosi nella proposizione di censure che nonsuperano, pertanto, il vaglio di ammissibilità in quanto prive di specificità.3.

È, altresì, inammissibile, in quanto generico, il terzo motivo con cuil’accusa ricorrente denuncia illogicità della motivazione del provvedimentoimpugnato in quanto frutto di una valutazione parcellizzata dei fatti.

Le doglianzearticolate in ricorso non risultano fondate su un confronto critico con la tenutalogica del tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, né risultanoaffidate alla prospettazione di un travisamento di prova, e non indicano qualisarebbero gli elementi probatori non considerati e decisivi rispetto ad unpossibile diverso epilogo valutativo.In realtà, la motivazione del provvedimento oggetto di censura risultaincentrata sulla mancanza di prova che i rapporti fra gli indagati sianoespressione di un patto sinallagmatico e le deduzioni affidate al ricorso- nellaparte in cui censurano la valutazione espressa in ordine agli elementi acquisitisulla vicenda del chiosco di [OSCURATO:PERSONA] – appaiono del tutto generiche enon frutto di un confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnatoche ha evidenziato come le conversazioni sul tema, oltre che successive alla datadella consultazione amministrativa, non possano essere ricondotte ad un’intesasinallagmatica fra le parti anche a causa di “uno sbarramento tecnicoinsuperabile” rappresentato dall’insanabilità assoluta dello stesso chiosco, tale daricondurre ad una logica di “attendismi tattici” gli atteggiamenti tenuti dagliindagati(pag.17).4.

Deve, altresì, configurarsi un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorsoin quanto non accompagnato dalla formulazione di doglianze relative allasussistenza, concreta e attuale, di esigenze che renderebbero necessarial'applicazione della misura cautelare.

Secondo l’insegnamento di questa Corte,qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concretointeresse, di cui deve essere apprezzata l'attualità; interesse che, in materiacautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico Ministero, deve per forza dicose essere correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misurarichiesta.

Il che comporta che il Pubblico Ministero deve in linea di massimafornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione atutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimentoimpugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti (Sez. 6,n.46129 del 25/11/2021, Rv. 282355 – 01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11;2021, rv.282355).5.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Nuzzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Biondo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Nuzzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Piscitelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il qualesi è riportato alla requisitoria in atti chiedendo l'inammissibilità del ricorso;Uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] iquali hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], qualità di sostituto processuale, per delega orale,dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e MarcantonioUdito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito perl'inammissibilità del ricorso;Letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eRaffaele [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, haannullato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelaredegli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli per i reati di cui agli art. 416-ter e 319- quater cod.pen. ( dicui rispettivamente ai capi 1 e 2 dell’imputazione provvisoria).Il Tribunale ha ritenuto insussistenti gli indizi di reato in relazione all'ipotesiaccusatoria relativa ad uno scambio elettorale politico mafioso –presuntivamente intercorso in occasione delle consultazioni amministrative del20 e 21 settembre 2020 - tra [OSCURATO:PERSONA], quale candidato a sindaco, VeronicaBiondo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali candidati a consigliericomunali del comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuti esponenti apicali del clan camorristico Massaro.In particolare, è stata ritenuta insussistente la piattaforma indiziaria da cuidesumere, innanzitutto, l’intraneità degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad unaconsorteria mafiosa insediata sul territorio in relazione allo specifico periodo delleconsultazioni amministrative in contestazione, considerandosi, a tale proposito,la risalenza della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di cui all’art. 416-bis cod.pen. e la mancanza di provvedimenti giudiziariinoltre, considerato che anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], sono indicative di una condotta risalente neltempo, all’anno 2003; che l’indagato [OSCURATO:PERSONA] risulta raggiunto da elementiindiziari solo rispetto ad un'attività di spaccio; che mancherebbe la prova di unacondotta dei suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] collegabile alconseguimento di specifiche utilità; che attraverso l'esame delle conversazionioggetto di captazione è stata evidenziata l'assenza di ogni metodologia mafiosarisultando, inoltre, i contatti fra gli indagati portati avanti in un clima dicontrapposizione.L'esame delle conversazioni intercettate ha indotto, altresì, a ritenere che,sia prima che dopo le elezioni amministrative del settembre 2020, DomenicoNuzzo non aveva alcuna influenza rispetto ai suoi presunti referenti politici e lamancanza di prova di utilità conseguita dal gruppo camorristico.Sono stati parimenti ritenuti assenti i requisiti strutturali della fattispecie dicui all’art. 319-quater cod.pen. per mancanza di prova di abuso dei poteri o dellaqualità, da parte di [OSCURATO:PERSONA], e di una condizione di potenziale soggezionedell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], rispetto all’assunzione di soggetto segnalato dalprimo.2. Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione.2.1. Con primo motivo censura violazione di legge in relazione all'art. 416-ter cod.pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta necessaria intraneitàdi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in una consorteria mafiosa. Deduce che, dopo la riformaintervenuta nell'anno 2019, l'art. 416-ter cod. pen. richiama una condizione diappartenenza del soggetto promittente alle associazioni di cui all'art. 416- biscod. pen. e non già la sua intraneità. La decisione, pertanto, è frutto di unaerronea applicazione della legge penale che si è tradotta in una interpretazionecontraddittoria dei dati emergenti dalle indagini.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazioneper avere il Tribunale ritenuta necessaria la prova di un impegno e di unprocacciamento del consenso elettorale svolto con modalità mafiosa pur essendoi procacciatori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) appartenenti ad un'associazione mafiosa.Deduce che non è necessario l’utilizzo di un metodo mafioso laddove ilprocacciatore sia un appartenente ad associazione mafiosa anche quando operiuti singulus.Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle modifiche intervenutecon la legge n. 43 del 2019 che ha ampliato l'oggetto della controprestazione delreclutatore dei voti facendo riferimento a qualunque altra utilità; nell'ambito ditale nozione potrebbero essere ricondotte le utilità definite nel capo provvisoriodi imputazione.2.3. Con terzo motivo denuncia illogicità della motivazione avendo ilTribunale ritenuto che le conversazioni di interesse sono successive allosvolgimento delle elezioni amministrative del settembre 2020 e quindi nonriconducibili ad un sinallagma contrattuale. Deduce che, in tal modo, sarebbestata operata una illogica scissione tra la condotta degli indagati successiva alleelezioni e quella tenuta precedentemente con una visione parcellizzata dai fatti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.I difensori degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMarcantonio Ferrara hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Il difensore degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenirememoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.È inammissibile il primo motivo con cui il pubblico ministero ricorrente si duoledi una non corretta ”perimetrazione” della fattispecie incriminatrice contestata,ritenuta in contrasto con la lettera della disposizione di cui all’art. 416-ter cod.pen. che fa riferimento, nella sua attuale formulazione, all’ipotesi di pattoelettorale politico mafioso stipulato con soggetto appartenente alle associazionidi cui all’art. 416-bis cod. pen.L’assunto non si confronta con il complessivo apparato argomentativodell’ordinanza impugnata che, con puntuali ed analitici riferimenti al compendioindiziario (costituito da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dal contenutodi plurime conversazioni intercettate) ha escluso la gravità della piattaformaaccusatoria acquisita a carico degli indagati non sulla base della contestatainterpretazione della fattispecie incriminatrice bensì considerando decisiva lamancata acquisizione di elementi dimostrativi di una condizione di attualecollegamento dei due indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al sodaliziomafioso di riferimento. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], è stato evidenziatoche la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. èrisalente all’anno 2007 e che la contestazione di appartenenza al clan mafiosorisale al 2003; con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] è stata sottolineata l'insussistenza diprecedenti giudiziari o di altri elementi indicativi di una sua vicinanza oappartenenza alla consorteria mafiosa in quanto ritenuto soggetto meramentecoinvolto in attività di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.La censura articolata in ricorso, secondo la quale non sarebbe più richiestauna condizione di intraneità (invero erroneamente richiamata dal provvedimentoimpugnato), richiamando la norma nella sua attuale formulazione il diversoconcetto di appartenenza, non appare dirimente in quanto non corredata daalcun elemento concretamente idoneo a disvelare una condizione di attualeappartenenza dei suddetti alla consorteria criminale mafiosa di riferimento,dovendo ricordarsi che il concetto di "appartenenza" ad una associazionemafiosa, cui fa riferimento il d.lgs. 159/2011 ai fini dell’applicazione delle misuredi prevenzione, presuppone una condotta che, sebbene non riconducibile allanozione di "partecipazione", deve quantomeno sostanziarsi in un'azionefunzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguitào di vicinanza al gruppo criminale (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep.2018,Rv. 271512 – 01).2. Analogamente non colgono nel segno le censure poste a fondamento delsecondo motivo con cui si censura l’interpretazione data dal Tribunale all’art.416-ter cod.pen. per avere ritenuto ancora rilevante, pur a seguito della modificadi cui alla legge 21 maggio 2019 n. 43, la necessità di un utilizzo del metodomafioso nell’ipotesi di agente, rientrante nell’orbita di una consorteria criminalemafiosa in quanto appartenente ad essa, e che operi uti singulus e non in nomee per conto del sodalizio.2.1. La censura impone preliminarmente di ricordare che la fattispecie discambio elettorale politico-mafioso, di cui all’art. 416-ter cod. pen., è stataintrodotta dal D.L. 8 giugno 1996, n. 306, convertito, con modificazioni, con L. 7agosto 1992, n. 356, allo scopo di reprimere gli intrecci fra la mafia e la politicache si manifestano sotto forma di promesse di sostegno elettorale, con metodomafioso, in cambio di utilità da parte dei candidati stessi.Il testo originario della norma puniva coloro che ottenevano «la promessa divoti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416 bis in cambio dellaerogazione di denaro» individuando un perimetro definito, e ritenuto ristretto,per la scelta di limitare la controprestazione offerta dal politico candidato alleelezioni, in cambio della promessa di procurare voti da parte del soggettoassociato alla consorteria, al solo denaro.Il legislatore è successivamente intervenuto con L. 17 aprile 2014, n. 62 ,ampliando la gamma delle condotte penalmente rilevanti.Secondo la modifica «chiunque accetta la promessa di procurare votimediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dellaerogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità è punitocon la reclusione da quattro a 10 anni». Inoltre, al secondo comma è statoprevisto che «la stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con lemodalità di cui al primo comma».Risultava, pertanto, ampliato l'oggetto della prestazione del politico, non piùcircoscritta al solo denaro bensì estesa ad ogni altra utilità, così da superare leragioni della ineffettività della fattispecie originaria in ragione dei dati ricavatidall’esperienza e della ragionevole possibilità che la prestazione del politicoconsista nell'erogazione o promesse di utilità diverse dal denaro.Sotto altro profilo, mutava la fisionomia della fattispecie. Invero a differenzadel passato in cui la disciplina era contenuta in un unico comma che purdescrivendo una condotta naturalisticamente plurisoggettiva comminava la penagià prevista per il delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen., nei confronti delsolo candidato promissario dei voti, il nuovo articolo 416-ter cod.pen erasuddiviso in due distinti commi speculari. La medesima pena era prevista perentrambe le parti dell'accordo, candidato e procacciatore di voti, secondo ildiverso modello dei reati necessari propri.In tal modo era attribuita valenza autonoma al disvalore della condotta delpromittente, prima assorbito nella condotta di partecipazione associativa ex art.416-bis cod.pen., ed eliminata l'anomalia di un reato contratto in cui era previstala punizione di una sola delle due parti nonostante la natura sinallagmatica delleprestazioni pattuite.Rispetto alla categoria del promissario dei voti, la descrizione rimanevaaperta senza restringere il campo al solo candidato.Rispetto alla categoria del promittente, la costruzione della nuova ipotesidelittuosa non circoscriveva il novero dei soggetti attivi alla cerchia degli affiliatial sodalizio mafioso consentendo di sostenere che il promittente potesse essereanche un soggetto estraneo alla cosca venendo sottolineato, a tale proposito,che a connotare in termini di disvalore l'accordo tra il candidato ed ilpromittente non era il fatto che questi appartenesse stabilmente ad un clan mache garantisse di avvalersi delle modalità mafiose.Sotto tale profilo la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo dievidenziare gli effetti ampliativi della riforma per essere stata estesa la gammadei potenziali protagonisti dell'accordo, a parte promittente, ricomprendendo nonsolo i mafiosi ma anche più latamente “chiunque prospetti una promessa diappoggio elettorale caratterizzato dal metodo mafioso (Sez. 6, n. 16397 del03/03/2016, Rv. 266738).Veniva evidenziato che l'apertura del delitto anche ai non mafiosi consentivadi ritenere irrilevante la mancata prova circa la sussistenza del reato associativo(come nei casi di scioglimento della cosca di riferimento) in quanto «il legislatoreadottando un riferimento letterale aperto e quanto più ampio(“chi promette”)non aveva delimitato siffatto ruolo soggettivo necessario al solo intraneo cheagisce rappresentando l'organizzazione mafiosa. In tal senso, questa Corte haprecisato che «ciò che conta piuttosto è che il consenso venga acquisito, nellamera prospettazione negoziale e non necessariamente nel risultato, avvalendosidal metodo mafioso cosicché saranno protagonisti attivi dell'illecito anchesoggetti che, senza essere intranei si pongano quali intermediaridell'associazione mafiosa o comunque sempre dall'esterno garantiscano ilcandidato un siffatto metodo d'azione nell'acquisizione del consenso» (Sez.6, n.25302 del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845).2.2. La nuova fattispecie consentiva di prescindere per la punibilità delpromittente dall'art. 416-bis cod.pen. e dalle difficoltà probatorie sotteseconsentendo di considerare penalmente rilevante l'accordo avente ad oggetto lapromessa di denaro o altra utilità in cambio di voti a prescindere dallo statusprocessualmente accertato di sodale del promittente.L’elaborazione giurisprudenziale prevalente, successiva alla riforma del 2014,ha differenziato la situazione in cui l’accordo sia stipulato con un promittenteintraneo alla societas sceleris, ipotesi in cui non è necessario, ai fini dellaconfigurabilità del reato, che la promessa preveda expressis verbis l’utilizzo dellemodalità mafiose, da quella in cui il soggetto che si impegna a procurare iconsensi sia invece estraneo al sodalizio, ovvero affiliato, ma operante utisingulus, in tal caso essendo, all’opposto, richiesta l’esplicitazione dell’impiegodelle modalità mafiose già al momento dell’accordo, elemento da provarerigorosamente in sede processuale (Sez.6, n. 9442 del 20/02/2019, Zullo, Rv.275157; Sez.6, n. 36079 del 10/05/2016, Costa, Rv. 268003; Sez. 6, n. 25302del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845; Sez.6, n. 37374 del 06/05/2014, Polizzi,Rv. 260167).In altre parole, si è ritenuto che, solo ove il promittente sia un intraneo allacosca mafiosa ed agisca in rappresentanza e nell'interesse di questa,spendendone il nome presso il politico od i suoi rappresentanti, il ricorso allemodalità mafiose per l'acquisizione del consenso elettorale possa dirsiimmanente all'illecita pattuizione, potendo la scelta di un simile interlocutore daparte del candidato razionalmente ritenersi determinata dalla fama criminaledello stesso e dalle modalità che, di conseguenza, potrebbe adottare per ilreclutamento elettorale, occorrendo altrimenti la prova della specifica pattuizioneanche di tali metodi di procacciamento del consenso (Sez. 6, n. 16397 del03/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266738; Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016,Zappalà, Rv. 266794; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, cit.).2.3. La successiva legge 21 maggio 2019, n. 43, ha inasprito, da un lato, iltrattamento sanzionatorio, nuovamente equiparato a quello previsto dall’art.416-bis cod.pen., e ha influito sulla struttura del reato, definendoladiversamente. È stata prevista, inoltre, un'aggravante se alla promessa dei votisegue l'elezione del candidato appoggiato dalle cosche e l'interdizione perpetuadai pubblici uffici, per chi viene condannato per i reati di cui all'art. 416-ter aprescindere dell'entità della pena.La norma nella sua attuale formulazione prevede che «Chiunque accetta,direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte disoggetti appartenenti alle associazioni di cui all’art. 416 bis o mediante lemodalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis in cambio dell’erogazione o dellapromessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio delladisponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa èpunito con la pena stabilita nel primo comma dell’art. 416 bis.La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo diintermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui alprimo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applicala pena prevista dal primo comma dell’art. 416 bis aumentata della metà.In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue semprel’interdizione perpetua dai pubblici uffici».La prima innovazione ha riguardato i soggetti attivi del reato. Innanzitutto,sia sotto il versante del promittente che del promissario dei voti, si è specificatoche il protagonista dell'accordo possa essere anche un intermediario. In secondoluogo, si è puntualizzato, per il solo procacciatore di voti, che questo possaessere anche un appartenente alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.oltre che chiunque si impegni a procurare voti mediante il metodo mafioso.Il riferimento alla categoria di soggetti appartenenti a clan mafiosi consentedi ritenere che, per la configurazione del reato, non sia necessaria una condannadefinitiva per il delitto di cui all’art.416-bis cod. pen.e sia sufficientel’accertamento di una situazione di ”contiguità funzionale” sussumibile nelconcetto di appartenenza per come definita delle sezioni unite Gattuso ( Sez.U.n.111 del 04/01/2018)".La nuova disposizione - spostando il fuoco dell'attenzione dalle modalità delcondizionamento del consenso al profilo soggettivo di chi tale operazione compiao s'impegni a compiere nell'interesse del candidato, e distinguendo l’ipotesidell’accordo elettorale politico-mafioso sorretta da un "metodo" mafioso daquella dell’ipotesi di accordo raggiunto con «soggetti appartenenti alleassociazioni di cui all'art. 416-bis, cod. pen.», senza altra specificazione- ha, indefinitiva, cristallizzato l’insegnamento giurisprudenziale di questa Corte che,anche in passato, ha ritenuto che la capacità del promittente di adoperare conmetodo mafioso al fine di procacciare voti costituisca l'in sè della disposizionecriminosa di cui all’art. 416-ter cod. pen., configurato come reato di pericoloastratto sulla base del rilievo logico che il promissario acconsente all'accordoproprio sulla base della consapevolezza della possibilità del promittente diacquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso sono state erimangono un elemento costitutivo della fattispecie, pur esplicitato solo dal 2014,richiedendo il patto elettorale illecito, per assumere valenza mafiosa edistinguersi dalle altre ipotesi di corruzione elettorale previste dall’ordinamento,la previsione dell’utilizzo della sopraffazione della forza di intimidazione qualimodalità di reperimento dei voti ( Sez.6, n. 25302 del 19/05/2015, cit.; Sez. 1,02/03/2012 n. 3280, Battaglia, Rv.253740; Sez. 6, n. 43107 del 09/11/2011,Pizzo, Rv.251370). Ciò nella consapevolezza che «non occorre che taleprevisione sia esplicitata nel definire il dettaglio negoziale del patto potendoessere immanente all'accordo in ragione delle peculiari connotazioni del fatto» eritenersi «sostanzialmente manifesta laddove il promittente sia un intraneo edagisca in rappresentanza nell'interesse dell'associazione» ( Sez.1, n. 19230 del30/11/2015, dep.2016, cit. in motivazione).D’altra parte, questa Corte ha costantemente affermato che la provadell'esistenza di un accordo politico-mafioso per il procacciamento di consensielettorali è desumibile anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indicifattuali sintomatici della natura dell'accordo, quali la fama criminale delprocacciatore, l'assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagliaffiliati ad associazione di tipo mafioso e l'utilità del loro apporto per ilreclutamento elettorale nella zona d'influenza, risultando, per converso,irrilevante il post factum costituito dal mancato incremento delle preferenze(Sez. 5, n. 42651 del 03/10/2024, Rv. 287238 – 01; Sez. 6, n. 9442 del20/02/2019, Zullo, Rv. 275157 - 01; Sez. 5, n. 26426 del 07/05/2019, Merola,Rv. 275638 – 01, nella quale la Corte ha affermato il principio in un'ipotesi in cuiil procacciatore dei voti era stato consapevolmente individuato dal candidato inragione della sua "prossimità" al clan camorristico operante sul territorio e si eraavvalso della collaborazione di soggetti coindagati per il delitto di estorsionecommesso in danno di altri candidati).2.4. Ciò premesso, deve rilevarsi che la tesi ermeneutica proposta dalricorrente - secondo la quale, ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa,non sarebbe necessaria la previsione dell'utilizzo di un metodo mafiosonell'ipotesi di patto elettorale intercorso con soggetto appartenente ad unaconsorteria di tipo mafioso, pur operante uti singulus, in quanto la nuovaformulazione normativa nel lasciare intatto il riferimento al metodo, haaggiunto come ipotesi autonoma quello ai soggetti appartenenti alle associazionidi cui all'art. 416-bis cod. pen., non limitandosi, pertanto, a codificare laprecedente giurisprudenza ma intendendo ampliare lo spettro delle condottepenalmente rilevanti così da rendere la nuova disposizione incriminatrice«maggiormente idonea ad impedire ogni tipo di contatto in ambito elettorale consoggetti intranei a sodalizi mafiosi» (in tal senso Sez. 6, n. 43186 del11/09/2024, Sorbello, Rv. 287271)- appare espressa in termini assertivi e nondecisivi rispetto alla fattispecie in esame in quanto incentrata su una letturaparcellizzata del compendio probatorio e su presunti travisamenti di prova. Lecensure appaiono slegate dalle considerazioni svolte dal Tribunale che, conmotivazione esaustiva e priva di aporie logiche, ha escluso la sussistenza dielementi indiziari indicativi di un patto elettorale essendo stato dato risalto alcontenuto di conversazioni ( come quelle del Ferrara) da cui è stata inferita lasussistenza di una “contrapposizione” tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ladelineazione di “spazi amministrativi autonomi” dalla sfera di influenza del [OSCURATO:PERSONA]( pag.12), pervenendosi alla conclusione di uno “spaccato inequivocabile”indicativo del mancato attecchimento di interessi del [OSCURATO:PERSONA] o del Piscitelliall’interno dell’amministrazione ( pag.18).Il ricorso si limita a considerazioni astratte sulla presunta “intraneità” o“appartenenza” all’associazione di cui all’art. 416-bis c.p. dei due soggettiritenuti promittenti, e alla conseguente mancata necessità di dimostrazione dellemodalità mafiose di procacciamento di voti, omettendo, tuttavia, di rapportarsicon gli snodi argomentativi dell’ordinanza impugnata in ordine alla (in)esistenzadel patto elettorale illecito, risolvendosi nella proposizione di censure che nonsuperano, pertanto, il vaglio di ammissibilità in quanto prive di specificità.3. È, altresì, inammissibile, in quanto generico, il terzo motivo con cuil’accusa ricorrente denuncia illogicità della motivazione del provvedimentoimpugnato in quanto frutto di una valutazione parcellizzata dei fatti. Le doglianzearticolate in ricorso non risultano fondate su un confronto critico con la tenutalogica del tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, né risultanoaffidate alla prospettazione di un travisamento di prova, e non indicano qualisarebbero gli elementi probatori non considerati e decisivi rispetto ad unpossibile diverso epilogo valutativo.In realtà, la motivazione del provvedimento oggetto di censura risultaincentrata sulla mancanza di prova che i rapporti fra gli indagati sianoespressione di un patto sinallagmatico e le deduzioni affidate al ricorso- nellaparte in cui censurano la valutazione espressa in ordine agli elementi acquisitisulla vicenda del chiosco di [OSCURATO:PERSONA] – appaiono del tutto generiche enon frutto di un confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnatoche ha evidenziato come le conversazioni sul tema, oltre che successive alla datadella consultazione amministrativa, non possano essere ricondotte ad un’intesasinallagmatica fra le parti anche a causa di “uno sbarramento tecnicoinsuperabile” rappresentato dall’insanabilità assoluta dello stesso chiosco, tale daricondurre ad una logica di “attendismi tattici” gli atteggiamenti tenuti dagliindagati(pag.17).4. Deve, altresì, configurarsi un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorsoin quanto non accompagnato dalla formulazione di doglianze relative allasussistenza, concreta e attuale, di esigenze che renderebbero necessarial'applicazione della misura cautelare. Secondo l’insegnamento di questa Corte,qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concretointeresse, di cui deve essere apprezzata l'attualità; interesse che, in materiacautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico Ministero, deve per forza dicose essere correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misurarichiesta. Il che comporta che il Pubblico Ministero deve in linea di massimafornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione atutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimentoimpugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti (Sez. 6,n.46129 del 25/11/2021, Rv. 282355 – 01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11;2021, rv.282355).5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14550/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris